Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20509/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso contro ordinanza del Tribunale della Libertà di Reggio Calabria (15/10/2025) che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal Gip (27/08/2025). Il ricorrente ha impugnato per due motivi principali: (1) contestazione della qualificazione come "organizzatore/promotore" dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/90), sostenendo che gli atti dimostrano al più una mera partecipazione e denunciando carenze logiche nella motivazione; (2) censura sull'adeguatezza della misura, chiedendo la sostituzione della custodia cautelare con arresti domiciliari con controllo elettronico per la specificità della sua posizione. È stato anche aggiunto un motivo volto a ottenere la riqualificazione da promotore a mero partecipante.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Motivazioni principali: (i) carenza di interesse concreto e attuale a proporre il ricorso quanto alla richiesta di rimozione del ruolo apicale, perché l'esclusione di tale qualificazione non avrebbe effetti sui presupposti o sulla modalità della misura cautelare (non incide sull'"an" o sul "quomodo" della cautela) — principio di giurisprudenza consolidata; (ii) sul merito della seconda censura la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato l'irrilevanza di misure alternative alla custodia in carcere, valorizzando la gravità delle condotte contestate (numerosità di reati, rilevanza delle contestazioni in materia di armi, ruolo attivo nel sodalizio, capacità di coltivazione e commercio di stupefacenti, rischio di reiterazione) e quindi l'inidoneità degli arresti domiciliari anche con controllo elettronico. Conseguenze pratiche: inammissibilità integrale del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende in via equitativa.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale base delle doglianze in cassazione: la Corte ricorda i limiti di deducibilità dei motivi (errata applicazione di legge e vizio di motivazione) e rigetta censure che travalicano i parametri stabiliti da tali lettere.

  • art. 74, d.P.R. 309/1990

    Norma sulla partecipazione associativa ai fini dell'applicazione di misure cautelari; la Corte ha valutato la gravità indiziaria rispetto alla qualificazione apicale, ritenendo però che l'eventuale esclusione del ruolo apicale non avrebbe inciso sui presupposti della misura nel caso concreto.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai criteri di motivazione e alla valutazione degli indizi gravissimi: la Corte verifica che il tribunale abbia adeguatamente motivato l'affermazione della gravità indiziaria.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Citato in relazione al regime delle presunzioni e alle esigenze cautelari: la Corte sottolinea che, in assenza del regime speciale di presunzione dell'art. 275, la scelta della custodia deve essere motivata con riferimenti specifici circa l'inidoneità delle misure alternative.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto dei limiti di censura sulla valutazione delle prove: la Corte ricorda che non è consentito trasformare in cassazione contestazioni di merito probatorio che non siano rilevabili ai sensi delle norme di ammissibilità.

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    "l'interesse all'impugnazione richiesto dall'articolo 568, comma 4, cod. proc. pen., deve essere concreto ed attuale, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare and sussiste solo se l'impugnazione sia idonea a costituire ... una situazione pratica più vantaggiosa"

    La Corte applica questo principio per dichiarare carente l'interesse del ricorrente a impugnare la sola qualificazione apicale quando la modifica non produce vantaggi concreti sulla misura cautelare.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede l'onere delle spese a carico del ricorrente in caso di inammissibilità; applicata per imporre al ricorrente le spese del procedimento.

  • d.l. n. 137/2020, art. 23, comma 8

    Richiamato nelle conclusioni del Procuratore generale in ordine alle questioni di ammissibilità concernenti motivi nuovi depositati; rimanda alle valutazioni sulla tempestività e ammissibilità dei motivi.

Massime di principio

  • La mera richiesta di riqualificazione del ruolo criminale (es. da promotore/organizzatore a mero partecipante) è inammissibile in cassazione quando tale riqualificazione non incide concretamente sui presupposti o sulla modalità della misura cautelare: l'interesse all'impugnazione deve essere concreto e idoneo a produrre un vantaggio pratico.
  • In tema di misure cautelari, per ottenere la sostituzione della custodia carceraria con misure meno afflittive (arresti domiciliari, controllo elettronico) l'impugnante deve dimostrare specifiche e concrete ragioni che rendano la misura alternativa adeguata; valutazioni generiche o contestazioni meramente assertive della motivazione del tribunale sono inammissibili o destinate a soccombere.
  • La Corte di legittimità non è sede per una nuova valutazione di merito probatorio: i motivi che si risolvono nella censura di non aver considerato singoli elementi di prova sono spesso inammissibili; la verifica in cassazione è limitata alla congruenza e adeguatezza della motivazione rispetto ai canoni di legge e di logica.
  • La presenza di contestazioni aggiuntive (es. reati in materia di armi, plurime condotte illecite, precedenti) rafforza la motivazione sulla necessità della custodia cautelare e può giustificare il rifiuto di misure alternative se il tribunale ne dà adeguata e specifica motivazione.
  • L'eventuale deposito di motivi nuovi o tardivi può essere contestato dalla parte pubblica (anche con richiamo a norme emergenziali come il d.l. 137/2020) e la loro ammissibilità dipende dalla tempestività e rilevanza rispetto agli effetti della misura impugnata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.