Regolamento (UE) 2021/1087
Regolamento delegato (UE) 2021/1087 della Commissione del 7 aprile 2021 che modifica il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’aggiornamento dei riferimenti alle disposizioni della convenzione di Chicago. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato (UE) 2021/1087 aggiorna il rinvio contenuto nel regolamento (UE) 2018/1139 alle norme ICAO sulla protezione ambientale applicabili agli aeromobili. In particolare, allinea il testo europeo agli emendamenti dell’allegato 16 della convenzione di Chicago entrati in vigore e applicabili dal 1° gennaio 2021. L’intervento ha natura meramente tecnica e assicura coerenza tra disciplina UE e standard internazionali su rumore, emissioni dei motori e emissioni di CO2.
Aggiornamento dei riferimenti, nel regolamento (UE) 2018/1139, alle disposizioni dell’allegato 16 della convenzione di Chicago in materia di rumore ed emissioni degli aeromobili.
Ambito di applicazione
Si applica agli aeromobili diversi dagli aeromobili senza equipaggio e ai relativi motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati, limitatamente ai requisiti di protezione ambientale relativi a rumore ed emissioni. Ha portata generale nell’ordinamento dell’Unione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; il riferimento tecnico aggiornato è quello delle disposizioni dell’allegato 16 della convenzione di Chicago applicabili dal 1° gennaio 2021.
Aggiornamento dei riferimenti alle disposizioni della convenzione di Chicago
Il regolamento delegato (UE) 2021/1087 interviene in modo puntuale sul regolamento (UE) 2018/1139, al fine di aggiornare i rinvii alle disposizioni dell’allegato 16 della convenzione di Chicago in materia di protezione ambientale dell’aviazione civile. L’atto si colloca nel quadro delle competenze delegate conferite alla Commissione dall’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139 e tiene conto del parere tecnico dell’EASA n. 03/2020.
Contesto e finalità
I considerando chiariscono che gli aeromobili, diversi dagli aeromobili senza equipaggio, e i relativi motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati devono rispettare requisiti ambientali specifici. Tali requisiti, nel sistema del regolamento (UE) 2018/1139, sono richiamati mediante rinvio alle pertinenti disposizioni della convenzione di Chicago. Poiché il Consiglio dell’ICAO ha adottato nel 2020 nuovi emendamenti dell’allegato 16, divenuti applicabili dal 1° gennaio 2021, si è reso necessario allineare la normativa unionale al nuovo quadro internazionale.
Modifica apportata al regolamento (UE) 2018/1139
L’articolo 1 sostituisce integralmente il primo comma dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1139. La nuova formulazione stabilisce che, per quanto riguarda il rumore e le emissioni, gli aeromobili interessati e i relativi componenti non installati soddisfano i requisiti per la protezione dell’ambiente contenuti:
- nell’emendamento 13 del volume I dell’allegato 16 della convenzione di Chicago, relativo al rumore prodotto dagli aeromobili;
- nell’emendamento 10 del volume II dell’allegato 16, relativo alle emissioni dei motori degli aeromobili;
- nell’emendamento 1 del volume III dell’allegato 16, relativo alle emissioni di CO2 dei velivoli. Tutti i riferimenti sono limitati alle versioni applicabili al 1° gennaio 2021.
Effetti pratici per gli operatori
La modifica non introduce un nuovo regime materiale autonomo, ma aggiorna il contenuto tecnico degli obblighi già previsti dalla disciplina UE sull’aviazione civile. Per gli operatori del settore, ciò significa che la conformità ai requisiti ambientali deve essere verificata alla luce degli standard ICAO così come aggiornati alla data indicata, con impatto sulle attività di progettazione, certificazione e valutazione della conformità degli aeromobili e dei loro componenti.
Entrata in vigore
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento dei requisiti ambientali per gli aeromobili
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2018/1139. I requisiti di protezione dell’ambiente per gli aeromobili diversi dagli aeromobili senza equipaggio, nonché per i relativi motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati, sono ora riferiti agli emendamenti 13 del volume I, 10 del volume II e 1 del volume III dell’allegato 16 della convenzione di Chicago, tutti applicabili al 1° gennaio 2021.
Base tecnica e coordinamento con ICAO
Il regolamento recepisce l’aggiornamento degli standard ICAO adottato dal Consiglio dell’ICAO l’11 marzo 2020 nella quinta riunione della 219ª sessione, relativo a rumore degli aeromobili, emissioni dei motori e emissioni di CO2 dei velivoli. Il considerando richiama il parere n. 03/2020 dell’EASA quale base tecnica della misura.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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