Circolare numero 140 del 20-07-2015
Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e il S.A.L.Fi (Sindacato Autonomo dei Lavoratori Finanziari), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta con il S.A.L.Fi per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni degli iscritti, con validità fino al 31 dicembre 2017 e possibilità di rinnovo con richiesta almeno 90 giorni prima della scadenza. Vengono chiariti i soggetti legittimati a rilasciare la delega, le modalità di rilascio, decorrenza ed efficacia di delega e revoca, la misura del contributo, i costi del servizio, le clausole di esonero da responsabilità e le istruzioni contabili con i relativi conti da utilizzare.
Convenzione INPS-S.A.L.Fi per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
Convenzione INPS-S.A.L.Fi per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
La circolare dà attuazione alla convenzione stipulata con il S.A.L.Fi per la riscossione, mediante trattenuta sulla pensione, dei contributi sindacali dovuti dagli iscritti. Il documento disciplina l’ambito soggettivo di applicazione, le modalità operative della delega, la sua decorrenza e revoca, la misura del contributo, i costi del servizio e le relative istruzioni contabili.
Validità della convenzione e rinnovo
La convenzione risulta sottoscritta il 6 febbraio 2015 ed è stata approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014. La sua efficacia è fissata fino al 31 dicembre 2017. L’eventuale richiesta di rinnovo deve pervenire all’Istituto almeno 90 giorni prima della scadenza.
Soggetti legittimati a rilasciare la delega
L’articolo 1 della convenzione richiama l’articolo 23-octies della legge n. 485/72 e individua i pensionati che possono aderire al servizio di trattenuta sindacale. Hanno diritto a farlo:
- i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
- i titolari di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- i titolari di pensione a carico di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS;
- per effetto del rinvio contenuto nell’articolo 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364, anche i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici.
È invece esclusa l’applicazione della norma ai titolari di pensione o assegno sociale, poiché il riferimento normativo riguarda soltanto pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega e invio all’INPS
La delega deve essere rilasciata secondo il testo predisposto dall’Istituto, nel quale devono essere indicati la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. La delega deve essere:
- sottoscritta dal titolare della pensione;
- corredata dagli estremi di un documento di riconoscimento valido.
L’Organizzazione deve trasmettere all’INPS i dati della delega con modalità telematica, secondo le specifiche tecniche fornite dall’Istituto. Deve inoltre inviare il documento in formato digitale, conservando sempre l’originale firmato.
Decorrenza della delega
La convenzione distingue tra deleghe presentate contestualmente alla domanda di pensione e deleghe rilasciate da soggetti già titolari di pensione.
Se la delega è presentata insieme alla domanda di pensione, essa produce effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa.
Se la delega è rilasciata da un pensionato già titolare di trattamento, gli effetti decorrono:
- dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega;
- per i trattamenti amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.
Revoca della delega
L’associato può comunicare direttamente all’INPS la volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa. L’Istituto provvede nel più breve tempo possibile alla lavorazione della richiesta.
Se perviene una nuova delega su una prestazione già gravata da una delega a favore di un’altra Organizzazione, la nuova delega produce effetti soltanto se è preceduta dalla revoca della precedente. La revoca deve contenere:
- l’indicazione dell’Organizzazione revocata;
- gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.
La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.
Misura del contributo sindacale
Il contributo sindacale è determinato in percentuale sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le percentuali sono così articolate:
- 0,50% sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
- 0,40% sugli importi eccedenti il precedente limite e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
- 0,35% sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
Gli articoli 6 e 7 della convenzione disciplinano i rapporti finanziari, con adempimenti definiti a livello centrale tra la Direzione generale e l’Organizzazione sindacale.
I costi del servizio di riscossione dei contributi sindacali, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono i seguenti:
- nuova delega su domanda di pensione: 0,04 euro;
- nuova delega su pensione esistente: 0,74 euro;
- revoca delega telematizzata: 0,74 euro;
- variazione (revoca + acquisizione nuova delega): 1,48 euro;
- gestione delega: 0,04 euro.
