Sentenza n. 457/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la revocazione della sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa-Sezione giurisdizionale n. 611/2025 (reg. ric. 816/2023), resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento comunale di annullamento di un titolo edilizio formatosi per silenzio-assenso, relativo a una variante in corso d’opera e all’ampliamento di un’abitazione
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto la revocazione parziale della precedente decisione del CGARS n. 611/2025, denunciando un errore di fatto revocatorio ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., richiamato dall’art. 106 c.p.a., per omessa pronuncia su una parte del primo motivo d’appello. In particolare, la precedente decisione aveva accertato la formazione del silenzio-assenso sull’istanza edilizia, ma non aveva esaminato i relativi corollari: una volta formatosi il titolo tacito, il Comune avrebbe potuto intervenire soltanto mediante autotutela, rispettando le garanzie partecipative, l’individuazione di un interesse pubblico concreto e attuale ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità, nonché la comparazione tra interesse pubblico e interesse privato alla conservazione del titolo. I ricorrenti hanno inoltre dedotto che l’accoglimento di tale profilo avrebbe dovuto comportare l’annullamento del provvedimento comunale e l’assorbimento del restante motivo, concernente l’applicazione dell’art. 2 della l.r. n. 6/2010. Il Comune ha chiesto il rigetto della revocazione e la conferma della decisione precedente.
La decisione
Il CGARS ha ritenuto ammissibile e fondata la domanda rescindente, riconoscendo che la precedente sentenza era incorsa in una parziale omessa pronuncia revocatoria. L’omissione risultava dalla motivazione complessiva della decisione, che aveva accertato la formazione del silenzio-assenso ma non aveva né deciso i conseguenti profili relativi all’autotutela né rimesso espressamente tali questioni al giudice di primo grado. Nella fase rescissoria il Collegio ha rinnovato il giudizio d’appello e ha esaminato i corollari dell’avvenuta formazione del titolo edilizio tacito. Ha affermato che, decorso inutilmente il termine procedurale, il potere ordinario di provvedere viene meno e residua soltanto il potere di autotutela, da esercitare nel rispetto della specifica disciplina sostanziale e procedimentale, comprese le garanzie partecipative, la cura di un interesse pubblico concreto e attuale, la proporzionalità e la ponderazione degli interessi coinvolti. Poiché il provvedimento comunale non rispettava tali regole, esso è stato annullato. Il primo motivo d’appello è stato accolto integralmente e il secondo è stato dichiarato assorbito; la sentenza del TAR è stata riformata e il ricorso originario accolto. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
errore di fatto revocatorio
Il rimedio della revocazione è utilizzabile anche quando la sentenza ometta di esaminare una domanda o un’eccezione costituente oggetto del giudizio, purché l’omissione emerga dall’esame complessivo della motivazione.
art. 106, comma 1, c.p.a.
Richiama nel processo amministrativo i motivi di revocazione previsti dal codice di procedura civile.
art. 105 c.p.a.
La precedente decisione aveva disposto la rimessione al primo giudice limitatamente alla parte della controversia relativa al secondo motivo; tale rimessione è stata superata dall’accoglimento integrale del primo motivo.
art. 21-nonies l. 241/1990
L’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio già formatosi, anche tacitamente, costituisce esercizio di un distinto potere di autotutela e richiede il rispetto dei relativi presupposti sostanziali e procedimentali.
art. 2 della l.r. n. 17/1994
Era la disposizione richiamata dal Comune per annullare il titolo edilizio ritenuto assentito; il provvedimento è stato annullato perché adottato senza rispettare le regole proprie dell’autotutela.
art. 2 della l.r. n. 6/2010
La questione relativa alla sua corretta applicazione costituiva il secondo motivo d’appello, rimasto assorbito per l’accoglimento del primo.
art. 98 Cost.
È richiamato nel quadro della concezione del potere amministrativo come funzione esercitata al servizio degli interessi della collettività.
Massime di principio
- L’omessa pronuncia su una domanda o su un’eccezione costituente il thema decidendum può integrare errore di fatto revocatorio ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., quando dall’esame complessivo della motivazione risulti che il punto controverso non è stato effettivamente esaminato.
- Quando la legge prevede la formazione del silenzio-assenso, il decorso del termine procedimentale determina la formazione del titolo tacito e fa venir meno il potere ordinario dell’amministrazione di provvedere; residua il distinto potere di autotutela.
- L’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio formatosi per silenzio-assenso è un provvedimento di secondo grado e deve rispettare i presupposti e le garanzie proprie dell’autotutela, inclusi l’interesse pubblico concreto e attuale, la ponderazione degli interessi coinvolti e le garanzie partecipative del privato.
- Il mero ripristino della legalità asseritamente violata non è, di per sé, sufficiente a giustificare l’annullamento d’ufficio di un titolo già formatosi; l’amministrazione deve esplicitare la specifica ragione di interesse pubblico posta a fondamento della rimozione e motivare il sacrificio dell’affidamento privato.
- Se un motivo d’appello è autonomamente idoneo a determinare la riforma della sentenza e l’annullamento dell’atto impugnato, le ulteriori censure devono essere dichiarate assorbite e non devono essere esaminate né rimesse al primo giudice, anche quando la sentenza di primo grado sia nulla limitatamente a uno di tali ulteriori capi.
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