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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1337

Regolamento (UE) 2025/1337 della Commissione, del 10 luglio 2025, che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso del polivinilpolipirrolidone (E 1202) come supporto nelle compresse di colorante per la colorazione decorativa dei gusci delle uova di pollame

Normativa europea32025R1337

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 per inserire una nuova autorizzazione d’uso del polivinilpolipirrolidone (E 1202). La sostanza è ammessa come supporto nelle compresse di colorante utilizzate per la colorazione decorativa dei gusci delle uova di pollame, a livello quantum satis. La Commissione motiva l’intervento richiamando la domanda presentata nel 2023, l’uso già autorizzato del composto in altri contesti e la valutazione di sicurezza che esclude effetti sulla salute umana per l’esposizione aggiuntiva considerata trascurabile.

Modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 per autorizzare il polivinilpolipirrolidone (E 1202) come supporto nelle compresse di colorante per la colorazione decorativa dei gusci delle uova di pollame.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore alimentare che producono o impiegano compresse di colorante destinate alla colorazione decorativa dei gusci delle uova di pollame, nonché, indirettamente, al regime UE degli additivi alimentari di cui al regolamento (CE) n. 1333/2008. L’ambito territoriale è quello dell’Unione europea e l’atto è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’intervento riguarda la parte 1 dell’allegato III, cioè i supporti negli additivi alimentari.

Modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 per l’uso del polivinilpolipirrolidone (E 1202) nelle compresse di colorante

Il regolamento (UE) 2025/1337 della Commissione interviene sul sistema UE degli additivi alimentari, aggiornando l’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008. L’obiettivo è autorizzare l’impiego del polivinilpolipirrolidone (E 1202) come supporto nelle compresse di colorante utilizzate per la colorazione decorativa dei gusci delle uova di pollame. La Commissione fonda la modifica sulla procedura uniforme di autorizzazione prevista dal regolamento (CE) n. 1331/2008 e sulla valutazione di sicurezza richiamata nei considerando.

Contesto normativo e procedura di aggiornamento

L’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene l’elenco dell’Unione degli additivi alimentari autorizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi alimentari e nei nutrienti, nonché le condizioni del loro uso. Tale elenco può essere aggiornato su iniziativa della Commissione oppure a seguito di domanda di uno Stato membro o di un soggetto interessato, secondo la procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008.

Nel caso di specie, nell’ottobre 2023 è stata presentata una domanda relativa all’uso del polivinilpolipirrolidone (E 1202) come supporto nelle compresse di colorante per la decorazione dei gusci delle uova di pollame. La domanda è stata resa accessibile agli Stati membri conformemente all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

Ragioni tecniche e scientifiche dell’autorizzazione

La Commissione evidenzia che il polivinilpolipirrolidone (E 1202) è già autorizzato in altri contesti del regolamento (CE) n. 1333/2008: nell’allegato II come additivo alimentare per edulcoranti da tavola in compresse e per integratori alimentari solidi, e nell’allegato III come supporto negli edulcoranti, sempre a livello quantum satis. Per l’uso richiesto nelle compresse di colorante, la sostanza favorisce il processo di fabbricazione grazie alla sua fluidità, consente il controllo di composizione e peso delle compresse, migliora la resistenza e la modellabilità del prodotto e agevola la dissoluzione rapida in acqua, con saturazione cromatica più completa dei gusci d’uovo.

Il regolamento richiama inoltre il parere scientifico EFSA del 10 agosto 2020 sulla nuova valutazione di polivinilpirrolidone (E 1201) e polivinilpolipirrolidone (E 1202). In tale parere l’Autorità ha concluso che non è necessario stabilire una DGA numerica per le due sostanze e che non sussistono problemi di sicurezza per gli usi e i livelli di impiego comunicati. La Commissione richiama anche il quadro concettuale EFSA secondo cui la formula "non è necessario stabilire valori numerici per l’assunzione giornaliera ammissibile" si riferisce a sostanze con problemi di sicurezza molto ridotti.

Assenza di necessità di consultazione dell’EFSA nel caso concreto

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, la Commissione deve chiedere il parere dell’EFSA per aggiornare l’elenco UE degli additivi alimentari, salvo che l’aggiornamento non possa avere effetto sulla salute umana. In questo caso, il richiedente ha dimostrato che l’esposizione alimentare aggiuntiva al polivinilpolipirrolidone (E 1202), nell’impiego considerato, è trascurabile e non può incidere sulla salute umana. Per tale ragione la Commissione non ha ritenuto necessario attivare una nuova consultazione dell’Autorità.

Modifica puntuale dell’allegato III

L’allegato del regolamento inserisce, nella parte 1 dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008, la seguente voce tra quelle relative a "E 1202 Polivinilpolipirrolidone" ed "E 322 Lecitine":

  • "E 1202 Polivinilpolipirrolidone"
  • uso: "quantum satis"
  • impiego: "compresse di colorante per la colorazione decorativa dei gusci delle uova di pollame"

Si tratta quindi di una modifica mirata, limitata a una specifica applicazione tecnologica e non di una revisione generale del profilo autorizzativo della sostanza.

Entrata in vigore e effetti giuridici

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore del regolamento il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente efficacia uniforme nell’ordinamento dell’Unione.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’uso del E 1202

È inserita nell’allegato III, parte 1, del regolamento (CE) n. 1333/2008 la voce relativa a "E 1202 Polivinilpolipirrolidone" come supporto nelle "compresse di colorante per la colorazione decorativa dei gusci delle uova di pollame", con impiego a livello "quantum satis".

Aggiornamento dell’allegato III del regolamento sugli additivi alimentari

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 conformemente all’allegato del presente regolamento, che interviene nell’elenco dell’Unione degli additivi alimentari autorizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi alimentari e nei nutrienti.

Base procedurale e motivazione della modifica

La Commissione agisce sulla base del regolamento (CE) n. 1331/2008, procedura uniforme di autorizzazione. La domanda di autorizzazione è stata presentata nell’ottobre 2023; la Commissione ritiene che l’esposizione alimentare aggiuntiva sia trascurabile e che non sia necessario chiedere il parere dell’EFSA ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, poiché la modifica non può avere effetto sulla salute umana.

Valutazioni scientifiche e sicurezza

Il considerando richiama il parere EFSA del 10 agosto 2020 sulla nuova valutazione di E 1201 ed E 1202, nel quale non è stato ritenuto necessario fissare una DGA numerica per tali sostanze e non sono emersi problemi di sicurezza per gli usi e i livelli di impiego comunicati. Il regolamento valorizza tale quadro scientifico per giustificare l’autorizzazione.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieadditivi alimentarisicurezza alimentareautorizzazioni e procedure UEetichettatura e composizione degli additivi

Testo integrale

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