Sentenza del 12/02/2019 n. 4064 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente chiedeva il rimborso delle somme versate tra il 1995 e il 2004 in occasione dell'importazione di animali vivi da Paesi terzi. Sosteneva che tali somme non fossero il corrispettivo di servizi effettivamente e individualmente richiesti e prestati, ma costituissero una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale, vietata dal diritto dell'Unione europea. Deduceva inoltre la violazione del principio di prevalenza del diritto comunitario e l'obbligo di disapplicare le norme nazionali incompatibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi e ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse accertato, con valutazione di fatto non riesaminabile in sede di legittimità, che le somme riguardavano servizi specifici di stalaggio e servizi connessi, distinti dai controlli veterinari, richiesti dall'importatore e remunerati con importi proporzionati alle prestazioni. Pertanto, tali somme non erano tasse di effetto equivalente a dazi doganali. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 15.000 euro, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
Trattato istitutivo della Comunità Europea, artt. 23, 24 e 25
Le disposizioni vietano gli oneri aventi effetto equivalente a dazi doganali nell'ambito degli scambi intracomunitari; tuttavia, non impediscono il pagamento di un corrispettivo per un servizio effettivo, specifico e proporzionato reso all'operatore.
D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 93, art. 3
Prevede i controlli veterinari obbligatori relativi all'importazione di animali da Paesi terzi; la controversia riguardava però servizi ulteriori e distinti rispetto a tali controlli.
D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 432, art. 1, commi 3 e 5
Disciplina gli oneri relativi alle ispezioni e ai controlli veterinari sugli animali vivi, senza escludere il pagamento di corrispettivi per servizi diversi, effettivamente prestati all'importatore.
Direttiva 85/73/CEE, art. 5, comma 4
Regola il finanziamento dei controlli veterinari e limita gli oneri applicabili a tali attività, ma non si estende ai corrispettivi relativi a servizi autonomi e ulteriori rispetto al controllo veterinario.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
In cassazione la contestazione dell'accertamento dei fatti è ammissibile soltanto nei limiti del vizio di motivazione previsto dalla norma, non attraverso una censura formalmente diretta contro l'interpretazione della legge.
Codice di procedura civile, art. 378
Disciplina il deposito delle memorie illustrative nel giudizio di cassazione.
D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134
Ha modificato i limiti del controllo della Corte di cassazione sul vizio di motivazione, restringendo la possibilità di rimettere in discussione l'accertamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.
Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenze FENS del 6 dicembre 2018 e Lubrizol France del 14 giugno 2018
Un onere economico non è una tassa di effetto equivalente quando rappresenta il corrispettivo di un servizio effettivamente prestato all'operatore, chiaramente individuato e remunerato in misura proporzionata, anche se il servizio è collegato ad attività imposte dal diritto dell'Unione.
Massime di principio
- Per distinguere una tassa di effetto equivalente da un corrispettivo legittimo occorre verificare se il pagamento finanzia un servizio specifico, effettivamente reso e individualmente riferibile all'operatore.
- La proporzionalità tra importo richiesto e qualità o quantità del servizio è un elemento importante per escludere la natura tributaria dell'onere.
- Il fatto che un servizio sia offerto a una pluralità di operatori non lo trasforma automaticamente in una tassa, se resta una prestazione identificabile e concretamente resa al singolo cliente.
- Le spese per servizi logistici, di custodia, stalaggio o gestione connessi alle operazioni doganali possono essere dovute separatamente dagli oneri per i controlli veterinari, purché abbiano causa autonoma e siano adeguatamente documentate.
- In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove sostenendo formalmente la violazione di legge: se la contestazione riguarda la ricostruzione dei fatti, deve rispettare i limiti specifici del vizio di motivazione.
- Chi contesta un corrispettivo deve indicare e produrre in modo specifico i contratti, le fatture e gli altri documenti idonei a dimostrare la natura impositiva dell'onere, l'assenza del servizio o la sua sproporzione.
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