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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44679/2022 del 24/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ferentini impugna la sentenza d'appello che lo aveva condannato per bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta fraudolenta documentale (in qualità di legale rappresentante della 4E s.r.l., fallita). Deduce: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per mancato e critico esame del materiale probatorio (artt. 546, 192 c.p.p. e art. 606 lett. b) ed e)); 2) errata qualificazione della condotta come distrazione e documentale, sostenendo che l'incasso di due fatture non prova di per sé distrazione (artt. 216, 223 legge fallimentare) e che per la bancarotta documentale sarebbe richiesto dolo specifico, mentre la Corte avrebbe erroneamente applicato il dolo generico.

La decisione

La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le sentenze di merito avessero sufficientemente dimostrato che, pur dichiarando di aver versato i corrispettivi sul conto della società, le indagini della Guardia di Finanza non avevano riscontrato versamenti riconducibili ai rapporti con la Edil Dima s.r.l.; ciò integra la condotta distrattiva. Quanto alla bancarotta documentale, il curatore aveva rilevato mancato aggiornamento del libro giornale, del libro dei beni ammortizzabili e del libro inventari, rendendo difficile la ricostruzione patrimoniale: tale modalità integra la bancarotta documentale fraudolenta sostenuta da dolo generico. La Corte ha inoltre precisato che, essendo alternative le fattispecie di bancarotta documentale fraudolenta (dolo generico) e la fattispecie che richiede dolo specifico, l'accertamento del dolo specifico diviene superfluo una volta appurata la bancarotta documentale con dolo generico. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna alle spese processuali e il pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 546 cod. proc. pen.

    norma richiamata dal ricorrente in tema di motivazione e decisione della Corte d'appello; non rilevante per l'accoglimento del ricorso secondo la Corte Suprema

  • art. 192 cod. proc. pen.

    richiamato dal ricorrente in relazione ai limiti della motivazione; la Corte però ritiene che il nucleo essenziale motivazionale fosse adeguato

  • art. 606 cod. proc. pen. lett. b) ed e)

    norme indicate per i vizi di motivazione e di diritto dedotti in ricorso; la Corte ha ritenuto infondati i profili dedotti

  • art. 216 legge fallimentare

    richiamato dal ricorrente nella valutazione degli atti distrattivi; la Corte ha però ritenuto sussistente la distrazione sulla base degli accertamenti probatori

  • art. 223 legge fallimentare

    ricoffre norme sulla responsabilità per bancarotta: invocata per contestare la qualificazione della condotta, ma la Corte ha confermato la sussistenza della bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale

  • art. 8 d.lgs. 74/2000

    reato richiamato in primo grado e poi dichiarato estinto per prescrizione; menzionato nell'istruttoria ma non oggetto decisorio nel ricorso

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma applicata dalla Cassazione per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito dell'inammissibilità del ricorso

  • Decreto-legge n. 137/2020, art. 23 comma 8 (conv. legge n.176/2020) e d.l. 228/2021 art.16

    richiamati soltanto in relazione alla richiesta del Pubblico Ministero nelle fasi del processo; non incidono sul merito del ricorso

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017 (Pastechi)

    principio di diritto richiamato: le fattispecie di bancarotta documentale (sostenuta da dolo generico) e quella che richiede dolo specifico sono alternative; accertata la prima, può essere superfluo accertare il dolo specifico per l'altra

Massime di principio

  • La mancanza di riscontro, agli accertamenti della Guardia di Finanza, di versamenti dichiarati dall'imputato può integrare la condotta di distrazione quando il denaro non risulti nella contabilità o nei conti societari.
  • La tenuta lacunosa o l'omesso aggiornamento dei libri contabili (libro giornale, libro inventari, registro beni ammortizzabili) che ostacola o rende impossibile la ricostruzione patrimoniale integra la bancarotta documentale fraudolenta.
  • La bancarotta documentale per modalità di tenuta irregolare delle scritture è sorretta dal dolo generico; una volta accertata questa forma, non è necessario dimostrare anche il dolo specifico previsto da fattispecie alternative.
  • Difetti parziali o passaggi motivazionali poco chiari nella sentenza di merito non determinano automaticamente l'annullamento se il 'nucleo essenziale' della motivazione consente di comprendere le ragioni della decisione.
  • In fase di impugnazione, chi contesta la qualificazione giuridica della condotta deve proporre una lettura alternativa dei fatti che risulti più plausibile rispetto alle risultanze investigative; mere possibilità alternative non prevalgono su accertamenti probatori coerenti.

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