Sentenza n. 4894/2026 - Napoli, Sezione 1
per l’ottemperanza della sentenza di accoglimento n. 60/2025, pubblicata il 12.01.2025, emessa dal Tribunale Ordinario di Torre Annunziata – Sez. Lavoro, all’esito del giudizio R.G. n. 6219/2023, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Torre Annunziata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Torre Annunziata, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto ai ricorrenti l'accredito di complessivi buoni annuali da 500 euro sulla carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito in ottemperanza della sentenza n. 60/2025 del Tribunale ordinario di Torre Annunziata, passata in giudicato e notificata al Ministero il 13 gennaio 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, 500 euro per ciascuna annualità: due annualità in favore del primo ricorrente e una annualità in favore della seconda. Nonostante la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l'Amministrazione non aveva adempiuto. È stata quindi chiesta l'esecuzione del giudicato, con nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo che la sentenza civile passata in giudicato avesse immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione e imponesse a quest'ultima di far conseguire concretamente ai ricorrenti l'utilità riconosciuta dal giudice ordinario. Ha accertato la definitività del giudicato, la notificazione presso la sede reale dell'Amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'assenza di esecuzione. Ha ordinato al Ministero di adempiere entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega, incaricandolo di assicurare l'esecuzione nei successivi 60 giorni su istanza dei ricorrenti. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, quantificandola negli interessi legali sull'importo complessivamente dovuto in forza del giudicato, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza e fino all'adempimento spontaneo, anche tardivo, o commissariale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 600 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente, nell'ambito del giudizio di ottemperanza, la condanna dell'Amministrazione al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni
Il decorso del termine dilatorio è stato ritenuto necessario prima di agire per l'esecuzione coattiva della condanna pecuniaria nei confronti dell'Amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora è stata determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza e fino all'effettivo adempimento.
Massime di principio
- Una sentenza civile passata in giudicato che condanni una pubblica amministrazione a riconoscere un'utilità patrimoniale ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, la quale deve porre in essere gli atti necessari a conseguire concretamente al beneficiario il bene della vita riconosciuto dal giudice ordinario.
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione, l'accertamento del passaggio in giudicato del titolo, della sua notificazione all'Amministrazione, del decorso del termine dilatorio previsto dalla legge e dell'inesecuzione dell'obbligo giustifica l'ordine giudiziale di adempiere entro un termine assegnato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a insediarsi, su istanza della parte, in caso di persistente inerzia dell'Amministrazione oltre il termine assegnato.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto in forza del giudicato, con decorrenza dal termine assegnato per l'adempimento e fino all'adempimento spontaneo o commissariale.
- La nomina del commissario ad acta non priva l'Amministrazione del potere di adempiere spontaneamente al giudicato fino all'effettiva esecuzione commissariale.
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