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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1334

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1334 della Commissione, del 10 luglio 2025, che dispone la registrazione delle importazioni di acido fosforoso originario della Repubblica popolare cinese

Normativa europea32025R1334

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione doganale delle importazioni di acido fosforoso originario della Repubblica popolare cinese, nell’ambito di un’inchiesta antidumping avviata dalla Commissione il 19 marzo 2025. La misura è adottata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 e serve a preservare la possibilità di applicare, in futuro, eventuali dazi antidumping con effetto retroattivo sulle importazioni registrate, se ne ricorreranno i presupposti. La registrazione dura nove mesi dall’entrata in vigore del regolamento, che avviene il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. I dati personali raccolti nell’ambito della registrazione sono trattati secondo il regolamento (UE) 2018/1725.

Registrazione doganale delle importazioni di acido fosforoso originario della Repubblica popolare cinese nell’ambito di un procedimento antidumping.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di acido fosforoso, in forma solida o liquida (acquosa), noto anche come acido fosfonico, originario della Repubblica popolare cinese, attualmente classificato con il codice NC 2811 19 80 e il codice TARIC 2811 19 80 60. L’obbligo riguarda le autorità doganali degli Stati membri, chiamate a registrare le importazioni per un periodo di nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Il regolamento si inserisce in un procedimento antidumping avviato il 19 marzo 2025; non disciplina ancora l’istituzione di dazi definitivi, né pregiudica la successiva valutazione delle condizioni per un’eventuale riscossione retroattiva.

Registrazione delle importazioni di acido fosforoso originario della RPC

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1334 della Commissione dispone la registrazione doganale delle importazioni di acido fosforoso originario della Repubblica popolare cinese nell’ambito di un procedimento antidumping già aperto. La misura è adottata sulla base dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 e mira a preservare la possibilità che eventuali dazi antidumping futuri possano essere riscossi retroattivamente, qualora ne ricorrano i presupposti legali.

Contesto dell’inchiesta antidumping

La Commissione richiama l’annuncio di apertura del procedimento del 19 marzo 2025, seguito a una denuncia presentata il 3 febbraio 2025 da ICL Europe Coöperatief U.A. per conto di produttori dell’Unione che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale di acido fosforoso. In questa fase il regolamento non istituisce dazi definitivi e non anticipa l’esito dell’inchiesta.

Prodotto interessato e identificazione doganale

Il prodotto soggetto a registrazione è l’acido fosforoso, in forma solida o liquida (acquosa), noto anche come acido fosfonico. Il testo indica che esso è normalmente identificato dai numeri CAS 13598-36-2 e 10294-56-1 e dai numeri CUS 0021895-1 e 0043878-8. Ai fini doganali il prodotto è attualmente classificato nel codice NC 2811 19 80 e nel codice TARIC 2811 19 80 60; tali codici sono però indicati solo a titolo informativo e possono essere modificati in futuro.

Obbligo di registrazione per le autorità doganali

Le autorità doganali degli Stati membri devono adottare le misure necessarie per registrare le importazioni nell’Unione del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese. La registrazione è disposta d’ufficio dalla Commissione e ha la funzione di conservare la base giuridica per una possibile applicazione retroattiva di dazi antidumping, qualora la decisione finale dell’inchiesta lo consenta.

Possibile livello dei futuri dazi antidumping

La Commissione segnala che, secondo i dati contenuti nella denuncia, il margine di dumping stimato sarebbe del 109 % e il livello di eliminazione del pregiudizio oscillerebbe tra l’85 % e il 95 % per il periodo luglio 2023-giugno 2024. Tali valori sono riportati solo per completezza informativa e non possono generare aspettative sul livello effettivo di eventuali dazi futuri. In linea generale, l’eventuale dazio è determinato secondo il criterio del dazio inferiore di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base; se nel corso dell’inchiesta emergessero distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, potrebbe trovare applicazione il meccanismo di cui all’articolo 7, paragrafo 2 ter.

Durata della misura e applicazione temporale

La registrazione ha durata di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento. Quest’ultimo entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Dati personali

I dati personali raccolti nell’ambito della registrazione sono trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati da parte delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione.

Portata giuridica

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la formula tipica degli atti di esecuzione dell’Unione.

Disposizioni principali

Avvio del procedimento antidumping

La Commissione richiama l’apertura, avvenuta il 19 marzo 2025, di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di acido fosforoso originario della Repubblica popolare cinese, conseguente a una denuncia presentata il 3 febbraio 2025 da ICL Europe Coöperatief U.A. per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione.

Prodotto soggetto a registrazione

La registrazione riguarda l’acido fosforoso, in forma solida o liquida (acquosa), detto anche acido fosfonico, normalmente identificato dai numeri CAS 13598-36-2 e 10294-56-1 e dai numeri CUS 0021895-1 e 0043878-8. Il prodotto è attualmente classificato nel codice NC 2811 19 80, codice TARIC 2811 19 80 60, con indicazione che tali codici hanno valore solo informativo.

Registrazione delle importazioni

Le autorità doganali sono incaricate, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di registrare le importazioni nell’Unione del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese, al fine di preservare la possibilità di riscossione retroattiva di eventuali dazi antidumping futuri.

Durata della registrazione

La registrazione scade dopo nove mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Relazione con eventuali dazi definitivi

La Commissione precisa che le condizioni per l’eventuale riscossione retroattiva dei dazi saranno valutate nel regolamento che istituirà, se del caso, dazi definitivi. Gli eventuali futuri dazi dipenderanno dalle risultanze dell’inchiesta; la denuncia indicava un margine di dumping stimato del 109 % e un livello di eliminazione del pregiudizio compreso tra l’85 % e il 95 %, ma tali valori sono solo informativi. Si richiama inoltre l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base sul criterio del dazio inferiore e, se emergessero distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, il possibile ricorso all’articolo 7, paragrafo 2 ter.

Protezione dei dati personali

I dati personali raccolti nel contesto della registrazione sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialeunione doganaledati personali

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