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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29044/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, rilevando la sussistenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in appello per il reato di cui all'art. 10 del d.lgs. 74/2000, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 10 del d.lgs. 74/2000. La censura, tuttavia, è stata ritenuta generica e priva di specifica indicazione delle ragioni di diritto e dei dati fattuali a sostegno; inoltre, riproduceva doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito. La sentenza impugnata aveva infatti ritenuto integrata la materialità della condotta perché, secondo quanto riferito dall'ufficiale di polizia giudiziaria autore dell'accertamento fiscale, l'imputato, quale legale rappresentante della società, aveva consegnato solo parte della documentazione contabile relativa al 2017, mentre ulteriori fatture emesse dalla società, per un importo complessivo di quasi 460.000 euro, erano state individuate tramite la banca dati "spesometro".

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000

    La Corte richiama la norma come parametro incriminatore contestato e ritiene non specificamente censurata la valutazione di merito che aveva ravvisato la materialità della condotta tipica.

  • art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000

    L'asserita erronea applicazione della disposizione è stata ritenuta dedotta in modo generico e non idoneo a superare la motivazione della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella riproposizione di argomentazioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, ove non siano corredate da una specifica critica alla motivazione impugnata.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve indicare con precisione le ragioni di diritto e i dati fattuali che sorreggono la censura; la doglianza meramente assertiva o generica è inammissibile.
  • Quando la sentenza di merito accerta la sussistenza della materialità della condotta mediante elementi probatori specifici, il ricorso che non si confronti puntualmente con tali elementi non è idoneo a scalfire la decisione impugnata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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