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Circolare

Circolare numero 142 del 29-07-2015

Premessa Effetti sull’indennità NASpI in caso di rifiuto alle proposte di lavoro o di trasferimento del lavoratore. Licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 23 del 2015 e licenziamento disciplinare. Requisito contributivo: almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. 4.1. Meccanismo di neutralizzazione. 4.2. Neutralizzazione aspettativa sindacale ex art. 31 della Legge n. 300 del 1970. 4.3. Neutralizzazione dei periodi di CIG in deroga. 4.4. Neutralizzazione dei periodi di lavoro all’estero in Paesi non convenzionati. 5. Requisito lavorativo: trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. 5.1. Perfezionamento del requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. 5.2. Eventi che consentono neutralizzazione ai fini della ricerca delle trenta giornate di lavoro “effettivo”. 5.2.a. Aspettativa sindacale ex art. 31 della legge n. 300 del 1970 e Cig in deroga. 5.2.b. Malattia integrata dal datore di lavoro. 6. Durata. Procedimento di calcolo. Ulteriori precisazioni. 7. Domanda di indennità di mobilità o di indennità di disoccupazione NASpI. 8. Servizio Civile Nazionale e indennità di disoccupazione NASpI. 8.1 Premessa ed evoluzione del quadro normativo. 8.2 Disciplina dei rapporti fra indennità di disoccupazione NASpI e Servizio Civile nazionale. 9. Nuova attività lavorativa in corso di prestazione. 9.1.Effetti del lavoro occasionale accessorio sull’indennità NASpI. 9.2 Effetti del lavoro intermittente sull’indennità NASpI. 9.3 Effetti del lavoro all’estero sull’indennità NASpI. 10. Espletamento di cariche pubbliche elettive e non elettive in corso di prestazione. 11. Precisazioni alla circolare INPS n. 180 del 2014. 11. Precisazioni alla circolare INPS n. 180 del 2014.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce chiarimenti applicativi sulla NASpI in merito a rifiuto di offerte di lavoro o trasferimenti, licenziamento con offerta di conciliazione, requisiti contributivi e lavorativi, calcolo della durata, rapporto con mobilità, servizio civile nazionale, lavoro accessorio e intermittente, lavoro all’estero e cariche pubbliche. Vengono inoltre precisati i casi di neutralizzazione di alcuni periodi ai fini del quadriennio e delle 30 giornate, nonché il coordinamento con precedenti istruzioni su ASpI e miniASpI in relazione al pensionamento.

Chiarimenti amministrativo-operativi su NASpI, requisiti, durata, cumulo e casi particolari

Chiarimenti applicativi su NASpI e casi particolari

La circolare interviene a integrazione della circolare n. 94 del 12 maggio 2015, con l’obiettivo di fornire chiarimenti amministrativo-operativi su fattispecie non compiutamente disciplinate dalla normativa istitutiva della NASpI. I temi trattati riguardano i requisiti di accesso, la durata della prestazione, le ipotesi di decadenza o sospensione, il coordinamento con altre prestazioni e con alcune attività lavorative o assimilate.

Condizionalità della prestazione: rifiuto di lavoro, trasferimento e politiche attive

In attesa del decreto ministeriale previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 22/2015, la circolare conferma le disposizioni già operative in materia di condizionalità della NASpI, richiamando la prassi sulla risoluzione del rapporto di lavoro e sulla decadenza dalla prestazione.

In particolare, la distanza della sede di lavoro dalla residenza del lavoratore assume rilievo sia ai fini del riconoscimento della disoccupazione involontaria sia ai fini della conservazione della prestazione. Restano fermi i parametri della distanza superiore o inferiore a 50 chilometri, ovvero della raggiungibilità in più o meno 80 minuti con mezzi pubblici.

Ai fini dell’accesso alla tutela, la risoluzione consensuale del rapporto determinata dal rifiuto del lavoratore di trasferirsi ad altra sede della stessa azienda, quando la nuova sede disti oltre 50 chilometri dalla residenza o sia raggiungibile in oltre 80 minuti, non impedisce il riconoscimento della NASpI.

