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Sentenza

Sentenza n. 841/2026 - Salerno, Sezione 2

per l’annullamento a) del provvedimento prot. 2022000/6325/U del 14.11.2022, successivamente notificato in data 2.12.2022, con cui il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di San Mango Piemonte ha irrogato alla ricorrente una sanzione di Euro 4.000,00 ai sensi dell’art. 31, comma 4 bis, del D.P.R. n. 380/2001; b) del presupposto verbale di accertamento dell’inottemperanza prot. 1171 (notificato in data 9.3.2022) all’ordinanza di demolizione n. 1/2014 a firma del Responsabile della Polizia Locale del Comune di San Mango Piemonte; c) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente comunque ostativo all’accoglimento del presente ricorso.

Giustizia amministrativa202300195

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sanzione pecuniaria di 4.000 euro ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 e verbale di accertamento dell'inottemperanza a un'ordinanza di demolizione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario o responsabile dell'abuso)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la sanzione pecuniaria irrogata dal Comune per l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 1/2014 e il presupposto verbale di accertamento. Ha dedotto, anzitutto, che l'accertamento fosse illegittimo perché adottato in pendenza di un'istanza di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001, che avrebbe limitato l'efficacia dell'ordinanza di demolizione. Ha inoltre lamentato la violazione dell'art. 2 l. 241/1990 per il silenzio serbato dal Comune su un'istanza di annullamento in autotutela del verbale; il difetto di motivazione della quantificazione della sanzione, irrogata in misura superiore al minimo edittale; e la mancata partecipazione procedimentale. In memoria è stata prospettata anche l'illegittimità dell'accertamento perché anteriore alla formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di sanatoria.

La decisione

Il ricorso è stato accolto parzialmente. Il motivo relativo agli effetti dell'istanza di sanatoria è stato respinto: ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 380/2001, il decorso del termine previsto determina la formazione del silenzio-diniego, che deve essere tempestivamente impugnato; la mera presentazione dell'istanza non paralizza definitivamente gli effetti dell'ordinanza di demolizione, la cui esecuzione resta sospesa solo sino alla scadenza del termine. Nel caso concreto, l'accertamento dell'inottemperanza era comunque anteriore alla stessa presentazione dell'istanza di sanatoria, sicché non pendeva alcun procedimento di sanatoria al momento dell'accertamento. È stato respinto anche il motivo sul silenzio relativo all'autotutela, poiché l'esercizio dei poteri di secondo grado è discrezionale e non sussiste, su istanza del privato, un obbligo di provvedere né di motivare il mancato esercizio dell'autotutela. La censura sulla partecipazione procedimentale è stata respinta perché la sanzione ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 costituisce atto vincolato una volta accertata l'inottemperanza all'ordine demolitorio e formatosi il silenzio-rigetto sulla sanatoria. È stato invece accolto il motivo relativo alla quantificazione: la sanzione, superiore al minimo edittale, era priva di adeguata motivazione. Fuori dai casi in cui la legge impone la misura massima per abusi realizzati in aree o edifici vincolati, l'amministrazione deve motivare la misura concretamente determinata secondo criteri di congruità e proporzionalità. Il provvedimento è stato quindi annullato limitatamente alla misura della sanzione, con obbligo del Comune di riesercitare il potere e determinare nuovamente l'importo con congrua motivazione. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    La sanzione per l'inottemperanza all'ordine di demolizione è vincolata nell'an una volta accertata l'inottemperanza, ma la sua quantificazione, quando superiore al minimo edittale e fuori dai casi di misura massima legalmente imposta, deve essere congruamente motivata.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    Il decorso del termine sull'istanza di accertamento di conformità determina il silenzio-diniego, che il privato deve impugnare; la mera presentazione dell'istanza non paralizza definitivamente gli effetti dell'ordinanza di demolizione.

  • art. 2 l. 241/1990

    Non impone all'amministrazione un obbligo di provvedere su un'istanza volta a sollecitare l'esercizio dell'autotutela decisoria.

Massime di principio

  • La presentazione di un'istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 380/2001 non rende improduttiva di effetti l'ordinanza di demolizione; decorso il termine di legge si forma un silenzio-diniego che deve essere tempestivamente impugnato, mentre l'ordinanza riprende piena efficacia senza necessità di una riedizione del potere sanzionatorio.
  • L'amministrazione non è obbligata a provvedere su un'istanza privata diretta esclusivamente a sollecitare l'annullamento d'ufficio di un atto, poiché l'autotutela decisoria costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa.
  • La sanzione prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 è vincolata quanto all'irrogazione una volta accertata l'inottemperanza all'ordine di demolizione, sicché la mancata partecipazione procedimentale non determina di per sé l'illegittimità dell'atto.
  • Quando la sanzione ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 è determinata in misura superiore al minimo edittale, l'amministrazione deve motivare specificamente la quantificazione secondo criteri di congruità e proporzionalità, salvo che ricorrano i casi in cui la legge impone la misura massima per la particolare localizzazione vincolata dell'abuso.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioAutotutelaMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaVizi formali non invalidanti

Testo integrale

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