Cassazione Penale, Sentenza n. 24237/2023 del 06/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la decisione limitatamente alla confisca della somma di euro 14.690,00 rinvenuta presso la sua abitazione. Ha dedotto: (1) nullità della sentenza per illegibilità della motivazione redatta a mano, con pregiudizio del diritto di difesa; (2) illegittima applicazione, a giustificazione della confisca, dell'art. 73, comma 7‑bis, del d.P.R. n. 309/1990 e dell'art. 240‑bis c.p., poiché la condotta contestata era mera detenzione a fini di spaccio (non ancora realizzato un profitto) e non è stata dimostrata la sproporzione tra la somma sequestrata e i redditi leciti del ricorrente e dei conviventi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo in parte: ha escluso la nullità per illeggibilità in quanto la sentenza, sebbene redatta a mano, risultava comprensibile e, trattandosi di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., il contenuto dispositivo è coerente con l'accordo. Tuttavia ha annullato la sentenza limitatamente alla confisca, rilevando che il Tribunale ha erroneamente fatto riferimento all'art. 73, comma 7‑bis (applicabile al profitto/prezzo del reato, non alla mera detenzione), e non ha dato alcuna motivazione né elementi indiziari precisi, univoci e concordanti a sostegno dell'applicazione dell'art. 240‑bis c.p. (presunzione di illecita accumulazione). La Corte ha quindi annullato la confisca e disposto il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Milano in diversa composizione personale.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina il giudizio abbreviato per accordo (patteggiamento); la sentenza emessa ai sensi di questa norma deve rispecchiare l'accordo tra imputato e PM e non è assoggettata al normale gravame di merito. Ciò incide sulla valutazione della possibile redazione ex novo della motivazione in sede di impugnazione.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (commi 1‑bis e 4 citati nei fatti)
Norma sostanziale che punisce il comportamento di detenzione, produzione e spaccio di sostanze stupefacenti; nel caso concreto l'imputazione era per detenzione ai fini di spaccio.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (comma 7‑bis)
Prevede la confisca del profitto o del prezzo del reato. La Corte ha ritenuto che tale disposizione non sia pertinente alla mera detenzione non seguita dal realizzo del profitto (salvo specifiche ipotesi come la detenzione per conto terzi), dunque non giustifica automaticamente la confisca del denaro rinvenuto.
art. 240‑bis cod. pen.
Istituisce la presunzione di illecita accumulazione quando sussiste sproporzione tra patrimoni e redditi leciti, consentendo la confisca salvo prova contraria. La Corte ha ricordato che l'applicazione richiede la prova, anche indiziaria ma precisa, univoca e concordante, della sproporzione; in assenza di tali elementi la confisca non può essere disposta.
art. 85‑bis d.P.R. n. 309/1990
Richiama l'art. 240‑bis c.p. in materia di misure patrimoniali: la sua menzione sottolinea che la confisca per illecita provenienza segue i criteri stabiliti dal codice penale e richiede adeguata motivazione.
art. 448 cod. proc. pen.
Limita il ruolo del giudice di legittimità: la Corte di Cassazione non sostituisce il giudice di primo grado nella redazione della motivazione, in particolare con riferimento ai provvedimenti pronunciati nell'ambito dell'art. 444 c.p.p.
Massime di principio
- La confisca di somme in casi di detenzione per spaccio non è automatica: l'art. 73, comma 7‑bis (confisca del profitto/prezzo) non si applica quando non è dimostrato che il profitto si sia concretamente realizzato.
- Lˈapplicazione dell'art. 240‑bis c.p. (presunzione di illecita accumulazione) richiede elementi indiziari caratterizzati da precisione, univocità e concordanza a dimostrazione della sproporzione tra mezzi di prova e redditi leciti; in mancanza la confisca va disposta con motivazione specifica o non può essere confermata.
- Chi subisce una misura ablativa ai sensi dell'art. 240‑bis ha l'onere di provare l'origine lecita dei beni solo dopo che il giudice abbia adeguatamente motivato e dimostrato la sproporzione; la mancanza di tale motivazione comporta annullamento della confisca.
- Nei casi di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. la motivazione dispositiva deve rispecchiare l'accordo; problemi di forma (es. grafia manoscritta) non comportano automaticamente nullità se il contenuto è intelligibile e non impedisce l'esercizio della difesa.
- In ipotesi di confisca di somme di denaro è necessario che il giudice espliciti il nesso probabilistico tra la somma e l'attività illecita o che apponga elementi indiziari concreti; altrimenti la decisione è vulnerabile in sede di legittimità.
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