Ai fini del mantenimento della prestazione, il rifiuto di partecipare a iniziative di politica attiva o la mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua non integra decadenza se le attività si svolgono oltre 50 chilometri dalla residenza o oltre 80 minuti di percorrenza con i mezzi pubblici. Viceversa, se la sede è entro tali limiti, il rifiuto comporta decadenza dalla prestazione con decorrenza dall’evento interruttivo.

Licenziamento con offerta di conciliazione e licenziamento disciplinare

La circolare precisa che, oltre all’ipotesi di risoluzione consensuale intervenuta nella procedura di conciliazione ex art. 7 della L. n. 604/1966, anche il licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015 non osta al riconoscimento della NASpI. L’accettazione dell’offerta non muta il titolo della cessazione, che resta il licenziamento; pertanto, la disoccupazione è da considerarsi involontaria.

È inoltre chiarito che la NASpI spetta anche ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari. Il licenziamento disciplinare non è infatti qualificabile come evento di disoccupazione volontaria, poiché la misura espulsiva dipende dalla valutazione discrezionale del datore di lavoro e non costituisce conseguenza automatica dell’illecito.

Requisito contributivo: 13 settimane nel quadriennio e meccanismo di neutralizzazione

La circolare dedica ampio spazio al requisito contributivo delle almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio della disoccupazione, chiarendo il funzionamento del meccanismo di neutralizzazione dei periodi non utili.

Quando vi siano più periodi neutri consecutivi o successivi, è necessario che almeno il primo evento neutro cominci o sia in corso nel quadriennio di osservazione. Il quadriennio viene allora ampliato della durata dell’evento neutro; se nel periodo ampliato emerge un ulteriore evento neutro, l’ampliamento si ripete. Il procedimento prosegue fino alla ricostruzione dei 48 mesi al netto degli eventi neutrali.

La circolare precisa che i periodi di inoccupazione o disoccupazione non danno luogo a neutralizzazione né ad ampliamenti ulteriori del quadriennio, ma non interrompono la ricostruzione del periodo di osservazione.

Neutralizzazione di specifici periodi ai fini del quadriennio e delle 30 giornate

Sono considerate neutre, con conseguente ampliamento del quadriennio e, ove rilevante, del periodo dei dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, le seguenti fattispecie:

  • aspettativa non retribuita per cariche sindacali o funzioni pubbliche elettive ex art. 31 L. n. 300/1970;
  • periodi di CIG in deroga con sospensione dell’attività a zero ore;
  • periodi di lavoro all’estero in Stati con i quali l’Italia non abbia accordi o convenzioni bilaterali in materia di assicurazione contro la disoccupazione;
  • periodi di malattia non integrata dal datore di lavoro.

Con riferimento all’aspettativa sindacale, la circolare evidenzia che l’art. 31 della L. n. 300/1970 la considera utile solo ai fini pensionistici; pertanto, non è utile al perfezionamento del requisito contributivo NASpI, ma può essere trattata come periodo neutro, in analogia all’indennità di mobilità.

Analogamente, la CIG in deroga a zero ore e il lavoro all’estero in Paesi non convenzionati sono considerati neutri sia per il quadriennio sia per il requisito delle trenta giornate di effettivo lavoro nei dodici mesi precedenti la cessazione.

Per il requisito delle trenta giornate, la circolare ribadisce anche la neutralizzazione della malattia non integrata e, per analogia, precisa che persino la malattia con integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro, se ricompresa nei dodici mesi di osservazione, determina l’ampliamento del periodo da esaminare.

Requisito delle 30 giornate e lavoro domestico

Per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari la verifica delle trenta giornate di lavoro effettivo è adattata al regime contributivo particolare del settore. Poiché non è possibile ricostruire il numero di giornate lavorate all’interno della settimana, il requisito si considera soddisfatto quando, nel periodo di osservazione di dodici mesi, risultino almeno 5 settimane di attività con almeno 24 ore per ciascuna settimana.

