Regolamento (UE) 2025/1462
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1462 della Commissione, dell’11 luglio 2025, recante iscrizione dell’indicazione geografica Kőszeg / Kőszegi (DOP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione iscrive nel registro dell’Unione l’indicazione geografica «Kőszeg / Kőszegi» come denominazione di origine protetta (DOP). La Commissione adotta il provvedimento dopo la pubblicazione della domanda presentata dall’Ungheria e in assenza di dichiarazioni di opposizione. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Iscrizione dell’indicazione geografica «Kőszeg / Kőszegi» (DOP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione europea.
Ambito di applicazione
Si applica all’indicazione geografica «Kőszeg / Kőszegi» come denominazione protetta registrata a livello اتح? europeo per i prodotti interessati dalla disciplina sulle indicazioni geografiche di cui al regolamento (UE) 2024/1143. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile; riguarda la fase finale di registrazione, a seguito di domanda presentata dall’Ungheria e pubblicata senza opposizioni. Non disciplina altre denominazioni né introduce esclusioni specifiche oltre al fatto che l’iscrizione è limitata alla DOP indicata.
Iscrizione dell’indicazione geografica «Kőszeg / Kőszegi» (DOP)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1462 della Commissione iscrive l’indicazione geografica «Kőszeg / Kőszegi» nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione come denominazione di origine protetta. Il provvedimento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2024/1143, che disciplina le indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli.
Contesto procedurale e base giuridica
La Commissione richiama il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, come base normativa specifica, il regolamento (UE) 2024/1143, in particolare l’articolo 21, paragrafo 2. Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione, presentata dall’Ungheria, era già stata ricevuta prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143 ed era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Assenza di opposizioni
La Commissione rileva che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143. Tale disciplina oppositiva si applica alla domanda di registrazione in virtù dell’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento. In assenza di contestazioni, risulta possibile procedere all’iscrizione definitiva.
Effetti dell’iscrizione
L’articolo 1 produce l’effetto principale del regolamento: l’inserimento della denominazione «Kőszeg / Kőszegi» (DOP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. L’iscrizione conferisce quindi tutela europea alla denominazione nei limiti e secondo le regole del sistema delle indicazioni geografiche.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre la sua natura vincolante e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Iscrizione della DOP nel registro UE
L’articolo 1 dispone l’iscrizione dell’indicazione geografica «Kőszeg / Kőszegi» (DOP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.
Presupposti procedurali della registrazione
Dai considerando risulta che la domanda, presentata dall’Ungheria e ricevuta prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1308/2013. Non essendo stata presentata alcuna opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile per effetto dell’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento, la Commissione procede alla registrazione.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre stabilito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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