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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/615

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/615 della Commissione del 7 aprile 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Taşköprü Sarımsağı» (DOP)]

Normativa europea32021R0615

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione del nome «Taşköprü Sarımsağı» come denominazione di origine protetta (DOP) nell’ambito dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari dell’Unione. La Commissione prende atto che la domanda presentata dalla Turchia è stata pubblicata e che non sono state presentate opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L’atto ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Registrazione della denominazione di origine protetta «Taşköprü Sarımsağı» nel registro UE delle DOP e delle IGP.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla registrazione, a livello dell’Unione europea, del nome «Taşköprü Sarımsağı» come denominazione di origine protetta (DOP). Riguarda quindi gli operatori che immettono sul mercato il prodotto designato, qualificato come prodotto della classe 1.6 «Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati» ai sensi dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. L’efficacia è generale negli Stati membri dell’UE, con applicazione diretta; la domanda registrata proviene dalla Turchia.

Registrazione della DOP «Taşköprü Sarımsağı"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/615 della Commissione reca la registrazione del nome «Taşköprü Sarımsağı» come denominazione di origine protetta (DOP). L’atto si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dà seguito alla procedura di registrazione avviata su domanda presentata dalla Turchia.

Contesto procedurale

La Commissione richiama, nei considerando, che la domanda di registrazione del nome è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché entro il termine previsto non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, non residuano ostacoli procedurali alla registrazione.

Contenuto normativo

L’articolo 1 dispone in modo diretto la registrazione del nome «Taşköprü Sarımsağı» come DOP. Il regolamento precisa inoltre che il prodotto rientra nella classe 1.6 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, relativa a «Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati». Tale qualificazione è rilevante per l’inquadramento del prodotto nel sistema europeo delle indicazioni geografiche.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure di recepimento nazionali.

Disposizioni principali

Registrazione della DOP

L’articolo 1 stabilisce che il nome «Taşköprü Sarımsağı» è registrato come DOP. Il nome identifica un prodotto della classe 1.6 «Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati» dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti procedurali della registrazione

Nei considerando si richiama la pubblicazione della domanda di registrazione presentata dalla Turchia ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Si precisa inoltre che non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, circostanza che conduce alla registrazione del nome.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre stabilito che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaindicazioni geograficheregimi di qualitàdiritto alimentare

Testo integrale

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