La circolare quantifica quindi il requisito in un minimo di 120 ore complessive, distribuite in cinque settimane da 24 ore ciascuna, necessarie a coprire le trenta giornate di lavoro effettivo richieste per l’accesso alla NASpI.

Calcolo della durata della NASpI

La circolare fornisce una ricostruzione dettagliata del procedimento di calcolo della durata della prestazione, anche per chiarire il paragrafo 2.5, punto 4, della circolare n. 94/2015.

Il procedimento si articola in più fasi:

  1. si prendono in considerazione le prestazioni di DSO e ASpI il cui biennio di osservazione, eventualmente ampliato per la presenza di periodi neutri, sia a cavallo dell’inizio del quadriennio rilevante per la NASpI;
  2. si calcolano le settimane già utilizzate dalle prestazioni precedenti, distinguendo tra prestazioni con durata teorica fino a 52 settimane e quelle con durata teorica superiore;
  3. si considerano tutte le altre prestazioni già percepite nel quadriennio, incluse miniASpI, NASpI, DS requisiti ridotti e miniASpI 2012, con regole specifiche di imputazione delle settimane utilizzate;
  4. si sommano i contributi del quadriennio prima della cessazione che dà luogo alla NASpI, sottraendo le settimane già utilizzate;
  5. il risultato finale, diviso per due, determina la durata della NASpI.

La circolare chiarisce inoltre che, per le DSO/ASpI con ultime 52 settimane di contribuzione a cavallo del quadriennio, la contribuzione utilizzata deve essere imputata prioritariamente ai periodi più risalenti delle 52 settimane, anche se collocati fuori dal quadriennio di riferimento.

Rapporto tra NASpI e indennità di mobilità

Ampio spazio è dedicato al rapporto tra NASpI e indennità di mobilità, in risposta ai quesiti sulla possibilità di scelta tra le due prestazioni.

La circolare evidenzia che le prestazioni sono diverse sotto il profilo:

  • contributivo;
  • dei requisiti di accesso;
  • della durata;
  • della misura;
  • delle agevolazioni per le assunzioni.

La NASpI è destinata ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, anche per licenziamento con offerta di conciliazione, per dimissioni per giusta causa o per risoluzione consensuale ex art. 7 L. n. 604/1966. La mobilità, invece, riguarda i lavoratori licenziati collettivamente ai sensi degli artt. 4 e 24 della L. n. 223/1991, in aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale.

Per la NASpI sono richieste 13 settimane di contribuzione nel quadriennio e 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti la cessazione; per la mobilità servono invece l’iscrizione nelle liste di mobilità, la qualifica di operaio, impiegato o quadro e un’anzianità aziendale di dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato con rapporto a tempo indeterminato.

Quanto alla durata, la NASpI è pari alla metà delle settimane di contribuzione nel quadriennio precedente la cessazione, mentre la mobilità dipende dall’età e dall’area geografica, con regime transitorio di riduzione richiamato dalla circolare n. 2/2013 e dal messaggio Hermes n. 9916/2014.

Quanto alla misura, la NASpI è pari al 75% della retribuzione media mensile fino a 1.195 euro per il 2015; oltre tale soglia, spetta il 75% del limite più il 25% della differenza tra retribuzione media e limite. È prevista una riduzione del 3% dal quarto mese e un massimale di 1.300 euro lordi mensili nel 2015. L’indennità di mobilità, invece, corrisponde al trattamento straordinario di integrazione salariale, nei limiti dei massimali di legge, nella misura del 100% per i primi 12 mesi e dell’80% dal tredicesimo mese.

Per gli incentivi, i percettori di NASpI danno luogo al contributo pari al 50% dell’indennità residua per il datore di lavoro che li assuma a tempo pieno e indeterminato. Per la mobilità, invece, il datore di lavoro può beneficiare di sgravi contributivi e, in alcune ipotesi, di una quota del 50% dell’indennità di mobilità residua.

