Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1416

Regolamento delegato (UE) 2025/1416 della Commissione, dell’11 luglio 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2023/2772 per quanto riguarda il posticipo della data di applicazione degli obblighi di informativa per determinate imprese

Normativa europea32025R1416

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il regolamento delegato (UE) 2023/2772 per rinviare e rimodulare, in via temporanea, alcuni obblighi di informativa ESRS applicabili nella rendicontazione di sostenibilità. La finalità è ridurre gli oneri per le imprese interessate, in coerenza con il pacchetto omnibus di semplificazione e con le modifiche già intervenute a livello di direttiva. Vengono estese o confermate esenzioni graduali per taluni principi tematici, con particolare attenzione alle imprese con più di 750 dipendenti e a quelle che iniziano per prime la rendicontazione negli esercizi 2025 e seguenti.

Posticipo e modulazione degli obblighi di informativa di sostenibilità ESRS per determinate imprese, mediante modifica del regolamento delegato (UE) 2023/2772.

Ambito di applicazione

Si applica alle imprese e ai gruppi soggetti alla rendicontazione di sostenibilità ai sensi della direttiva 2013/34/UE, come integrata dalla direttiva (UE) 2022/2464, limitatamente ai principi ESRS contenuti nell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2023/2772. In particolare riguarda le imprese che redigono per la prima volta la dichiarazione sulla sostenibilità con riferimento agli esercizi finanziari aventi inizio dal 1º gennaio 2025 o da data successiva, con regole differenziate per le imprese/gruppi con non oltre 750 dipendenti e per quelle di cui all’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e terzo comma, lettera a), della direttiva (UE) 2022/2464. Il regolamento opera direttamente in tutti gli Stati membri; non introduce esclusioni territoriali, ma prevede esenzioni temporanee e rinvii selettivi per specifiche informative ESRS.

Posticipo della data di applicazione degli obblighi di informativa per determinate imprese

Il regolamento delegato (UE) 2025/1416 modifica il regolamento delegato (UE) 2023/2772 in materia di principi europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS). La Commissione interviene per adeguare il calendario di introduzione graduale di alcuni obblighi informativi e per evitare che, nelle more della revisione più ampia degli obblighi di sostenibilità, le imprese siano gravate da adempimenti che potrebbero risultare superflui o incoerenti con il futuro assetto normativo.

Contesto e finalità

Il provvedimento si colloca nel quadro della direttiva 2013/34/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2022/2464, che ha introdotto obblighi aggiuntivi di rendicontazione di sostenibilità. Nei considerando la Commissione richiama anche il pacchetto omnibus di semplificazione presentato il 26 febbraio 2025, con cui è stata proposta una riduzione delle imprese soggette agli obblighi di rendicontazione e il rinvio di alcune date di applicazione. Il regolamento mira quindi a coordinare la disciplina tecnica ESRS con tale evoluzione normativa, senza pregiudicare l’esito della revisione legislativa in corso.

Ambito soggettivo e criteri di applicazione

Le modifiche riguardano le imprese e i gruppi che redigono la dichiarazione sulla sostenibilità ai sensi del quadro ESRS. La disciplina distingue tra:

  • imprese o gruppi che non superano la media di 750 dipendenti alla data di chiusura del bilancio;
  • imprese di cui all’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e terzo comma, lettera a), della direttiva (UE) 2022/2464.

Per gli esercizi finanziari che iniziano dal 1º gennaio 2025 in poi, tali soggetti beneficiano di rinvii o esenzioni temporanee su specifici obblighi di informativa, secondo una logica di introduzione graduale. Il regolamento si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente vincolante.

Modifica dell’appendice C dell’ESRS 1

L’allegato del regolamento sostituisce integralmente l’appendice C dell’ESRS 1, intitolata "Elenco degli obblighi di informativa introdotti gradualmente". L’appendice è qualificata come parte integrante dell’ESRS 1 e dotata del medesimo carattere vincolante.

La nuova tabella disciplina il differimento, in tutto o in parte, dei seguenti obblighi:

  • SBM-1: la ripartizione dei ricavi totali per settore ESRS significativo e l’elenco dei settori ESRS aggiuntivi significativi sono richiesti a decorrere dalla data di applicazione stabilita in un successivo atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 29 ter, paragrafo 1, terzo comma, punto ii), della direttiva 2013/34/UE;
  • SBM-3: nel primo anno di rendicontazione è possibile omettere gli effetti finanziari attesi; per le imprese di cui alla direttiva (UE) 2022/2464 indicate nella tabella l’omissione è consentita per i primi tre anni, con possibilità di fornire solo informazioni qualitative se l’informativa quantitativa non è fattibile;
  • E1-6: per le imprese o gruppi con non oltre 750 dipendenti, nel primo anno è possibile omettere le informazioni su emissioni di ambito 3 ed emissioni totali di GES; per determinate imprese della direttiva (UE) 2022/2464 la deroga vale per i primi tre anni;
  • E1-9: gli effetti finanziari attesi dei rischi fisici e di transizione climatici possono essere omessi nel primo anno; per le imprese specificamente indicate la deroga dura tre anni, con ammissibilità di informazioni qualitative;
  • E2-6: gli effetti finanziari attesi connessi a inquinamento possono essere omessi nel primo anno; per le imprese della direttiva (UE) 2022/2464 la deroga è triennale, con possibilità di sola informativa qualitativa, ferma una specifica eccezione per spese operative e in conto capitale relative a depositi e incidenti gravi;
  • E3-5: gli effetti finanziari attesi relativi ad acque e risorse marine possono essere omessi nel primo anno, e per alcune imprese per i primi tre anni, con possibilità di sola informativa qualitativa;
  • E4: tutti gli obblighi di informativa sul tema biodiversità ed ecosistemi possono essere omessi per i primi due anni dalle imprese o gruppi con non oltre 750 dipendenti; per le imprese della direttiva (UE) 2022/2464 indicate nella tabella la deroga è di tre anni;
  • E4-6: gli effetti finanziari attesi connessi a biodiversità ed ecosistemi possono essere omessi nel primo anno; è consentita solo informazione qualitativa per i primi tre anni;
  • E5-6: gli effetti finanziari attesi derivanti da uso delle risorse ed economia circolare possono essere omessi nel primo anno, e per alcune imprese per i primi tre anni, con possibilità di sola informativa qualitativa;
  • S1, S2, S3 e S4: tutti gli obblighi di informativa relativi, rispettivamente, ai lavoratori propri, ai lavoratori nella catena del valore, alle comunità interessate e ai consumatori/utilizzatori finali possono essere omessi per i primi due anni dalle imprese o gruppi con non oltre 750 dipendenti; per le imprese della direttiva (UE) 2022/2464 indicate nella tabella la deroga dura tre anni.

