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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35902/2023 del 22/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce da tre rapporti di conto corrente, assistiti da linee di finanziamento e garantiti da fideiussioni dei soci, nei quali la banca aveva addebitato interessi, spese e commissioni ritenuti illegittimi. I correntisti avevano chiesto la declaratoria di nullità parziale dei contratti e l'invalidità derivata delle fideiussioni, con condanna della banca alla ripetizione dell'indebito; la banca aveva a sua volta proposto domanda riconvenzionale per il saldo debitore. Il Tribunale e la Corte d'appello avevano accolto le domande degli attori, ritenendo illegittima la capitalizzazione e rideterminando il saldo anche mediante applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117, comma 7, t.u.b. La banca ricorrente ha dedotto cinque motivi: (1) violazione degli artt. 116 e 117, comma 6, t.u.b., sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nell'applicare i tassi sostitutivi e nel considerare pubblicizzabile il tasso effettivo annuo comprensivo dell'anatocismo; (2) nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul criterio di omogeneità tra grandezze usate per il calcolo del TEG e del TEGM; (3) omesso esame di un fatto decisivo, connesso al precedente motivo; (4) violazione degli artt. 644 c.p., 1815 c.c. e l. n. 108/1996 quanto al calcolo della commissione di massimo scoperto ai fini della verifica dell'usura; (5) violazione degli artt. 118 t.u.b., 644 c.p., 1815 c.c. e l. n. 24/2001 sull'usura sopravvenuta, contestando la qualificazione come convenzione della modifica unilaterale dei tassi operata dalla banca.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il quarto motivo, ha rigettato il secondo, ha dichiarato inammissibili il terzo e il quinto, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, in caso di illegittima capitalizzazione degli interessi debitori, non si applicano i tassi sostitutivi dell'art. 117, comma 7, t.u.b. per riscrivere la misura degli interessi validamente pattuiti, ma occorre eliminare gli addebiti relativi all'anatocismo; inoltre, ai fini della verifica dell'usura nei rapporti anteriori al 1 gennaio 2010, va effettuata la separata comparazione tra TEG e tasso soglia e tra CMS e CMS soglia, compensando poi l'eventuale eccedenza CMS con il margine residuo degli interessi, secondo Sez. U. n. 16303/2018. È stato invece escluso il vizio di omessa pronuncia perché la Corte di merito aveva comunque deciso sul tema dell'usura, e il motivo sull'usura sopravvenuta è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità, oltre che perché una modifica contrattuale validamente perfezionata ex art. 118 t.u.b. integra un nuovo accordo negoziale.

Norme richiamate

  • art. 116 t.u.b. (d.lgs. n. 385/1993)

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che la pubblicità imposta riguardasse il tasso nominale e non il tasso effettivo annuo comprensivo di anatocismo

  • art. 117, comma 6, t.u.b. (d.lgs. n. 385/1993)

    la Corte precisa che la clausola più sfavorevole rispetto a quanto pubblicizzato rileva solo quando esista una pattuizione difforme, non quando manchi del tutto una valida pattuizione sull'anatocismo

  • art. 117, comma 7, t.u.b. (d.lgs. n. 385/1993)

    i tassi sostitutivi operano solo nelle ipotesi previste dai commi 4 e 6; non possono essere usati per eterointegrare il contratto quanto agli interessi validamente pattuiti ma poi illegittimamente capitalizzati

  • art. 112 c.p.c.

    il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione di merito sia incompatibile con la tesi prospettata, implicandone il rigetto

  • art. 360 c.p.c.

    il motivo che miscela omesso esame di fatto decisivo e vizio motivazionale generico è inammissibile se non specifico e riferibile alla decisione impugnata

  • art. 644 c.p.

    richiamato in tema di verifica dell'usura nei rapporti bancari e di calcolo del superamento della soglia usuraria

  • art. 1815 c.c.

    richiamato quale norma conseguenziale in tema di interessi usurari e nullità della clausola

  • L. n. 108/1996

    costituisce il parametro legale per la determinazione del tasso soglia ai fini della verifica dell'usura

  • art. 2 bis del d.l. n. 185/2008, conv. in L. n. 2/2009

    per i rapporti anteriori al 1 gennaio 2010 non era ancora operante il nuovo regime relativo alla commissione di massimo scoperto

  • art. 118 t.u.b. (d.lgs. n. 385/1993)

    la modifica unilaterale comunicata alla clientela, se non seguita da recesso, integra un nuovo accordo contrattuale concluso per fatti concludenti tipizzati legalmente

  • L. n. 24/2001, di conversione del d.l. n. 394/2000

    richiamata nel motivo sulla c.d. usura sopravvenuta e sulle modifiche dei tassi nel corso del rapporto

Massime di principio

  • In tema di contratti bancari, i tassi sostitutivi dell'art. 117, comma 7, t.u.b. possono operare solo quando ricorra una delle ipotesi tipizzate di difformità tra pattuizione e pubblicizzazione; non sono invece utilizzabili per sostituire la mancata pattuizione della capitalizzazione degli interessi, che va semplicemente espunta dal conteggio.
  • Se la capitalizzazione degli interessi debitori non è validamente pattuita, il ricalcolo del rapporto deve avvenire eliminando gli addebiti anatocistici, senza alterare la misura degli interessi convenuti che restano validi e non controversi.
  • Ai fini della verifica dell'usura nei rapporti bancari anteriori al 1 gennaio 2010, la commissione di massimo scoperto deve essere comparata separatamente con la CMS soglia, mentre gli interessi vanno confrontati con il tasso soglia; l'eventuale eccedenza della CMS va compensata con il margine residuo degli interessi.
  • Non ricorre omessa pronuncia quando la motivazione della sentenza di merito sia logicamente incompatibile con la tesi della parte, perché ciò implica un rigetto implicito della doglianza.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico, completo e intelligibile: non è ammissibile una censura che denunci genericamente un vizio motivazionale o un omesso esame senza indicare in modo chiaro il fatto decisivo e la sua rilevanza.
  • La modifica unilaterale delle condizioni contrattuali bancarie comunicata al cliente, se efficace ai sensi dell'art. 118 t.u.b. e non seguita da recesso, si perfeziona come nuovo accordo per fatti concludenti tipizzati dalla legge; in tal caso il tema dell'usura va valutato con riferimento al nuovo assetto negoziale.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteContenzioso tributarioInadempimento
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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