Regolamento (UE) 2025/1342
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1342 della Commissione, dell’11 luglio 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di pavimenti di legno multistrato originari della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di pavimenti di legno multistrato dalla Cina, confermando l’esistenza di dumping, pregiudizio per l’industria dell’Unione e nesso causale. La Commissione riconduce la determinazione del margine di dumping a una complessa ricostruzione del valore normale, dei prezzi all’esportazione e degli adeguamenti necessari, incluse le questioni relative a SGAV, profitti, IVA non rimborsabile e fattori produttivi. Il provvedimento conferma inoltre la riscossione definitiva dei dazi provvisori e introduce la riscossione retroattiva per le importazioni registrate, ritenendo soddisfatte le condizioni dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. Sono previste aliquote differenziate per gruppi di produttori esportatori e un monitoraggio speciale di alcune classificazioni tariffarie per prevenire elusioni.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo e riscossione del dazio provvisorio sulle importazioni di pavimenti di legno multistrato originari della Repubblica popolare cinese, con misure retroattive e monitoraggio di specifici codici doganali.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di pannelli assemblati per pavimenti, multistrato, di legno, attualmente classificati al codice NC 4418 75 00, originari della Repubblica popolare cinese. Sono esclusi i pannelli di bambù, i prodotti con almeno lo strato superiore di bambù e i pannelli per pavimenti a mosaico. Il regolamento disciplina anche la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio, la riscossione retroattiva delle importazioni registrate ai sensi del regolamento (UE) 2024/2733 e l’applicazione di aliquote individuali per taluni produttori esportatori identificati. Le misure si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione in GUUE e sono obbligatorie in tutti i loro elementi in ciascuno Stato membro.
Dazio antidumping definitivo sui pavimenti di legno multistrato originari della RPC
Il regolamento istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di pannelli assemblati per pavimenti, multistrato, di legno, classificati nel codice NC 4418 75 00 e originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione conclude, all’esito dell’inchiesta, che le importazioni cinesi sono oggetto di dumping, arrecano un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e sussiste un nesso causale tra dumping e pregiudizio.
La decisione si colloca nell’ambito del regolamento (UE) 2016/1036 e segue la fase provvisoria già avviata nel 2025, dopo la registrazione delle importazioni nel 2024. Il provvedimento disciplina anche la riscossione definitiva dei dazi provvisori e la riscossione retroattiva delle importazioni registrate.
Ambito materiale e soggetti interessati
Il prodotto interessato è costituito da pavimenti di legno multistrato, attualmente classificati al codice NC 4418 75 00. Restano esclusi i pannelli di bambù, i prodotti con almeno lo strato superiore di bambù e i pannelli per pavimenti a mosaico.
Le misure riguardano le importazioni nell’Unione provenienti dalla RPC e si applicano alle società espressamente elencate nel dispositivo, nonché alle altre società cinesi. Sono inoltre disciplinate le posizioni dei produttori esportatori che hanno collaborato, ma non erano inseriti nel campione, e la possibile inclusione di nuovi esportatori in futuro.
Procedura antidumping e attività istruttoria
L’inchiesta è stata aperta il 16 maggio 2024 a seguito di una denuncia presentata dalla European Parquet Federation per conto dell’industria dell’Unione. La Commissione ha poi disposto la registrazione delle importazioni con il regolamento (UE) 2024/2733 e, il 15 gennaio 2025, ha introdotto dazi provvisori con il regolamento (UE) 2025/78.
Nel corso del procedimento sono state presentate osservazioni da importatori, distributori, produttori esportatori cinesi e associazioni di categoria, con audizioni e ulteriori divulgazioni delle informazioni. La Commissione ha riesaminato le risultanze provvisorie alla luce delle osservazioni, confermando in larga parte l’impostazione adottata nella fase provvisoria.
Determinazione del dumping: valore normale, paese rappresentativo e SGAV/profitti
Una parte centrale della decisione riguarda la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, in ragione delle distorsioni significative accertate nel mercato cinese. Le contestazioni delle parti sulla scelta della Turchia come paese rappresentativo e sull’uso di dati turchi sono state respinte in larga parte, ma la Commissione ha successivamente corretto la metodologia relativa a SGAV e profitti.
In particolare, la Commissione ha abbandonato i dati 2023 di singole società turche e ha utilizzato i dati pubblicati dalla Banca centrale della Turchia per le attività NACE C-162 relativi al 2022, ritenendoli più attendibili e meno distorti. All’esito della revisione, le SGAV sono state fissate al 16,1 % e i profitti all’8,4 %, da applicare ai costi di produzione esenti da distorsioni.
Fattori produttivi, valori di riferimento e IVA non rimborsabile
La Commissione ha confermato i valori di riferimento per i fattori produttivi, respingendo le contestazioni relative a impiallacciature, tronchi di quercia e presunta idoneità di fonti malesi alternative. Il ragionamento della Commissione si fonda sull’insufficiente rappresentatività di alcune società prospettate dalle parti e sulla permanenza delle distorsioni nel mercato di approvvigionamento cinese.
