Sentenza n. 6026/2026 - Napoli, Sezione 7
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, n. 823/2024 depositata e resa pubblica il 22.04.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 7214/2022, munita di attestazione di conformità e notificata all' amministrazione in data 24.04.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, confermata dalla sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli, Sez. Lavoro, n. 18, depositata e resa pubblica il 09.04.2025 e notificata in data 03.09.2025, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 14.10.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento del Ministero all'obbligo di eseguire il giudicato di condanna al pagamento di differenze retributive, oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti creditrici)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso giudizio di ottemperanza in relazione alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, n. 823/2024, confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro, n. 18 del 9 aprile 2025 e passata in giudicato. Il titolo aveva condannato il Ministero a pagare € 2.037,52, oltre accessori di legge, alla prima ricorrente e € 2.263,85, oltre accessori di legge, alla seconda, a titolo di differenze tra lordo e netto delle somme trattenute in applicazione dei decreti di rideterminazione della parte variabile. Le ricorrenti hanno dedotto la mancata integrale esecuzione del giudicato; in corso di causa hanno precisato che nel luglio 2026 il Ministero aveva pagato quanto dovuto alla prima ricorrente, ma non aveva corrisposto alcunché alla seconda. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.
La decisione
Il ricorso è stato accolto per la posizione della seconda ricorrente: il TAR ha accertato il passaggio in giudicato del titolo e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni, ordinando al Ministero di adempiere integralmente entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta, con ulteriori 60 giorni per l'esecuzione su istanza della creditrice e facoltà di compiere gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. È stata accolta la richiesta di penalità di mora, parametrata all'interesse legale sulla somma dovuta, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessazione all'insediamento del commissario o, se anteriore, al soddisfo. Per la prima ricorrente, avendo il Ministero pagato nel luglio 2026, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere. Il Ministero è stato condannato a € 700,00 per spese di giudizio, oltre accessori e contributo unificato effettivamente versato; il compenso per l'eventuale attività commissariale è stato fissato in € 500,00, a carico del Ministero.
Norme richiamate
Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata (attestato da apposita certificazione di cancelleria in data 14 ottobre 2025) e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, decorrente dalla notifica al Ministero presso la sua sede della sentenza in data 03.09.2025.
L'azione di ottemperanza è procedibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato e sia decorso inutilmente il termine dilatorio applicabile all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Al riguardo, il Collegio reputa equo il parametro dell'interesse legale, ora esplicitamente indicato dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., secondo le modifiche introdotte dalla legge di stabilità per il 2016, sulla somma sopra individuata.
La penalità di mora può essere determinata, in relazione alle circostanze del caso, applicando il parametro dell'interesse legale alla somma che l'amministrazione deve corrispondere.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Quanto alla decorrenza delle penalità di mora va precisato che, alla stregua del nuovo testo della citata lett. e), le astreintes, tenuto conto della loro funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorrono dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e non da un momento anteriore.
Le astreintes hanno funzione sollecitatoria, non risarcitoria, e decorrono dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, non da una data precedente.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata (attestato da apposita certificazione di cancelleria in data 14 ottobre 2025) e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, decorrente dalla notifica al Ministero presso la sua sede della sentenza in data 03.09.2025.
Il giudizio di ottemperanza può procedere, per l'esecuzione del titolo nei confronti dell'amministrazione, dopo l'inutile decorso del termine dilatorio decorrente dalla notificazione del titolo presso la sede dell'amministrazione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza richiede un titolo passato in giudicato e, nei confronti dell'amministrazione, l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla legge.
- Quando il giudicato è rimasto ineseguito, il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di compiere gli atti necessari in caso di ulteriore inottemperanza.
- La penalità di mora prevista nel giudizio di ottemperanza ha funzione sollecitatoria e non risarcitoria: decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e può essere parametrata all'interesse legale sulla somma dovuta.
- Il pagamento intervenuto in corso di giudizio rispetto a una posizione individuale determina la cessazione della materia del contendere limitatamente a quella posizione, mentre l'ottemperanza può proseguire per le altre obbligazioni rimaste ineseguite.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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