Sentenza n. 3544/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento, previa istanza cautelare - del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Motorizzazione Civile di -OMISSIS-, 31 marzo 2026, rg. n. -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 13 aprile 2026, con il quale il Direttore della stessa Motorizzazione Civile di -OMISSIS- ha revocato al ricorrente la patente di guida cat. “AM-B” n. -OMISSIS-, informandolo che ai sensi dell'art. 187, comma 6, del D.L.vo 285/1992 non potrà conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca, nonché di ogni altro atto o provvedimento allo stesso preordinato, conseguente o comunque connesso, ivi espressamente inclusa, occorrendo, la “attestazione” (in esito a prelievo del 23 febbraio 2026) di “inidoneità alla guida” della Commissione medica di -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca della patente di guida adottata dalla Motorizzazione civile per giudizio di non idoneità alla guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca della patente, disposta ai sensi dell'art. 187, comma 6, del codice della strada, dopo che la Commissione Medica Locale lo aveva giudicato temporaneamente non idoneo alla guida sulla base della positività ai cannabinoidi rilevata nel campione biologico prelevato il 23 febbraio 2026. Ha dedotto, con un unico motivo articolato in più censure, la violazione degli artt. 119, 129, 130 e 187 del codice della strada, dell'art. 3 l. 241/1990 e dei principi costituzionali in materia di libera circolazione, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti, insufficienza dell'istruttoria, travisamento, erroneità e perplessità della motivazione, illogicità, ingiustizia manifesta, sproporzionalità, irragionevolezza, sviamento e carenza di interesse pubblico attuale. In particolare, ha sostenuto che la minima quantità di metaboliti rilevata non dimostrasse un'inidoneità permanente alla guida, che la revoca fosse sproporzionata e che la successiva visita medica, svolta spontaneamente nel maggio 2026, avesse accertato la sua idoneità alla guida fino al 15 novembre 2026.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e ha ritenuto legittima la revoca. La disciplina introdotta dalla l. 177/2024 si applica ai fatti successivi alla sua entrata in vigore e, nella nuova formulazione dell'art. 187 del codice della strada, è sufficiente la prova dell'assunzione di sostanze stupefacenti prima della guida, senza necessità di dimostrare uno stato di alterazione psicofisica e senza che sia previsto un limite quantitativo minimo della sostanza rinvenuta. L'accertamento della positività mediante esami di secondo livello su liquidi biologici, seguito dal giudizio della Commissione Medica Locale, costituisce pertanto presupposto per l'inidoneità alla guida e impone alla Motorizzazione l'adozione della revoca, senza margini di discrezionalità. La successiva visita del maggio 2026 non incide sulla legittimità dell'atto, perché effettuata oltre il termine previsto per la visita disposta dal Prefetto e comunque successiva al provvedimento impugnato. È stata ritenuta irrilevante anche l'assenza attuale di alterazione psicofisica, poiché il sistema prevede il graduale riacquisto dell'idoneità attraverso controlli periodici. La motivazione della revoca è stata considerata sufficiente per relationem mediante il richiamo al giudizio medico della Commissione. Il TAR ha escluso inoltre la pertinenza della sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026, riferita ai profili penali dell'art. 187. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, in favore dell'amministrazione indicata nel dispositivo.
Norme richiamate
art. 119 d.lgs. 285/1992
«non può ottenere la patente di guida […] chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore»; «l’accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da commissioni mediche locali»; le commissioni comunicano il giudizio di temporanea o permanente inidoneità all'ufficio della motorizzazione civile.
Il giudizio tecnico della Commissione Medica Locale costituisce il presupposto dell'adozione del provvedimento di sospensione o revoca della patente.
art. 130 d.lgs. 285/1992
«In caso di esito negativo il prefetto ne dà immediata comunicazione ai competenti uffici provinciali della M.C.T.C. […] affinché […] procedano alla revoca della patente».
La revoca consegue vincolatamente all'accertamento dell'inidoneità alla guida.
art. 187, comma 1, d.lgs. 285/1992
«Chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito […] All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni».
Dopo la riforma del 2024, la fattispecie è imperniata sulla prova dell'assunzione della sostanza, non sulla dimostrazione dello stato di alterazione psicofisica.
art. 187, comma 1-bis, d.lgs. 285/1992
«Se il conducente dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale […] la patente di guida è sempre revocata».
La causazione di un incidente dopo l'assunzione comporta la revoca nei casi previsti dalla disposizione.
art. 187, comma 6, d.lgs. 285/1992
«Il prefetto […] dispone in ogni caso che il conducente […] si sottoponga a visita medica di cui all'articolo 119, comma 4»; «nel caso in cui l'accertamento […] attesti l'inidoneità del conducente alla guida, è sempre disposta la revoca della patente ai sensi dell'articolo 130».
L'accertamento di inidoneità da parte della Commissione Medica Locale impone la revoca della patente e non lascia all'amministrazione un potere discrezionale.
art. 187, comma 6-quater, d.lgs. 285/1992
«qualora il conducente sia ritenuto idoneo alla guida, la durata della patente non può essere superiore a un anno»; alle conferme successive la durata non può eccedere tre anni e cinque anni.
L'idoneità successiva all'assunzione di sostanze stupefacenti si consolida gradualmente mediante controlli periodici e non con il primo giudizio positivo.
art. 380 d.P.R. 495/1992
«Il Prefetto […] fissa il termine entro il quale il guidatore deve ottemperare, termine che non deve superare i sessanta giorni»; in caso di esito negativo gli uffici della motorizzazione procedono alla revoca.
La visita disposta dal Prefetto deve essere effettuata entro il termine fissato, e l'esito negativo viene comunicato alla Motorizzazione per la revoca.
Allegato III d.lgs. 59/2011, sezione F.1
«La patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che faccia uso di sostanze psicotrope o stupefacenti, qualunque sia la categoria di patente richiesta».
L'uso di sostanze stupefacenti rileva ai fini dell'idoneità alla guida senza una soglia quantitativa minima indicata dalla disciplina richiamata.
art. 60, comma 1, c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Quando la Commissione Medica Locale accerta la positività a sostanze stupefacenti e formula un giudizio di inidoneità alla guida, la Motorizzazione deve disporre la revoca della patente ai sensi degli artt. 187, comma 6, e 130 del codice della strada, trattandosi di attività vincolata.
- Ai fini dell'applicazione amministrativa dell'art. 187 del codice della strada, la disciplina successiva alla l. 177/2024 non richiede la prova di uno stato di alterazione psicofisica né prevede una soglia quantitativa minima della sostanza stupefacente rilevata: è sufficiente l'accertamento della positività secondo le modalità previste.
- Una visita medica positiva effettuata successivamente e volontariamente dall'interessato non rende illegittima la revoca già adottata sulla base dell'accertamento negativo eseguito nel termine fissato dal Prefetto.
- L'assenza, al momento della revoca, di un'attuale alterazione psicofisica non esclude l'inidoneità alla guida, poiché il riacquisto dell'idoneità nel sistema dell'art. 187 è sottoposto a controlli periodici e si realizza gradualmente.
- Il provvedimento vincolato di revoca della patente è adeguatamente motivato per relationem mediante il richiamo agli estremi del giudizio tecnico-specialistico della Commissione Medica Locale.
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