Sul fronte del prezzo all’esportazione, la Commissione ha mantenuto l’adeguamento per l’IVA non rimborsabile. Ha ritenuto che il prodotto in esame sia classificabile nel codice SA 4418 75, per il quale non spetta il rimborso IVA invocato da alcuni esportatori, e ha respinto le obiezioni concernenti la classificazione tariffaria e il presunto rimborso effettivamente ottenuto tramite altri codici.
Margini di dumping definitivi
A seguito della revisione dei parametri, i margini di dumping definitivi sono stati determinati come segue: 32,1 % per il gruppo Forest, 36,1 % per il gruppo Fusong, 21,3 % per il gruppo Jinfa, 28,0 % per le altre società che hanno collaborato e 36,1 % per tutte le altre società originarie della RPC.
Il regolamento chiarisce che le aliquote individuali si applicano solo alle società espressamente identificate e che le merci fabbricate da altre società, anche se collegate, rientrano nell’aliquota residuale. È inoltre prevista la possibilità di estendere il regime ai nuovi produttori esportatori che dimostrino i requisiti richiesti.
Pregiudizio all’industria dell’Unione e nesso di causalità
La Commissione conferma che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole, con deterioramento della produzione, della capacità, dell’utilizzo degli impianti, delle vendite, della quota di mercato, della redditività, del flusso di cassa e degli investimenti. Il pregiudizio è ritenuto iniziato nel 2022 e aggravatosi nel 2023.
Il nesso causale è fondato sulla pressione concorrenziale dei prodotti cinesi a basso prezzo, sull’undercutting e sulla contrazione dei prezzi, oltre che sul peggioramento della redditività dell’industria dell’Unione. La Commissione riconosce l’incidenza di altri fattori, come il calo del consumo e l’aumento dei costi, ma li considera non idonei a interrompere il nesso causale con le importazioni oggetto di dumping.
Livello delle misure e regola del dazio inferiore
Ai fini del margine di pregiudizio, la Commissione ha corretto il profitto di riferimento escludendo un produttore dell’Unione anormalmente poco redditizio nel 2020, portando il profitto di base a un intervallo compreso tra 8,7 % e 11 %. Tuttavia, poiché i margini di dumping sono inferiori ai margini di pregiudizio, il dazio definitivo è fissato al livello del dumping e non del pregiudizio.
La regola del dazio inferiore non altera quindi l’esito finale. La Commissione conclude anche che non è necessario approfondire ulteriormente la questione delle distorsioni sulle materie prime, poiché il relativo esito non inciderebbe sulla misura finale nel caso di specie.
Riscossione definitiva dei dazi provvisori e retroattività
Gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio sono riscossi in via definitiva entro il limite dei dazi definitivi, con svincolo delle somme eccedenti. Inoltre, le importazioni registrate ai sensi del regolamento (UE) 2024/2733 sono assoggettate a riscossione retroattiva del dazio definitivo.
La Commissione ritiene soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base: registrazione, informazione degli importatori, ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni e rischio che tale aumento comprometta gravemente l’effetto riparatore delle misure. Le contestazioni relative al carattere eccezionale della riscossione retroattiva e all’interesse dell’Unione in questa fase sono state respinte.
Monitoraggio anti-elusione e adempimenti doganali
Per prevenire elusioni, il regolamento dispone il monitoraggio delle importazioni cinesi dichiarate con i codici NC 4412 52 00 e 4412 92 00, nonché delle importazioni del prodotto in esame dichiarate come originarie di altri paesi terzi. Il monitoraggio si giustifica con elementi istruttori che mostrano un uso improprio di classificazioni doganali e, in alcuni casi, di indicazioni di origine.
Le aliquote individuali richiedono la presentazione di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione standardizzata sulla fabbricazione del prodotto da parte della società indicata. In mancanza, si applica l’aliquota residuale. Il regolamento precisa inoltre che le autorità doganali possono richiedere ulteriore documentazione di controllo e che l’aumento significativo delle esportazioni di una società beneficiaria può comportare un’inchiesta antielusione.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, secondo la formula tipica degli atti di esecuzione in materia di difesa commerciale.
Disposizioni principali
Apertura dell’inchiesta e iter procedurale
L’inchiesta antidumping è stata aperta il 16 maggio 2024 su denuncia della European Parquet Federation ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036. Successivamente la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2733 e ha istituito dazi provvisori il 15 gennaio 2025 con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/78. Nel corso dell’istruttoria sono state raccolte osservazioni da importatori, distributori, produttori esportatori cinesi e associazioni, con divulgazione provvisoria e definitiva delle informazioni.
