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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29888/2021 del 25/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento con cui, ai sensi dell'art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973, veniva rideterminato in aumento il reddito imponibile di un contribuente per l'anno 2008, con conseguente maggiore IRPEF. La Commissione tributaria provinciale di Roma aveva accolto il ricorso del contribuente; l'Agenzia aveva proposto appello, che la CTR del Lazio ha dichiarato inammissibile per asserita genericità, ritenendo che l'Ufficio si fosse limitato a richiami generici e a una trattazione analitica solo di un'annualità, senza critiche specifiche al punto decisivo della sentenza di primo grado. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione meramente generica, astratta e apodittica, in violazione degli artt. 36, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 e 132 c.p.c.; 2) violazione/falsa applicazione dell'art. 53 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l'appello conteneva una critica specifica alla decisione di primo grado, specie quanto al ritenuto difetto di motivazione dell'accertamento in relazione all'annualità 2007, e che la CTR aveva male applicato il requisito di specificità del gravame nel processo tributario.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi. Ha richiamato il principio secondo cui, nel processo tributario, l'onere di specificità dell'appello ex art. 53 d.lgs. n. 546/1992 è soddisfatto anche quando l'appellante riproponga le ragioni già dedotte in primo grado, purché dall'atto di gravame, letto nel suo complesso, emergano in modo inequivoco le ragioni di dissenso rispetto alla sentenza impugnata. Ha quindi affermato che la CTR non si è attenuta a tale principio, avendo dichiarato inammissibile il gravame nonostante l'Ufficio avesse ribadito la legittimità della pretesa e censurato le argomentazioni del primo giudice almeno con riferimento a una delle annualità in contestazione. Per questo la Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973

    Norma posta a base dell'accertamento sintetico che ha consentito la determinazione di un maggior reddito imponibile e della maggiore IRPEF.

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario richiede specificità dell'appello, ma tale requisito è soddisfatto anche dalla riproposizione delle ragioni poste a fondamento della legittimità dell'atto, se il dissenso verso la decisione di primo grado emerge in modo inequivoco dall'atto nel suo complesso.

  • art. 36, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria, la cui violazione può integrare nullità della decisione.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato quale norma sulla struttura e motivazione della sentenza, la cui violazione è dedotta come causa di nullità.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Norma processuale invocata per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque inadeguata.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata per censurare la violazione di legge nella declaratoria di inammissibilità dell'appello.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale non partecipata del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'appello dell'Amministrazione finanziaria non è inammissibile per difetto di specificità quando riproduce le ragioni poste a fondamento della legittimità dell'accertamento, purché l'atto di gravame, interpretato complessivamente, consenta di comprendere in modo univoco le censure rivolte alla decisione di primo grado.
  • Il requisito di specificità ex art. 53 d.lgs. n. 546/1992 va applicato in modo non formalistico: è sufficiente che il dissenso investa la decisione nella sua interezza o che le ragioni di censura siano ricavabili anche implicitamente dall'atto di appello.
  • La declaratoria di inammissibilità dell'appello per genericità è illegittima se il giudice di merito omette di considerare che il gravame contiene una critica riconoscibile alla ratio decidendi della sentenza impugnata, anche solo con riferimento a uno dei profili decisivi trattati dal primo giudice.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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