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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1330

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1330 della Commissione, del 10 luglio 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di lisina originaria della Repubblica popolare cinese

Normativa europea32025R1330

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di lisina dalla Repubblica popolare cinese, confermando il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione e il nesso causale con le importazioni oggetto di dumping. La Commissione ha riesaminato le osservazioni delle parti dopo i dazi provvisori, ha aggiornato alcuni dati di calcolo e ha concluso che i dazi definitivi devono essere fissati al livello del dumping, poiché il margine di pregiudizio risulta superiore. È inoltre disposta la riscossione definitiva dei dazi provvisori già depositati, mentre è esclusa la retroattività del dazio definitivo.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di lisina e prodotti affini originari della Repubblica popolare cinese, con riscossione definitiva dei dazi provvisori depositati.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di lisina e dei suoi esteri, dei sali di tali prodotti e di additivi per mangimi costituiti, in base al peso a secco, per il 68 % o più ma non per più dell’80 % da solfato di L-lisina e per non più del 32 % da altri componenti, attualmente classificati nei codici NC ex 2309 90 31, ex 2309 90 96 e 2922 41 00, con specifici codici TARIC indicati nel regolamento. Le misure riguardano esclusivamente il prodotto originario della Repubblica popolare cinese; sono previste aliquote individuali per alcuni produttori esportatori collaboranti e un’aliquota residua per tutte le altre importazioni. Il regolamento si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1330: dazio antidumping definitivo sulla lisina originaria della RPC

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) 2016/1036 e conclude l’inchiesta antidumping avviata il 23 maggio 2024 sulle importazioni di lisina dalla Repubblica popolare cinese. La Commissione conferma che le importazioni oggetto di dumping hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e che l’istituzione di dazi definitivi è necessaria per evitare un ulteriore danno.

Ambito di applicazione e prodotto interessato

Il prodotto interessato è la lisina e i suoi esteri, i sali di tali prodotti, nonché determinati additivi per mangimi contenenti dal 68 % all’80 % di solfato di L-lisina e non più del 32 % di altri componenti. Il regolamento si applica alle importazioni originarie della RPC classificate nei codici NC ex 2309 90 31, ex 2309 90 96 e 2922 41 00, con i corrispondenti codici TARIC elencati nel dispositivo. La Commissione conferma che rientrano nell’ambito dell’inchiesta sia la lisina HCl sia la lisina liquida sia il solfato di lisina, senza distinzione in funzione dell’uso alimentare, farmaceutico o per mangimi.

Definizione del prodotto e respingimento delle eccezioni

Le parti interessate avevano chiesto l’esclusione del solfato di lisina e, separatamente, della lisina destinata a usi alimentari e farmaceutici. La Commissione respinge tali richieste: le diverse forme di lisina sono considerate intercambiabili, svolgono la stessa funzione nutrizionale e concorrono sul medesimo mercato. Anche il richiamo ai codici doganali non porta a un’esclusione, poiché i codici NC/TARIC coprono già le varie forme commercializzate e non consentono una segmentazione dell’ambito materiale.

Dumping: valore normale, fonti e margini definitivi

Nella parte relativa al dumping, la Commissione conferma l’impostazione metodologica del regolamento provvisorio, ma apporta alcuni aggiornamenti ai fattori produttivi. In particolare, corregge il valore di riferimento del lavoro sulla base dei dati OIL per le industrie chimiche in Colombia, fissandolo a 19,8 CNY/ora, e ricalibra il valore di riferimento del carbone usando dati GTA distinti per lignite e carbone sub-bituminoso, con prezzi finali rispettivamente pari a 0,560 CNY/kg e 1,402 CNY/kg, comprensivi dei costi di trasporto dalla frontiera allo stabilimento. Vengono respinte le contestazioni sul metodo di calcolo dei sottoprodotti, del vapore, dei costi di trasporto e delle SGAV della società rappresentativa colombiana.

I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif frontiera dell’Unione, sono:

  • 47,7 % per Jilin Meihua Amino Acid Co., Ltd;
  • 58,2 % per Heilongjiang Eppen Biotech Co., Ltd;
  • 53,1 % per le altre società collaboranti;
  • 58,2 % per tutte le altre importazioni originarie della RPC.

