Regolamento (UE) 2021/1088
Regolamento delegato (UE) 2021/1088 della Commissione del 7 aprile 2021 che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l’aggiornamento dei riferimenti ai requisiti di protezione ambientale (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato (UE) 2021/1088 aggiorna il regolamento (UE) n. 748/2012 per allinearne i riferimenti ai requisiti di protezione ambientale contenuti nella convenzione di Chicago e negli allegati ICAO. La modifica interviene soprattutto sulle procedure di certificazione, sulla documentazione fornita dall’Agenzia e sull’identificazione dei prodotti, includendo anche i riferimenti alle emissioni acustiche, gassose, di particolato e di CO2. Il regolamento si fonda sul parere tecnico EASA n. 03/2020 ed è direttamente applicabile negli Stati membri.
Aggiornamento dei riferimenti, nel regolamento (UE) n. 748/2012, ai requisiti di protezione ambientale applicabili in materia di aeronavigabilità e certificazione aeronautica.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese di produzione e, più in generale, alla disciplina UE di certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili, motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati disciplinata dal regolamento (UE) n. 748/2012. Riguarda gli aeromobili diversi dagli aeromobili senza equipaggio e i relativi motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati, con riferimento ai requisiti di protezione ambientale derivanti dalla convenzione di Chicago e dai relativi allegati dell’ICAO. Si applica negli Stati membri ed è rilevante ai fini SEE; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.
Aggiornamento dei riferimenti ai requisiti di protezione ambientale nel regolamento (UE) n. 748/2012
Il regolamento delegato (UE) 2021/1088 della Commissione interviene sul regolamento (UE) n. 748/2012 per allinearlo agli aggiornamenti dei riferimenti della convenzione di Chicago in materia di protezione ambientale. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2018/1139 e si fonda sul parere EASA n. 03/2020; secondo i considerando, gli aeromobili diversi dagli aeromobili senza equipaggio e i relativi motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati devono rispettare i requisiti ambientali applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Ambito applicativo
La modifica riguarda la disciplina UE di certificazione di aeronavigabilità e ambientale degli aeromobili e dei relativi prodotti, parti e pertinenze, con specifico impatto sulle imprese di produzione e sulle procedure di certificazione e approvazione gestite dall’Agenzia e dalle autorità competenti. Il regolamento richiama i requisiti ambientali ICAO relativi a rumore, emissioni gassose, particolato e CO2, oltre alle eventuali esenzioni/deroghe connesse.
Modifica dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 748/2012
L’articolo 1, punto 1, sostituisce il paragrafo 4 dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 748/2012. In deroga al paragrafo 1, l’impresa di produzione può richiedere all’autorità competente deroghe ai requisiti di protezione dell’ambiente di cui all’articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2018/1139.
Aggiornamento dell’allegato I: documentazione e conformità ambientale
L’allegato I è modificato in più punti per incorporare in modo espresso i riferimenti ai requisiti ambientali applicabili.
Nel punto 21.A.130, lettera b), il nuovo punto 4 richiede, per la parte ambientale, due dichiarazioni distinte:
- che il motore completo rispetta i limiti di emissione applicabili alla data di fabbricazione del motore;
- che l’aeromobile completo rispetta i limiti di emissione di CO2 applicabili alla data di rilascio del primo certificato di aeronavigabilità.
Nel punto 21.A.145, lettera b), è chiarito che, per tutti i dati necessari relativi all’aeronavigabilità e alla protezione ambientale, l’impresa di produzione riceve dall’Agenzia e dal titolare o richiedente del certificato di omologazione, del certificato di omologazione ristretto o dell’approvazione del progetto anche le eventuali esenzioni concesse in relazione ai requisiti ambientali, così da poter verificare la conformità ai dati di progettazione applicabili.
Modifiche dell’impresa di produzione e approvazione preventiva
Il punto 21.A.147, lettera a), rafforza il controllo sulle modifiche successive al rilascio dell’approvazione. Tutte le modifiche rilevanti ai fini della dimostrazione di conformità, o dell’aeronavigabilità e delle caratteristiche di protezione ambientale di prodotti, parti o pertinenze, e in particolare le modifiche al sistema qualità, devono essere approvate dall’autorità competente. La domanda va presentata per iscritto e l’impresa deve dimostrare, prima dell’attuazione della modifica, che essa soddisfa i requisiti del capitolo applicabile.
Identificazione dei prodotti e indicazione delle deroghe
Il punto 21.A.801, lettera a), è riscritto per precisare le informazioni di identificazione dei prodotti. L’identificazione deve includere la denominazione del fabbricante, la designazione del prodotto, il numero di serie del fabbricante e, per i motori, il marchio "IN DEROGA" quando l’autorità competente ha concesso una deroga ai requisiti di protezione ambientale. È inoltre prevista la possibilità di inserire qualsiasi ulteriore informazione ritenuta opportuna dall’Agenzia.