Determinazione del valore normale e del paese rappresentativo
La Commissione ha applicato l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, confermando l’esistenza di distorsioni significative in Cina e la scelta di un paese rappresentativo e di fonti sostitutive per SGAV e profitti. Dopo le osservazioni delle parti, la Commissione ha abbandonato l’uso dei dati 2023 delle società turche e ha adottato i dati della Banca centrale della Turchia relativi al 2022 per le attività del codice NACE C-162, ritenendoli più affidabili ed esenti da distorsioni. I valori finali risultano pari al 16,1 % per le SGAV e all’8,4 % per i profitti, applicati ai costi di produzione esenti da distorsioni.
Valori di riferimento per i fattori produttivi
La Commissione ha confermato i valori di riferimento per i principali fattori produttivi, respingendo le contestazioni relative al legno segato, alle impiallacciature e ai tronchi di quercia. Ha ritenuto che i prezzi delle impiallacciature vadano ancorati al costo del legno segato e che i tronchi acquistati tramite operatori commerciali cinesi o comunque influenzati dalle distorsioni del mercato cinese non possano essere considerati automaticamente esenti da distorsioni.
Adeguamenti del prezzo all’esportazione e IVA non rimborsabile
La Commissione ha confermato l’adeguamento del valore normale per tener conto dell’IVA non rimborsabile sulle esportazioni del prodotto in esame, ritenendo che il prodotto rientri nel codice SA 4418 75 e che non benefici del rimborso IVA previsto per altri codici invocati dagli esportatori. L’adeguamento è stato mantenuto ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base, con rigetto delle obiezioni su classificazione doganale, effettivo rimborso IVA e comparabilità dei prezzi.
Margini di dumping definitivi
A seguito della revisione dei parametri di calcolo, i margini di dumping definitivi, espressi sul prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono pari a: 32,1 % per il gruppo Forest, 36,1 % per il gruppo Fusong, 21,3 % per il gruppo Jinfa, 28,0 % per le altre società che hanno collaborato e 36,1 % per tutte le altre società originarie della RPC.
Pregiudizio e nesso di causalità
La Commissione ha confermato che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole, con calo di produzione, vendite, redditività, flusso di cassa e quote di mercato, e che il pregiudizio è iniziato nel 2022 ed è peggiorato nel 2023. Ha riconosciuto l’incidenza di altri fattori, in particolare il calo del consumo e l’aumento dei costi, ma ha ritenuto che le importazioni cinesi a prezzi oggetto di dumping, con forte undercutting e pressione sui prezzi, restino una causa reale e sostanziale del pregiudizio.
Livello delle misure e regola del dazio inferiore
Ai fini del margine di pregiudizio, la Commissione ha corretto il profitto di riferimento escludendo un produttore dell’Unione anormalmente poco redditizio nel 2020, portando il profitto di base a un intervallo compreso tra 8,7 % e 11 %. Tuttavia, poiché i margini di dumping definitivi sono inferiori ai corrispondenti margini di pregiudizio, la regola del dazio inferiore non modifica l’esito e i dazi definitivi coincidono con i margini di dumping: 32,1 %, 36,1 %, 21,3 %, 28,0 % e 36,1 % rispettivamente.
Riscossione definitiva dei dazi provvisori e retroattività
Gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio ai sensi del regolamento (UE) 2025/78 sono riscossi in via definitiva fino ai livelli dei dazi definitivi, con svincolo degli importi eccedenti. Inoltre, le importazioni registrate ai sensi del regolamento (UE) 2024/2733 sono assoggettate a dazio antidumping definitivo in via retroattiva, poiché la Commissione ha ritenuto soddisfatte le condizioni dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base: registrazione, informazione degli importatori, ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni dopo l’apertura e rischio di grave compromissione dell’effetto riparatore delle misure.
Monitoraggio speciale e prevenzione dell’elusione
La Commissione dispone il monitoraggio delle importazioni dalla Cina dichiarate con i codici NC 4412 52 00 e 4412 92 00, ritenuti utilizzati talvolta in modo improprio per il prodotto in esame, nonché delle importazioni del prodotto originario o proveniente da altri paesi terzi, in quanto in alcuni casi il prodotto fabbricato in Cina risulta etichettato come originario di paesi terzi. Il monitoraggio mira a ridurre il rischio di elusione e a garantire la corretta applicazione dei dazi.
Aliquote individuali, fatture commerciali e nuovi esportatori
Le aliquote individuali si applicano solo se è presentata alle autorità doganali una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione specifica di fabbricazione da parte della società indicata. In mancanza, si applica l’aliquota residuale del 36,1 % per tutte le altre importazioni originarie della Cina. Il regolamento prevede inoltre la possibilità di estendere l’aliquota media ponderata alle società che hanno collaborato non inserite nel campione e di includere nuovi produttori esportatori, a condizione che dimostrino di non aver esportato nel PI (1 gennaio 2023 - 31 dicembre 2023), di non essere collegati a esportatori soggetti alle misure e di aver esportato successivamente o assunto un impegno contrattuale irrevocabile di esportazione significativa.
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