Pregiudizio e nesso causale

La Commissione conferma che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. Il consumo dell’Unione è diminuito nel periodo considerato e le vendite dell’industria unionale sul mercato interno sono crollate, con una drastica perdita di quota di mercato. Parallelamente, le importazioni cinesi hanno mantenuto una quota dominante e i loro prezzi si sono collocati sistematicamente al di sotto di quelli dell’industria dell’Unione e di altri paesi terzi.

Le obiezioni su dati alternativi, segmentazione del mercato, importazioni da altri paesi terzi, export dell’industria unionale e altri fattori causali sono respinte. La Commissione conclude che il dumping dalla RPC ha causato direttamente il pregiudizio notevole e che gli altri fattori non hanno interrotto il nesso causale.

Livello delle misure: margine di pregiudizio e interesse dell’Unione

La Commissione applica il criterio del dazio inferiore, ma osserva che il margine di pregiudizio resta ben superiore al margine di dumping; pertanto il dazio definitivo è fissato al livello del dumping. I margini di pregiudizio definitivi sono 158,9 % per Jilin Meihua Amino Acid Co., Ltd, 155,9 % per Heilongjiang Eppen Biotech Co., Ltd, 157,5 % per le altre società collaboranti e 158,9 % per tutte le altre importazioni dalla RPC.

Quanto all’interesse dell’Unione, la Commissione ritiene che le misure non compromettano la sicurezza dell’approvvigionamento, poiché vi sono capacità inutilizzate nei paesi terzi non cinesi e l’industria dell’Unione può espandere la produzione. L’impatto sui costi per i produttori di mangimi e per gli utilizzatori a valle è stimato come limitato, inferiore all’1 % sui costi di produzione, e quindi non tale da prevalere sull’esigenza di ristabilire una concorrenza leale.

Dispositivo e obblighi operativi

Il regolamento istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di lisina e prodotti affini originari della RPC. Le aliquote sono fissate come segue:

  • 47,7 % per Jilin Meihua Amino Acid Co., Ltd;
  • 58,2 % per Heilongjiang Eppen Biotech Co., Ltd;
  • 53,1 % per le altre società collaboranti elencate nell’allegato;
  • 58,2 % per tutte le altre importazioni originarie della RPC.

L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale valida contenente la dichiarazione prescritta dall’articolo 1, paragrafo 3. In mancanza, si applica il dazio residuo. Il regolamento prevede inoltre la riscossione definitiva dei dazi provvisori depositati e disciplina la possibilità di includere nuovi produttori esportatori che soddisfino i requisiti fissati all’articolo 3.

Retroattività esclusa e controlli doganali

La Commissione non dispone la riscossione retroattiva del dazio definitivo, ritenendo non soddisfatte le condizioni dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base, nonostante l’aumento delle importazioni successivo all’apertura dell’inchiesta. Le autorità doganali restano comunque tenute a controlli ordinari e possono richiedere documenti supplementari per verificare la corretta applicazione delle aliquote individuali e prevenire l’elusione.

Disposizioni principali

Apertura e svolgimento dell’inchiesta

L’inchiesta antidumping è stata aperta il 23 maggio 2024 su denuncia di Metex Noovistago, poi Eurolysine, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036. È stata disposta la registrazione delle importazioni con regolamento di esecuzione (UE) 2024/2732 e sono stati istituiti dazi provvisori con regolamento di esecuzione (UE) 2025/74.

Definizione del prodotto e ambito materiale

Il prodotto oggetto dell’inchiesta è la lisina e i suoi esteri, i sali di tali prodotti e gli additivi per mangimi contenenti, in base al peso a secco, dal 68 % all’80 % di solfato di L-lisina e non più del 32 % di altri componenti. La Commissione ha confermato che la lisina HCl, la lisina liquida e il solfato di lisina sono intercambiabili e rientrano tutti nell’ambito dell’inchiesta, indipendentemente dall’uso (mangimi, alimentare, farmaceutico).

