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Sentenza

Sentenza n. 609/2026 - Lecce, Sezione 3

per l’ottemperanza, del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro, n. 2189/2024, pubblicata il 15.10.2024, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 18.04.2025, con la quale, in accoglimento della domanda spiegata dalla parte ricorrente – per quanto qui di interesse – così provvede: “condanna il resistente a pagare all’istante la retribuzione professionale docenti in misura di euro 5,82 per ciascun giorno di servizio prestato nell’anno scolastico 2018/2019. oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all’art. 22 co. 36 l. 23.12.1994 n. 724, decorrenti dalla maturazione dei diritti”; e per la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.

Giustizia amministrativa202501145

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Taranto che aveva condannato il Ministero al pagamento della retribuzione professionale docenti per l’anno scolastico 2018/2019

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza sostenendo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non avesse dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro n. 2189/2024, notificata all’Amministrazione il 18 aprile 2025 e divenuta definitiva, con la quale il Ministero era stato condannato a pagare la retribuzione professionale docenti nella misura di euro 5,82 per ciascun giorno di servizio prestato nell’anno scolastico 2018/2019, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali nei limiti previsti dall’art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994. La ricorrente chiedeva l’adozione degli atti necessari all’esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato che la somma netta di euro 406,71 risultava emessa e con data di esigibilità indicata dapprima nell’11 settembre 2025 e poi nel 17 settembre 2025. La ricorrente, dopo ulteriori verifiche sulle buste paga, ha riconosciuto che l’importo era stato effettivamente accreditato nell’agosto 2025 mediante un’emissione speciale e ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto che la ricorrente, fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, disponga dell’azione e possa dichiarare di avere perduto interesse alla decisione. A fronte di tale dichiarazione, il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire e deve quindi dichiarare l’improcedibilità del ricorso. La nomina del commissario ad acta non è stata disposta, poiché l’avvenuto pagamento ha fatto venir meno l’interesse all’ottemperanza. Le spese processuali sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento del giudizio di ottemperanza al giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina processuale dell’azione di ottemperanza e dei poteri del giudice.

  • art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724

    Indicato nella sentenza del giudice ordinario come limite per il calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dovuti sulla retribuzione professionale docenti.

Massime di principio

  • La parte ricorrente conserva la disponibilità dell’azione amministrativa fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione e può dichiarare, anche nel corso del giudizio, la sopravvenuta perdita dell’interesse alla decisione.
  • Quando la parte dichiara di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, il giudice amministrativo, non potendo procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l’effettivo pagamento delle somme dovute in esecuzione del giudicato fa venir meno l’interesse alla prosecuzione dell’azione e alla nomina di un commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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