Per il solo tema S1 sono previsti ulteriori dettagli applicativi: omissione dei dati sui lavoratori non dipendenti, sulla copertura della contrattazione collettiva nei paesi non SEE, sulla protezione sociale, sulle persone con disabilità, su formazione e sviluppo competenze, su salute e sicurezza e su equilibrio vita-lavoro, secondo le regole temporali indicate nell’appendice.

Modifica dell’ESRS 2, paragrafo 17

Il regolamento sostituisce la frase introduttiva dell’ESRS 2, paragrafo 17, per chiarire che, quando un’impresa o un gruppo omette le informazioni richieste dagli ESRS E4, S1, S2, S3 o S4 in applicazione delle righe dell’appendice C contrassegnate come "Tutti gli obblighi di informativa", deve comunque indicare se i corrispondenti temi di sostenibilità sono stati considerati rilevanti nella valutazione di rilevanza.

Se uno o più di tali temi risultano rilevanti, l’impresa deve comunque fornire le informazioni previste dal paragrafo 17 per ciascun tema rilevante. La modifica serve a garantire coerenza tra esenzioni temporanee e doveri minimi di trasparenza sulla rilevanza dei temi materiali.

Entrata in vigore e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con l’obiettivo di far beneficiare quanto prima le imprese delle modifiche. Si applica con riferimento agli esercizi finanziari aventi inizio il 1º gennaio 2025 o in data successiva, e quindi incide sulle prime rendicontazioni interessate dal nuovo calendario graduale.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2023/2772

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2023/2772 secondo quanto previsto nell’allegato del regolamento. La modifica interviene sul calendario di introduzione graduale degli obblighi ESRS e sulla disciplina dell’ESRS 2, paragrafo 17.

Nuova appendice C dell’ESRS 1: obblighi introdotti gradualmente

L’appendice C dell’ESRS 1 è sostituita integralmente e riepiloga gli obblighi di informativa con termini di introduzione o periodi di efficacia differenziati. Sono previste esenzioni o rinvii, in particolare per SBM-1, SBM-3, E1-6, E1-9, E2-6, E3-5, E4, E4-6, E5-6, S1, S1-7, S1-8, S1-11, S1-12, S1-13, S1-14, S1-15, S2, S3 e S4.

Esenzioni temporanee per il primo anno o i primi anni di rendicontazione

Per diversi obblighi l’impresa può omettere talune informazioni nel primo anno in cui redige la dichiarazione sulla sostenibilità; per alcune imprese specificamente indicate nella direttiva (UE) 2022/2464 la deroga si estende ai primi tre anni. In vari casi è ammessa, per i primi tre anni, la comunicazione di sole informazioni qualitative se l’informativa quantitativa non è fattibile.

Soglia dei 750 dipendenti e differenziazione del regime

Per le imprese o i gruppi che alla data di chiusura del bilancio non superano in media 750 dipendenti durante l’esercizio finanziario sono previste esenzioni più ampie o rinvii più favorevoli per E1-6, E4, S1, S2, S3 e S4, generalmente per i primi due anni di rendicontazione. La disciplina viene quindi uniformata anche per rendere applicabili a tali soggetti i benefici di introduzione graduale.

Obbligo di informativa sintetica in caso di omissione di interi temi ESRS

L’ESRS 2, paragrafo 17, è modificato per stabilire che, quando un’impresa o un gruppo omette le informazioni di interi principi tematici (ESRS E4, ESRS S1, ESRS S2, ESRS S3 o ESRS S4) ai sensi dell’appendice C dell’ESRS 1, deve comunque indicare se i temi di sostenibilità corrispondenti sono stati ritenuti rilevanti in esito alla valutazione di rilevanza. Se uno o più temi sono rilevanti, l’impresa deve fornire comunque le informazioni sintetiche previste dalla disposizione.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica con riferimento agli esercizi finanziari aventi inizio il 1º gennaio 2025 o in data successiva. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materierendicontazione societaria di sostenibilitàdiritto societariobilanci e informativa non finanziariasostenibilitàlavoro e diritti sociali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.