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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7422/2024 del 20/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale di Milano (30/06/2023) che, in sede di rinvio da precedente annullamento, aveva rigettato l'appello ex art. 322-bis c.p.p. avverso il rigetto della convalida del sequestro preventivo d'urgenza e del sequestro preventivo disposto in relazione a una fattispecie contravvenzionale (art. 44, co.1, lett. b), DPR 380/2001). La Procura ha articolato quattro motivi: (1) errore di interpretazione e violazione di norme urbanistiche e del regolamento edilizio (art. 12 co.3 DPR 380/2001, artt. 9 e 110 Regolamento Edilizio 2014) circa la nozione di "cortile" e uso delle norme di salvaguardia; (2) violazione delle regole sul sindacato dell'appello cautelare reale (artt. 321 e 322-bis c.p.p. ecc.) per aver limitato il controllo ai soli profili di salvaguardia e non ad altri vizi del titolo edilizio; (3) errata valutazione dell'elemento soggettivo e riconoscimento implicito della buona fede (errore di diritto scriminante/ignoranza della legge penale) in contrasto con il principio della non scusabilità dell'errore in materia urbanistica; (4) errata qualificazione dell'intervento come "ristrutturazione edilizia" anziché "nuova costruzione" e violazioni di norme su cubature, dimensioni e distanze (richiamando DM 1444/1968, T.U. edilizia, L. 1150/1942).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso complessivamente infondato e lo ha respinto. Ha ritenuto inammissibili molte doglianze perché attengono a valutazioni di fatto e interpretazioni di atti amministrativi (NTA) non sindacabili in questa sede cautelare di legittimità; ha ricordato il limite del rimedio per i provvedimenti cautelari reali (ricorso per violazione di legge ex art. 325 c.p.p.). Quanto al Regolamento Edilizio, pur essendo fonte normativa sindacabile, la censura era mista e includeva atti meramente amministrativi, rendendola inammissibile. Sul merito ha invece ritenuto ammissibili ma infondati i profili che denunciavano carenza assoluta di motivazione: il Tribunale aveva fornito un iter logico-giuridico sulla nozione urbanistica di "cortile" (richiamando art. 9 RE 2014, artt. 100,109,110 RE e NTA del PGT) e le valutazioni criticate erano valutazioni di fatto non sindacabili in cassazione. Sono pertanto assorbite le censure sull'elemento soggettivo (buona fede/errore), e dichiarato infondato il quarto motivo sulla qualificazione dell'intervento. Esito: rigetto del ricorso della Procura; conferma dell'ordinanza impugnata.

Norme richiamate

  • DPR 380/2001 (Testo Unico Edilizia) - art. 12, co. 3

    Richiamata in relazione alle misure di salvaguardia: il tribunale ha valutato la pertinenza delle norme di salvaguardia nel contesto concreto, ritenendo la questione ancora soggetta a valutazione fattuale sulla nozione di "cortile".

  • DPR 380/2001 - art. 44, co.1, lett. b

    Norma che identifica la contravvenzione contestata; la questione penale è strumentale alla valutazione cautelare del sequestro, ma gli accertamenti relativi alla qualificazione urbanistica sono principalmente di fatto.

  • Codice di procedura penale - art. 322-bis

    Norma che disciplina l'appello cautelare: il giudizio d'appello cautelare reale è stato esercitato dal Tribunale e il sindacato della Cassazione è limitato a profili di violazione di legge.

  • Codice di procedura penale - artt. 321, 322-bis, 310, 309, 627 co.2

    Richiamati dal ricorrente per definire l'ambito cognitivo dell'appello cautelare; la Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità su valutazioni in fatto e motivazione.

  • Regolamento Edilizio comunale (2014) - artt. 9, 100, 109, 110

    Art. 9 definisce la nozione di 'cortile' in negativo; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato l'applicazione delle norme regolamentari per definire la nozione urbanistica rilevante.

  • D.M. 1444/1968 - art. 9

    Richiamato in relazione ai profili di cubatura e distanze; la Corte non ha ritenuto decisivo il motivo che sollevava la violazione perché la censura atteneva alla qualificazione dell'intervento (fatto) più che a mera violazione normativa automatica.

  • Testo Unico Edilizia - art. 3, lett. c

    Citato dal ricorrente per la qualificazione dell'intervento; la Corte ha considerato la questione come valutazione tecnica/fattuale oggetto del sindacato in sede di merito.

  • Legge 1150/1942 - art. 41-quinquies, co. 6

    Rilevante ai fini delle norme su cubature/distanze: la censura è stata trattata come questione di merito tecnico non idonea a fondare il vizio di diritto lamentato in cassazione.

  • Codice civile - art. 1117

    Richiamato incidentalmente: il Tribunale ha osservato che l'area potrebbe neanche rientrare nella nozione civilistica di cortile, sottolineando la prevalenza della valutazione urbanistica normativa.

  • Codice di procedura penale - art. 325

    Fornisce il limite del ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali (solo per violazione di legge); la Corte ha applicato questo filtro per dichiarare inammissibili molte censure di merito.

  • Disposizioni di carattere generale - art. 1 disp. prel. cod. civ.

    Richiamato per distinguere fonti normative (regolamenti) da atti amministrativi e per sottolineare la possibilità di sindacato sulle norme regolamentari rispetto agli atti meramente amministrativi.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali è strettamente limitato a vizi di diritto (art. 325 c.p.p.); non è luogo per rideterminare valutazioni di fatto o interpretazioni di atti amministrativi.
  • Le NTA e gli atti amministrativi di piano urbanistico sono in larga parte valutazioni di fatto/interpretazioni amministrative: la loro lettura non costituisce di per sé violazione di legge sindacabile in cassazione.
  • Il regolamento comunale è fonte normativa e, in linea di principio, sindacabile in sede di legittimità; tuttavia, quando la censura mescola norme regolamentari e atti amministrativi (NTA), il rimedio di cassazione può risultare inammissibile.
  • La qualificazione tecnico-urbanistica dell'intervento (es. 'ristrutturazione' vs 'nuova costruzione') è generalmente questione di merito e richiede accertamenti di fatto e tecnici che non sono ricostruibili in sede di legittimità cautelare.
  • La valutazione del fumus commissi delicti in materia urbanistica è fattuale e richiede un esame probatorio che può essere limitato in sede cautelare: la Cassazione interviene solo se manca o è formalmente carente la motivazione o sussiste violazione di legge.
  • L'errore di diritto/ignoranza della legge penale in materia edilizia difficilmente costituisce scriminante se non provata l'incolpevole impossibilità di conoscere la regola (errore excusabile 'ictu oculi'); in sede cautelare l'elemento soggettivo conta meno rispetto agli accertamenti oggettivi.
  • Quando si impugna una decisione cautelare, è essenziale distinguere chiaramente i profili di diritto (sindacabili) dai profili di fatto e prova (non sindacabili): le impugnazioni generiche o miste rischiano l'inammissibilità.

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