Responsabilità dell’INPS e clausole di tutela
La circolare precisa che dall’applicazione della convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS. L’Istituto resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e Organizzazione sindacale e alle vicende connesse.
L’INPS è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare in caso di pignoramento presso terzi delle somme oggetto del rapporto, anche se relativo a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data della stipula.
In presenza di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, in caso di controversie giudiziarie attinenti ai rapporti tra gli associati e l’associazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, su semplice presentazione di nota specifica.
L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione qualora sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, oppure in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge o di sopravvenute esigenze normative o regolamentari che richiedano un nuovo testo negoziale. Resta altresì ferma la facoltà di recesso unilaterale nei casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.
Codice INPS e istruzioni contabili
Al S.A.L.Fi è assegnato il codice INPS N1.
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali effettuate sulle pensioni, vengono istituiti i seguenti conti:
- GPA25498, per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
- GPA27498, per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.
I rapporti finanziari con l’Organizzazione sindacale sono definiti direttamente dalla Direzione generale, come già precisato nella circolare.
Punti principali
Validità della convenzione e rinnovo
La convenzione con il S.A.L.Fi, approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014 e sottoscritta il 6 febbraio 2015, è valida fino al 31 dicembre 2017. L’eventuale richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
Soggetti che possono rilasciare la delega
Possono aderire i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS. La facoltà si estende anche ai titolari di pensione amministrata dall’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici. Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale, perché la norma richiama solo prestazioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio e trasmissione della delega
La delega deve essere compilata sul testo predisposto dall’Istituto, indicare la misura del contributo e contenere le autorizzazioni per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Deve essere sottoscritta dal pensionato e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido. L’Organizzazione trasmette i dati all’INPS in via telematica secondo le specifiche tecniche dell’Istituto e invia anche la delega in formato digitale, conservando l’originale firmato.
Decorrenza della delega
Se la delega è presentata con la domanda di pensione, produce effetto dalla data di decorrenza della pensione. Se è rilasciata da un soggetto già pensionato, decorre dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione, oppure, per la Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.
Revoca della delega
Il pensionato può revocare direttamente all’INPS la delega per la quota associativa. Se arriva una nuova delega su una prestazione già gravata da delega ad altra Organizzazione, la nuova ha effetto solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, con indicazione dell’Organizzazione revocata e del documento di identità del revocante. La revoca produce effetti dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione.
Misura del contributo sindacale
Il contributo è commisurato all’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima e con esclusione dei trattamenti di famiglia, nelle seguenti misure: 0,50% fino alla misura del trattamento minimo FPLD; 0,40% sulla quota eccedente tale limite e non superiore al doppio del trattamento minimo FPLD; 0,35% sulla quota eccedente il doppio del trattamento minimo FPLD.
Costi del servizio
I costi del servizio, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono: 0,04 euro per nuova delega su domanda di pensione; 0,74 euro per nuova delega su pensione esistente; 0,74 euro per revoca delega telematizzata; 1,48 euro per variazione (revoca + nuova delega); 0,04 euro per gestione delega.
Responsabilità, controversie e facoltà dell'INPS
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e Organizzazione sindacale. L’Istituto è esonerato da responsabilità, anche in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’Associazione si impegna inoltre a ristorare l’INPS delle spese sostenute per controversie giudiziarie connesse ai rapporti associativi. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni su denominazione, acronimo, logo, poteri statutari o perdita dei requisiti; può anche recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Codice INPS e istruzioni contabili
Il codice INPS assegnato al S.A.L.Fi è N1. Ai fini contabili, per la rilevazione delle trattenute sui contributi sindacali si istituiscono i conti GPA25498, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso, e GPA27498, per quelli trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti. I rapporti finanziari sono definiti centralmente dalla Direzione generale.
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