Regolamento (UE) 2021/568
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/568 della Commissione del 6 aprile 2021 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa al Regno Unito nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti a base di pollame possono essere importati o transitare nell’Unione in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la disciplina veterinaria UE sulle importazioni di prodotti a base di pollame dal Regno Unito per tener conto di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità. In particolare, modifica la regionalizzazione prevista dal regolamento (CE) n. 798/2008, introducendo o aggiornando zone soggette a restrizioni in base alle misure adottate dalle autorità britanniche e alla valutazione della Commissione. Il testo ha effetto diretto negli Stati membri ed entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 aggiornando la voce relativa al Regno Unito nell'elenco dei paesi terzi, territori, zone o compartimenti da cui possono essere importati o transitare nell'Unione determinati prodotti a base di pollame in relazione ai focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni e al transito nell'Unione, incluso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame disciplinati dal regolamento (CE) n. 798/2008. Incide sulla classificazione sanitaria del Regno Unito come paese terzo e sulla regionalizzazione delle sue zone autorizzate o soggette a restrizioni; ai fini dell'allegato, i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord. Le restrizioni riguardano in particolare le zone colpite da influenza aviaria ad alta patogenicità e non l'intero territorio britannico in modo uniforme.
Modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per il Regno Unito in relazione all'HPAI
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/568 interviene sul sistema UE di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito di pollame e prodotti a base di pollame, aggiornando la voce relativa al Regno Unito nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008. L'intervento è giustificato dall'evoluzione della situazione epidemiologica nel Regno Unito, in particolare dalla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) del sottotipo H5N8 e dalle misure di contenimento adottate dalle autorità britanniche.
Contesto normativo e base giuridica
La Commissione richiama la direttiva 2002/99/CE e la direttiva 2009/158/CE come basi del sistema di polizia sanitaria per i prodotti di origine animale e per gli scambi di pollame e uova da cova. Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce che le importazioni e il transito nell'Unione, inclusi gli eventuali periodi di stoccaggio durante il transito, sono consentiti solo dai paesi terzi, territori, zone o compartimenti elencati nell'allegato I, parte 1, e subordinati alle condizioni di certificazione veterinaria previste.
Effetti della Brexit e disciplina speciale per l'Irlanda del Nord
Tra i considerando viene richiamato l'accordo di recesso del Regno Unito dall'Unione europea e il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord. In forza dell'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo, in combinato disposto con l'allegato 2, le direttive 2002/99/CE e 2009/158/CE e gli atti della Commissione fondati su di esse continuano ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito con riferimento all'Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione. Il regolamento precisa inoltre, mediante la nota (*1) dell'allegato, che ai fini del medesimo allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.
Situazione epidemiologica e valutazione della Commissione
Il 29 marzo 2021 il Regno Unito ha confermato la presenza di HPAI H5N8 in un'azienda avicola nell'East Staffordshire. Le autorità veterinarie britanniche hanno istituito una zona di controllo di 10 km attorno all'azienda interessata e hanno adottato una politica di abbattimento totale per contenere la malattia e limitarne la diffusione. È stata inoltre sospesa immediatamente l'emissione dei certificati veterinari per le partite di prodotti a base di pollame destinate all'esportazione nell'Unione dall'intero territorio del Regno Unito, esclusa l'Irlanda del Nord. Sulla base delle informazioni trasmesse e valutate, la Commissione ritiene necessario sottoporre a restrizioni l'introduzione nell'Unione dei prodotti provenienti dalla zona interessata dal focolaio.
Modifica dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008
L'allegato del regolamento sostituisce integralmente la voce relativa al Regno Unito nell'elenco dei paesi terzi autorizzati. La tabella distingue varie aree territoriali e zone di restrizione, tra cui:
- GB-0: intero paese, con categorie specifiche di prodotti;
- GB-1: intero territorio del Regno Unito esclusa la zona GB-2;
- GB-2: aree specifiche soggette a restrizioni, identificate con sottocodici GB-2.1 fino a GB-2.16.
Per ciascuna zona GB-2 sono indicati territorio, coordinate WGS84, raggio della zona di 10 km o 10,4 km, categorie di prodotti interessati e date di applicazione delle restrizioni. Le zone comprendono aree in North Yorkshire, Norfolk, Derbyshire, Orcadi, Dorset, Devon, Anglesey, Redcar e Cleveland, Fife, Staffordshire e altre aree precisate in funzione dei singoli focolai.
Categorie di prodotti interessati
La tabella richiama diverse sigle di categorie di prodotti e animali, tra cui BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20, WGM, POU e RAT. Il regolamento non ridefinisce tali categorie, ma ne aggiorna l'ammissibilità all'importazione o al transito in relazione alla situazione sanitaria delle zone britanniche elencate nell'allegato.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto regolamentare, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto della modifica normativa
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 conformemente all'allegato del regolamento di esecuzione, aggiornando la voce relativa al Regno Unito nell'elenco dei paesi terzi, territori, zone o compartimenti autorizzati.
Motivazione sanitaria e regionalizzazione del Regno Unito
I considerando richiamano la presenza di HPAI del sottotipo H5N8 confermata nel Regno Unito il 29 marzo 2021, l'istituzione di una zona di controllo di 10 km e la sospensione del rilascio dei certificati veterinari per le esportazioni verso l'Unione dall'intero Regno Unito, salvo l'Irlanda del Nord. La Commissione, sulla base delle informazioni ricevute, ritiene opportuno imporre restrizioni alle partite provenienti dalla zona interessata dal focolaio e aggiornare di conseguenza la regionalizzazione.
Aggiornamento dell'elenco delle zone autorizzate e soggette a restrizioni
L'allegato sostituisce la voce "GB - Regno Unito" nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008. Sono mantenute e dettagliate le diverse categorie territoriali, incluse le zone GB-2.1 a GB-2.16, con indicazione di aree di 10 km (o 10,4 km in un caso) attorno a coordinate geografiche specifiche in diverse contee e regioni del Regno Unito, soggette a restrizioni per alcune tipologie di prodotti a base di pollame.
Categorie di prodotti e condizioni sanitarie
La tabella dell'allegato distingue le diverse categorie di prodotti interessati, tra cui BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20, WGM, POU e RAT, e collega la loro ammissibilità alle condizioni veterinarie e alle date di applicazione delle restrizioni.
Entrata in vigore
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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