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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09424/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2011 con cui l’Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione, ai fini Irpef, addizionali e IRAP, oltre sanzioni e interessi, costi per canoni di locazione per complessivi euro 29.560,00 riferiti a quattro unità immobiliari, ritenendoli non documentati. In primo grado la contribuente aveva ottenuto accoglimento perché aveva prodotto contratti di affitto registrati. In appello, però, la decisione è stata riformata sul rilievo che i contratti di locazione non bastavano a provare l’effettivo sostenimento del costo, mancando le ricevute di pagamento. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 53 Cost., sostenendo che l’Ufficio non potesse tassare i canoni in capo al locatore e, al contempo, negarli come costo al locatario; 2) violazione dell’art. 2697 c.c., assumendo di aver documentato i costi mediante contratti registrati e che, quindi, spettasse all’Agenzia provare la legittimità della ripresa; 3) omessa motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere il giudice di appello valorizzato la documentazione prodotta e la sua rilevanza probatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non conteneva una critica puntuale alla sentenza impugnata ma si limitava a riproporre le difese contro l’atto impositivo. Ha poi ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo, osservando che la denuncia di violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando il giudice attribuisca l’onere della prova alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove; nel caso concreto, la CTR aveva correttamente posto l’onere probatorio a carico della contribuente e aveva motivatamente ritenuto che i soli contratti di locazione non provassero il sostenimento effettivo dei costi, mancando le ricevute. È stata quindi confermata la condanna della ricorrente alle spese e disposto l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 53 Cost.

    la ricorrente lo invoca per sostenere che il disconoscimento del costo sarebbe in contrasto con il principio di capacità contributiva; la Corte non accoglie la censura perché formulata come mera riproposizione delle difese di merito e non come critica alla sentenza

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ribadisce che la violazione della norma è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia attribuito l’onere della prova alla parte sbagliata; non è consentito usarla per contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è richiamato quale parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, ma la censura è ritenuta inammissibile o infondata perché non si confronta con la sentenza impugnata

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la censura di omessa motivazione è respinta perché la sentenza di appello aveva invece espressamente valutato la documentazione e negato valore probatorio ai soli contratti di locazione

  • art. 366 c.p.c.

    la Corte richiama l’esigenza di una critica argomentata e puntuale alla sentenza impugnata, non la mera riproduzione dei motivi già svolti contro l’atto impositivo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato come parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; è inammissibile il motivo che si limiti a riprodurre le difese svolte contro l’atto amministrativo o la domanda originaria.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile solo quando il giudice di merito abbia individuato erroneamente la parte gravata dall’onere della prova; non può essere invocata per contestare la valutazione di sufficienza o idoneità delle prove acquisite.
  • Quando l’Amministrazione disconosce la deducibilità di un costo, spetta al contribuente dimostrare l’esistenza del costo, la sua effettiva sopportazione, la competenza e l’inerenza.
  • La sola produzione di contratti relativi a spese dedotte non è necessariamente sufficiente a provare l’effettivo pagamento del costo se il giudice di merito ritiene necessaria ulteriore documentazione probatoria.
  • Il vizio di omessa motivazione non sussiste se la sentenza impugnata prende posizione sul fatto controverso e spiega, anche sinteticamente, perché la documentazione prodotta non è ritenuta decisiva.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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