Regolamento (UE) 2021/588
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/588 della Commissione del 6 aprile 2021 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Stelvio»/«Stilfser» (DOP)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva una modifica non minore del disciplinare della DOP "Stelvio"/"Stilfser" ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Commissione ha esaminato la domanda presentata dall’Italia e, non essendo stata seguita da una dichiarazione di opposizione motivata la notifica di opposizione della Svezia, ha considerato l’opposizione ritirata. L’atto rende quindi efficace la modifica del disciplinare pubblicata in GUUE e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta "Stelvio"/"Stilfser".
Ambito di applicazione
Si applica alla denominazione di origine protetta "Stelvio"/"Stilfser" iscritta nel registro UE delle DOP e IGP, con effetti per gli operatori e le autorità competenti negli Stati membri. Riguarda esclusivamente l’approvazione della modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; non disciplina aspetti generali di produzione oltre quelli contenuti nel disciplinare modificato. È rilevante nel territorio dell’Unione e diventa applicabile dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Approvazione della modifica del disciplinare della DOP "Stelvio"/"Stilfser"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/588 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta "Stelvio"/"Stilfser", registrata nel quadro del regolamento (CE) n. 148/2007 e già oggetto di precedente modifica approvata con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1132/2013. L’atto si inserisce nella procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
Contesto procedurale
La Commissione ha esaminato la domanda presentata dall’Italia ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché la modifica è qualificata come "non minore" ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento.
Opposizione e sua chiusura
Durante la procedura è stata presentata dalla Svezia una notifica di opposizione in data 23 dicembre 2020. Tuttavia, non essendo stata presentata una dichiarazione di opposizione motivata, l’opposizione è considerata ritirata. Tale circostanza consente l’approvazione della modifica del disciplinare senza ulteriori passaggi contenziosi nella procedura di opposizione.
Effetti del regolamento
Con l’articolo 1 la Commissione approva la modifica del disciplinare pubblicata in GUUE per la DOP "Stelvio"/"Stilfser". L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e ribadisce la sua diretta applicabilità e obbligatorietà in tutti gli Stati membri. Per gli operatori interessati, l’effetto principale è l’adeguamento al disciplinare modificato della DOP, secondo il testo approvato a livello unionale.
Disposizioni principali
Approvazione della modifica del disciplinare
L’articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome "Stelvio"/"Stilfser" (DOP).
Presupposti procedurali e qualificazione della modifica
La Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. La modifica è qualificata come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, e la domanda è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento.
Opposizione e sua ritenuta ritirata
È stata presentata una notifica di opposizione dalla Svezia il 23 dicembre 2020, ma non è seguita una dichiarazione di opposizione motivata; perciò l’opposizione è considerata ritirata.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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