La circolare conclude che, in caso di licenziamento collettivo, il lavoratore che presenti domanda deve accedere esclusivamente alla mobilità, ove ne ricorrano i requisiti, senza facoltà di scelta con la NASpI. È però previsto, in caso di reiezione della domanda di mobilità, che il lavoratore possa manifestare entro 30 giorni la volontà di trasformare la domanda in richiesta di disoccupazione.

Servizio civile nazionale e NASpI

Il documento ricostruisce il quadro normativo del servizio civile nazionale e il suo rapporto con la NASpI. L’attività svolta nei progetti di servizio civile non instaura un rapporto di lavoro e non comporta sospensione o cancellazione dalle liste di collocamento o di mobilità. Il compenso percepito dai volontari è qualificato, in base all’orientamento dell’Agenzia delle Entrate, come reddito di collaborazione coordinata e continuativa.

Poiché dal 1° gennaio 2009 è cessato l’obbligo contributivo a carico del Fondo nazionale del servizio civile, la circolare ritiene che il compenso da servizio civile possa essere cumulato con la NASpI, con riduzione della prestazione pari all’80% del compenso. La gestione va trattata in analogia a quella prevista per i beneficiari di NASpI che intraprendono attività di lavoro parasubordinato.

Il percettore di NASpI che inizi o svolga servizio civile deve comunicare all’INPS l’avvio dell’attività e l’importo annuo del compenso, entro un mese dall’inizio del servizio o, se il servizio è già in corso, entro un mese dalla domanda di NASpI. Nei periodi di sovrapposizione tra servizio civile e NASpI spetta anche la contribuzione figurativa; per i periodi non sovrapposti, la copertura può essere ottenuta solo mediante riscatto a carico dell’assicurato.

Lavoro accessorio e NASpI

La circolare chiarisce che la NASpI è interamente cumulabile con i compensi da lavoro accessorio entro il limite complessivo di 3.000 euro per anno civile. Oltre tale soglia e fino a 7.000 euro annui, la prestazione è ridotta dell’80% del compenso rapportato al periodo compreso tra l’inizio dell’attività e la fine del periodo indennizzato, o comunque fino al termine dell’anno se antecedente.

Il beneficiario è tenuto a comunicare all’INPS, entro un mese, l’inizio del lavoro accessorio oppure, se l’attività era preesistente, il compenso previsto al momento della domanda di NASpI.

Lavoro intermittente e NASpI

Per il contratto di lavoro intermittente la circolare distingue due ipotesi.

Nel caso di lavoro intermittente con obbligo di risposta alla chiamata e con diritto all’indennità di disponibilità, si applicano le regole del lavoro subordinato. È ammesso il cumulo della NASpI con il reddito da lavoro, purché quest’ultimo, comprensivo dell’indennità di disponibilità, non superi 8.000 euro annui ai fini del mantenimento dello stato di disoccupazione. In presenza di tale rapporto si applicano quindi le regole di sospensione, riduzione e decadenza previste per la rioccupazione subordinata.

Nel caso di lavoro intermittente senza obbligo di risposta e senza indennità di disponibilità, la NASpI resta sospesa solo per le giornate di effettivo lavoro e può essere riconosciuta per i periodi interni al contratto non coperti da prestazione. Anche in questo caso il cumulo è ammesso entro il limite di 8.000 euro annui, con obbligo di comunicare all’INPS entro un mese il reddito annuo presunto; la prestazione sarà poi ricalcolata a consuntivo.

Se il soggetto non è percettore di NASpI e svolge un contratto intermittente senza obbligo di risposta né indennità di disponibilità, i periodi di non lavoro tra una chiamata e l’altra non consentono di accedere alla disoccupazione, perché non costituiscono cessazione involontaria del rapporto.

Lavoro all’estero e NASpI

La circolare disciplina varie ipotesi di nuova occupazione all’estero del percettore di NASpI, distinguendo tra Stati UE, Stati non comunitari convenzionati con esportabilità della prestazione e Stati non convenzionati.

