Regolamento (UE) 2025/1343
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1343 della Commissione, dell'11 luglio 2025, che garantisce la protezione nell’Unione all’indicazione geografica Gështenja e Malësisë së Madhe iscritta nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dell’atto di Ginevra
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2025/1343 conferisce protezione nell’Unione all’indicazione geografica "Gështenja e Malësisë së Madhe", registrata a livello internazionale ai sensi dell’Atto di Ginevra. La Commissione, verificata la sussistenza delle condizioni previste dal regolamento (UE) 2019/1753 e constatata l’assenza di opposizioni, dispone la tutela del nome nell’UE. Il nome identifica un prodotto del tipo "Castagna" e il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Protezione nell’Unione dell’indicazione geografica "Gështenja e Malësisë së Madhe" iscritta nel registro internazionale dell’Atto di Ginevra
Ambito di applicazione
Si applica nell’intero territorio dell’Unione europea alla denominazione "Gështenja e Malësisë së Madhe", registrata come indicazione geografica nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche. La protezione riguarda il prodotto identificato come "Castagna". Non emergono esclusioni settoriali ulteriori nel testo; il regolamento opera nel quadro dell’Atto di Ginevra e del regolamento (UE) 2019/1753, dopo la pubblicazione per eventuali opposizioni e in assenza di opposizioni notificate.
Protezione nell’Unione dell’indicazione geografica "Gështenja e Malësisë së Madhe"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1343 dà attuazione nel diritto dell’Unione alla protezione di una indicazione geografica registrata internazionalmente ai sensi dell’Atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona. La Commissione interviene dopo la notifica dell’iscrizione nel registro internazionale, la pubblicazione a fini di opposizione e la verifica della conformità alle condizioni previste dal regolamento (UE) 2019/1753.
Contesto normativo e presupposti della protezione
Il testo ricorda che, ai sensi dell’Atto di Ginevra, le parti contraenti possono presentare domande di registrazione internazionale di denominazioni di origine e indicazioni geografiche e che le altre parti contraenti devono proteggere tali registrazioni nel proprio ordinamento, salvo rifiuti, rinunce, invalidazioni o cancellazioni. Nel caso di specie, l’Ufficio internazionale dell’OMPI ha notificato alla Commissione, il 1° novembre 2024, che il nome "Gështenja e Malësisë së Madhe", oggetto della domanda depositata dall’Albania, era stato iscritto come indicazione geografica nel registro internazionale.
Procedura seguita ai sensi del regolamento (UE) 2019/1753
La registrazione internazionale è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per consentire la presentazione di eventuali opposizioni. La Commissione ha quindi esaminato la registrazione alla luce dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1753 e ha concluso che le condizioni richieste risultano soddisfatte. Poiché non è stata notificata alcuna opposizione ai sensi dell’articolo 6 del medesimo regolamento, la protezione nell’Unione è stata accordata.
Contenuto dell’obbligo di protezione
L’articolo 1 dispone che il nome "Gështenja e Malësisë së Madhe" è protetto nell’Unione e chiarisce che esso identifica un prodotto del tipo "Castagna". Il regolamento, quindi, non introduce un regime generale, ma assicura tutela unitaria nell’Unione a una specifica indicazione geografica già registrata a livello internazionale.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Rilevanza pratica per operatori e professionisti
Per gli operatori del settore agroalimentare, il regolamento implica che il nome "Gështenja e Malësisë së Madhe" gode di protezione nell’Unione secondo il quadro delle indicazioni geografiche riconosciute internazionalmente. Ne deriva la necessità di evitare usi del segno che possano confliggere con la tutela riconosciuta, tenendo conto che il prodotto identificato è una castagna e che la base giuridica applicativa è il sistema di cooperazione previsto dall’Atto di Ginevra e dal regolamento (UE) 2019/1753.
Disposizioni principali
Protezione dell’indicazione geografica
L’articolo 1 stabilisce che il nome "Gështenja e Malësisë së Madhe", iscritto come indicazione geografica nel registro internazionale, è protetto nell’Unione. Il secondo comma precisa che il nome identifica un prodotto del tipo "Castagna".
Presupposti internazionali e procedura di verifica
Dai considerando risulta che, ai sensi dell’Atto di Ginevra, l’Albania ha depositato la domanda internazionale e l’Ufficio internazionale dell’OMPI ha notificato alla Commissione, il 1° novembre 2024, l’avvenuta iscrizione. La registrazione internazionale è stata poi pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per consentire eventuali opposizioni; la Commissione ha verificato il rispetto delle condizioni dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1753 e ha concluso che esse sono soddisfatte.
Assenza di opposizioni
Poiché non è pervenuta alcuna notifica di opposizione ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2019/1753, la Commissione ha ritenuto opportuno garantire la protezione nell’Unione del nome registrato.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre stabilito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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