Definizione dei requisiti ambientali da parte dell’EASA
Il nuovo punto 21.B.85 attribuisce all’Agenzia il compito di definire e notificare al richiedente i requisiti di protezione ambientale applicabili ai certificati di omologazione o ai certificati di omologazione ristretti di aeromobili e ai certificati di omologazione di motori. I requisiti notificati comprendono:
- i requisiti acustici di riferimento contenuti nell’allegato 16 della convenzione di Chicago, volume I, parte II, capitoli 1-14, a seconda della tipologia di aeromobile;
- i requisiti sulle emissioni per la prevenzione delle fuoriuscite intenzionali di combustibile dagli sfiati (fuel venting) di cui all’allegato 16, volume II, parte II, capitoli 1 e 2;
- i requisiti sulle emissioni di fumo, gas e particolato dei motori di cui all’allegato 16, volume II, parte III, capitolo 1, con i richiami specifici ai capitoli 2, 3 e 4 per motori turbogetto e turbofan;
- i requisiti sulle emissioni di CO2 degli aeromobili di cui all’allegato 16, volume III, parte II, capitolo 1, con i richiami al capitolo 2 per velivoli subsonici a reazione e ad elica;
- per i motori, i requisiti dell’allegato 16, volume II, parte IV e appendice 8, relativi alla valutazione del particolato non volatile a fini di inventario e modellizzazione.
Entrata in vigore e portata giuridica
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 748/2012
È sostituito il paragrafo 4 dell’articolo 9: in deroga al paragrafo 1, l’impresa di produzione può chiedere all’autorità competente deroghe ai requisiti di protezione dell’ambiente di cui all’articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2018/1139.
Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012
L’allegato I è aggiornato per integrare e precisare i riferimenti ai requisiti di protezione ambientale applicabili, con particolare riguardo alla dimostrazione di conformità per motori e aeromobili, alla trasmissione dei dati di progetto, alle modifiche dell’impresa di produzione, all’identificazione dei prodotti e alla definizione dei requisiti ambientali da parte dell’EASA.
Dichiarazioni di conformità ambientale per motori e aeromobili
Al punto 21.A.130, lettera b), punto 4, è richiesto che la documentazione includa, per i requisiti di protezione ambientale: i) una dichiarazione che attesti la conformità del motore completo ai limiti di emissione applicabili alla data di fabbricazione; ii) una dichiarazione che attesti la conformità dell’aeromobile completo ai requisiti relativi ai limiti delle emissioni di CO2 applicabili alla data di rilascio del primo certificato di aeronavigabilità.
Dati necessari per aeronavigabilità e protezione ambientale
Al punto 21.A.145, lettera b), è chiarito che l’impresa di produzione deve ricevere dall’Agenzia e dal titolare o richiedente del certificato di omologazione, del certificato di omologazione ristretto o dell’approvazione del progetto tutti i dati necessari, incluse eventuali esenzioni concesse per requisiti di protezione ambientale, così da poter determinare la conformità ai dati di progettazione applicabili.
Approvazione delle modifiche all’impresa di produzione
Al punto 21.A.147, lettera a), si stabilisce che, dopo il rilascio dell’approvazione, tutte le modifiche rilevanti ai fini della dimostrazione di conformità o dell’aeronavigabilità e delle caratteristiche di protezione ambientale di prodotti, parti o pertinenze, e in particolare quelle al sistema qualità, devono essere approvate dall’autorità competente. La domanda deve essere presentata per iscritto e l’impresa deve dimostrare, prima dell’attuazione, la conformità della modifica ai requisiti del capitolo.
Identificazione dei prodotti e marchio in deroga
Al punto 21.A.801, lettera a), l’identificazione dei prodotti deve includere: denominazione del fabbricante, designazione del prodotto, numero di serie del fabbricante, il marchio "IN DEROGA" per i motori se l’autorità competente ha concesso una deroga ai requisiti di protezione ambientale, nonché ogni ulteriore informazione ritenuta opportuna dall’Agenzia.
Definizione dei requisiti di protezione ambientale da parte dell’EASA
Il nuovo punto 21.B.85 disciplina la definizione e notifica, da parte dell’Agenzia, dei requisiti di protezione ambientale applicabili ai certificati di omologazione o ai certificati di omologazione ristretti di aeromobili, nonché ai certificati di omologazione di motori. Tali requisiti comprendono riferimenti ai requisiti acustici ICAO, alle emissioni da fuel venting, alle emissioni di fumo, gas e particolato dei motori, ai requisiti sulle emissioni di CO2 degli aeromobili e, per i motori, ai requisiti dell’allegato 16, volume II, parte IV e appendice 8 sul particolato non volatile a fini di inventario e modellizzazione.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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