Se il disoccupato esporta la prestazione in un Paese UE o in uno Stato non comunitario convenzionato e trova lavoro nello Stato di destinazione, si determina la decadenza dalla NASpI. Se invece lascia l’Italia avendo già un contratto di lavoro in un Paese UE o convenzionato, la NASpI resta sospesa fino a sei mesi; prima del ripristino occorre verificare che l’interessato non abbia chiesto una prestazione nello Stato estero, perché in tal caso il diritto italiano non può essere riattivato.

Per i Paesi non comunitari non convenzionati, la circolare prevede la sospensione fino a un massimo di sei mesi se il contratto è già stato stipulato; trascorso tale termine si produce decadenza. Sono richiamate le indicazioni già rese per brevi periodi di permanenza all’estero per motivi documentati.

Infine, se il percettore stipula in Italia un contratto di lavoro subordinato da eseguire in un Paese comunitario, il rapporto resta disciplinato dalla normativa italiana, con applicazione delle ordinarie regole di sospensione, riduzione e decadenza della NASpI.

Cariche pubbliche elettive e non elettive

La circolare affronta anche la compatibilità tra NASpI e compensi derivanti dall’esercizio di cariche pubbliche elettive o non elettive. In base agli artt. 31 e 32 L. n. 300/1970 e agli artt. 79-82 del T.U.E.L., i lavoratori chiamati a funzioni pubbliche possono essere collocati in aspettativa non retribuita o assentarsi per la partecipazione alle sedute degli organi.

L’indennità di funzione percepita in tali casi è assimilata ai redditi di lavoro dipendente. Di conseguenza, un lavoratore che al momento della cessazione involontaria del rapporto già ricopra una carica pubblica può accedere alla NASpI, se in possesso di tutti i requisiti, e la prestazione può essere oggetto di cumulo, sospensione o decadenza in relazione all’importo lordo annuo dell’indennità di funzione e alla durata della carica. Il percettore è tenuto alle relative comunicazioni all’INPS.

La stessa disciplina si applica anche a chi, già beneficiario di NASpI, venga successivamente chiamato a ricoprire cariche pubbliche.

Precisazioni finali su ASpI e miniASpI in rapporto alla pensione

La circolare conclude con precisazioni sulla circolare INPS n. 180/2014, relativa alla fruizione di ASpI e mini-ASpI in caso di maturazione dei requisiti pensionistici.

Viene ribadito che, per i soggetti soggetti alla disciplina previgente al D.L. n. 201/2011, la decadenza dalla disoccupazione va riferita alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anzianità, e che devono essere respinte le domande le cui prestazioni decorrerebbero successivamente a tale data.

Tuttavia, per alcuni casi particolari, come il regime sperimentale donna, la totalizzazione, la ricongiunzione o la totalizzazione di periodi contributivi esteri, la circolare riconosce che il diritto a pensione può perfezionarsi prima dell’esercizio della facoltà ma con decorrenza successiva. In tali ipotesi è possibile fruire di ASpI, miniASpI e NASpI fino alla prima decorrenza utile successiva all’esercizio della facoltà di legge.

Punti principali

Condizionalità, rifiuto di lavoro e trasferimento

Si confermano le prassi già vigenti, in attesa del decreto ministeriale attuativo dell’art. 7 del D.Lgs. n. 22/2015, per la risoluzione del rapporto e la decadenza dalla prestazione nei casi di rifiuto del trasferimento ad altra sede della stessa azienda, di mancata partecipazione a iniziative di politica attiva o di mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua. La distanza della sede di lavoro, oltre o entro 50 km dalla residenza oppure oltre o entro 80 minuti con mezzi pubblici, rileva sia per l’accesso alla prestazione sia per il mantenimento della NASpI.

Licenziamento con conciliazione e licenziamento disciplinare

È chiarito che non ostano al riconoscimento della NASpI sia il licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione ex art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015, sia il licenziamento disciplinare. In tali casi la disoccupazione resta qualificata come involontaria, poiché il titolo della cessazione rimane il licenziamento e la sanzione disciplinare dipende comunque dalla valutazione del datore di lavoro.