Dumping e calcolo del valore normale

La Commissione ha confermato l’esistenza di distorsioni significative nella RPC e ha mantenuto la Colombia quale paese rappresentativo. Ha aggiornato alcuni fattori produttivi: costo del lavoro a 19,8 CNY/ora e valori di riferimento del carbone per lignite (0,560 CNY/kg, inclusi trasporto) e carbone sub-bituminoso (1,402 CNY/kg, inclusi trasporto), modificando i calcoli provvisori. I margini di dumping definitivi sono: 47,7 % per Jilin Meihua Amino Acid Co., Ltd; 58,2 % per Heilongjiang Eppen Biotech Co., Ltd; 53,1 % per le altre società collaboranti; 58,2 % per tutte le altre importazioni dalla RPC.

Pregiudizio all’industria dell’Unione

La Commissione ha confermato che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. Il consumo dell’Unione è sceso da circa 465.000-510.000 tonnellate nel 2020 a 410.000-450.000 tonnellate nel periodo dell’inchiesta; il volume delle vendite sul mercato dell’Unione è crollato fino a 7.500-9.000 tonnellate nel periodo dell’inchiesta, con una quota di mercato del 2 %.

Effetti delle importazioni cinesi e nesso causale

La Commissione ha ritenuto che le importazioni cinesi, pur in calo relativo in alcuni anni, abbiano mantenuto una quota dominante di mercato, pari al [70 %-79 %] nel periodo dell’inchiesta, e che i loro prezzi siano stati significativamente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione e di altri paesi terzi. Sono state respinte le argomentazioni su dati alternativi, segmentazione del mercato e altri fattori, confermando che il dumping dalla RPC ha causato il pregiudizio notevole.

Livello delle misure e margine di pregiudizio

La Commissione ha applicato il criterio del dazio inferiore, ma ha rilevato margini di pregiudizio superiori ai margini di dumping. I margini di pregiudizio definitivi sono: 158,9 % per Jilin Meihua Amino Acid Co., Ltd; 155,9 % per Heilongjiang Eppen Biotech Co., Ltd; 157,5 % per le altre società collaboranti; 158,9 % per tutte le altre importazioni dalla RPC. Il dazio definitivo è quindi fissato al livello del dumping.

Interesse dell’Unione

La Commissione ha ritenuto che l’adozione dei dazi sia nell’interesse dell’Unione: il rischio per l’approvvigionamento è stato escluso, poiché esistono capacità inutilizzate nei paesi terzi non cinesi e l’industria dell’Unione può aumentare la produzione. L’impatto sui costi dei mangimi è giudicato molto limitato, inferiore all’1 % sui costi di produzione, e non tale da prevalere sull’esigenza di ripristinare condizioni di concorrenza leale. È stata valorizzata anche la rilevanza strategica della lisina per la chimica europea.

Misure definitive e aliquote applicabili

Il regolamento istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni originarie della RPC. Le aliquote sono: 47,7 % per Jilin Meihua Amino Acid Co., Ltd; 58,2 % per Heilongjiang Eppen Biotech Co., Ltd; 53,1 % per le altre società collaboranti elencate in allegato; 58,2 % per tutte le altre importazioni. Le aliquote individuali richiedono la presentazione di una fattura commerciale valida con specifica dichiarazione sul produttore e sul volume esportato.

Riscossione dei dazi provvisori e retroattività

Gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2025/74 sono riscossi in via definitiva, con svincolo dell’eccedenza rispetto al dazio definitivo. La Commissione ha invece escluso la riscossione retroattiva del dazio definitivo ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base, pur avendo rilevato un aumento delle importazioni dopo l’apertura dell’inchiesta.

Nuovi produttori esportatori e controlli doganali

L’articolo 3 consente di estendere l’aliquota agevolata ai nuovi produttori esportatori cinesi che dimostrino di non aver esportato nel periodo dell’inchiesta, di non essere collegati a soggetti già assoggettati alle misure e di avere esportato successivamente o assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportazione. Le autorità doganali possono chiedere documentazione aggiuntiva per verificare l’applicazione delle aliquote individuali e contrastare l’elusione.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialedazi doganalidifesa commerciale

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