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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23036/2025 del 18/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 28/06/2024 nella parte in cui la Corte, in parziale riforma della decisione di primo grado resa con rito abbreviato, ha rideterminato la pena per furto aggravato commesso in concorso con Dorde Kocic. La ricorrente ha dedotto nullità per lesione del diritto di difesa e del doppio grado di merito (artt. 604 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; art. 125, comma 3, cod. proc. pen.), sostenendo che la Corte d'Appello abbia colmato una lacuna motivazionale della sentenza di primo grado attingendo atti che non erano originariamente nel fascicolo (restituiti o prodotti in appello), permettendo così al Procuratore Generale di acquisire e utilizzare per la prima volta quei documenti in sede d'appello, con pregiudizio per la difesa e perdita di un grado del giudizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la mancanza assoluta di motivazione costituisca nullità della sentenza e non inesistenza, e che il giudice d'appello, in virtù dei suoi poteri di piena cognizione e valutazione, possa integrare o predisporre integralmente la motivazione mancante anziché limitarsi a dichiararne la nullità e a rinviare. La Cassazione ha inoltre ritenuto che non si sia verificata una lesione del diritto al doppio grado di giudizio: la sentenza di primo grado si era comunque pronunciata e la mancanza di motivazione è un vizio dell'atto, non la sua inesistenza. La Corte ha anche valorizzato il fatto che la difesa non aveva eccepito la mancanza degli atti nel primo grado e aveva acconsentito in appello all'acquisizione delle copie degli atti non allegate. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 604 cod. proc. pen.

    La norma disciplina i casi tassativi in cui il giudice d'appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti; la Corte ha stabilito che la mancanza assoluta di motivazione non rientra tra i casi tassativi e che l'appello può integrare la motivazione.

  • art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla difesa quale fondamento della censura relativa alla motivazione e al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto infondata la dedotta lesione poiché l'appello può assolvere all'obbligo argomentativo mancante.

  • art. 125, comma 3 cod. proc. pen.

    art. 125, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione al diritto di difesa: la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, non sia stata dimostrata una lesione effettiva del diritto di difesa derivante dall'acquisizione degli atti in appello.

  • art. 547 cod. proc. pen.

    Richiamato per distinguere i casi: la Corte ha osservato che non è corretto rimediare a un'omessa motivazione tramite la procedura per correzione di errori materiali, e ha citato precedenti dove l'uso improprio di tale procedura ha portato all'annullamento con rinvio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la conseguenza della declaratoria di inammissibilità: ha disposto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e l'ulteriore sanzione patrimoniale (cassa delle ammende).

  • art. 593, comma 3 cod. proc. pen. (richiamato)

    art. 593, comma 3 cod. proc. pen.

    Citato nel contesto di precedenti giurisprudenziali sulla portata costituzionale del doppio grado di merito; la Corte ha ribadito che il principio del doppio grado non costituisce un diritto assoluto di matrice costituzionale nel senso dedotto dalla ricorrente.

Massime di principio

  • La mancanza assoluta di motivazione di una sentenza è una nullità dell'atto e non la sua inesistenza: il giudice d'appello può, nell'esercizio dei suoi poteri di piena cognizione, integrare o redigere la motivazione mancante.
  • L'integrazione della motivazione da parte del giudice d'appello non equivale di per sé a una lesione del diritto al doppio grado di giudizio; perché sussista una lesione effettiva occorre dimostrare che la mancanza abbia determinato la privazione concreta di un grado del processo.
  • L'introduzione o acquisizione in appello di atti mancanti nel fascicolo non determina automaticamente pregiudizio per la difesa, specie se dall'istruttoria emerge che le parti erano già a conoscenza degli atti o hanno acconsentito all'acquisizione; diversamente, l'uso di atti nuovi senza adeguata garanzia di contraddittorio può costituire vizio.
  • Se la difesa non eccepisce la mancanza di atti o di motivazione nel corso del primo grado, ciò può essere valutato come comportamento che riduce la fondatezza della successiva censura in cassazione; tuttavia, la valutazione è fattuale e dipende dall'effettivo pregiudizio subito.
  • Quando la nullità riguarda la motivazione e l'appello dispone di piena cognizione del fatto, il rimedio più probabile è la reintegrazione argomentativa e la decisione nel merito, mentre l'annullamento con rinvio è richiesto quando il vizio rientra nelle ipotesi tassative o vi sia impossibilità di decidere nel merito.
  • In casi simili, per ottenere tutela l'imputato dovrebbe dimostrare il concreto pregiudizio difensivo (per esempio, introduzione in appello di elementi decisivi mai accessibili prima senza consenso e senza possibilità di contraddittorio) o l'esistenza di casi tassativi di nullità che impongano il rinvio.

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