Requisiti contributivi e lavorativi: neutralizzazioni

La circolare approfondisce il requisito delle almeno 13 settimane di contribuzione nel quadriennio e quello delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti la disoccupazione. Sono considerati "neutri" e quindi idonei ad ampliare il periodo di osservazione: aspettativa sindacale ex art. 31 L. n. 300/1970, CIG in deroga a zero ore, periodi di lavoro all’estero in Paesi non convenzionati, malattia non integrata e, ai fini delle 30 giornate, anche malattia con integrazione datoriale. Per il lavoro domestico, il requisito delle 30 giornate si considera soddisfatto con almeno 120 ore distribuite in 5 settimane da 24 ore ciascuna.

Calcolo della durata della NASpI

Vengono dettagliati i passaggi per determinare la durata della NASpI, con regole specifiche per prestazioni pregresse DSO, ASpI, miniASpI, NASpI, DS requisiti ridotti e miniASpI 2012. Il calcolo prevede l’individuazione delle settimane utilizzate nelle prestazioni precedenti, la sottrazione dei contributi già impiegati e, infine, la divisione per due del residuo contributivo nel quadriennio. Si chiarisce inoltre che, per le DSO/ASpI con ultime 52 settimane a cavallo dell’inizio del quadriennio, la contribuzione utilizzata va imputata prioritariamente ai periodi più risalenti anche se collocati fuori dal quadriennio.

Rapporto con l’indennità di mobilità

La circolare distingue nettamente NASpI e mobilità per contributi, requisiti, durata, misura e agevolazioni. Nei licenziamenti collettivi ex artt. 4 e 24 L. n. 223/1991 il lavoratore avente diritto deve presentare domanda di mobilità e non può optare per la NASpI; in caso di reiezione della domanda di mobilità è possibile trasformarla in domanda di disoccupazione entro 30 giorni. Sono riportate anche le principali differenze economiche e contributive tra le due prestazioni e i relativi incentivi per i datori di lavoro.

Servizio civile nazionale e NASpI

Il servizio civile nazionale non instaura un rapporto di lavoro e il compenso percepito è qualificato come reddito assimilato al lavoro parasubordinato. Poiché dal 1° gennaio 2009 è cessato l’obbligo contributivo del Fondo nazionale del servizio civile, la circolare ritiene la NASpI cumulabile con il compenso da servizio civile, con riduzione dell’80%, applicando criteri analoghi a quelli previsti per il lavoro parasubordinato. Sono previsti obblighi di comunicazione all’INPS dell’avvio del servizio e dell’importo annuo del compenso, entro un mese.

Lavoro accessorio, intermittente e attività all’estero

La NASpI è cumulabile con il lavoro accessorio entro 3.000 euro annui; oltre tale soglia e fino a 7.000 euro annui si applica la riduzione dell’80% del compenso rapportato al periodo interessato. Per il lavoro intermittente si distinguono due ipotesi: con indennità di disponibilità, dove si applicano le regole del lavoro subordinato e il cumulo è ammesso entro il limite di 8.000 euro per lo stato di disoccupazione; senza indennità di disponibilità, la NASpI resta sospesa nelle sole giornate di lavoro effettivo e può cumularsi entro il medesimo limite, con obbligo di comunicazione del reddito presunto. Per il lavoro all’estero si chiariscono gli effetti di sospensione, ripristino o decadenza a seconda che lo Stato sia UE, convenzionato o non convenzionato.

Cariche pubbliche e precisazioni su ASpI/miniASpI in rapporto alla pensione

Gli emolumenti derivanti da cariche pubbliche elettive o non elettive sono trattati, in assenza di una disciplina specifica, secondo criteri analoghi al reddito da lavoro dipendente, con possibile cumulo, sospensione o decadenza in base all’importo annuo e alla durata della carica, purché resti lo stato di disoccupazione. Infine, la circolare corregge e precisa le istruzioni della circolare n. 180/2014: in casi particolari in cui facoltà di legge come opzione donna, totalizzazione o ricongiunzione portino a una decorrenza pensionistica differita, è possibile fruire di ASpI, miniASpI e NASpI fino alla prima decorrenza utile successiva all’esercizio della facoltà.

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