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Sentenza

Sentenza n. 10351/2026 - Roma, Sezione 4Q

Per l’annullamento, previa sospensiva – del giudizio di diniego dell’abilitazione scientifica nazionale nei confronti del ricorrente per il settore concorsuale 12/C1, Diritto Costituzionale – Fascia II, Bando ex d.d. n. 1796 del 2023, nonché ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, disponendo il riesame della domanda da lui presentata da parte di una seconda Commissione valutatrice in composizione integralmente diversa dalla prima; - in via cautelare, sospendere i provvedimenti impugnati e adottare ogni altro atto idoneo a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale del ricorrente, ivi compresa l’attribuzione con riserva al ricorrente dell’abilitazione scientifica nazionale di prima fascia o l’ordine di riesame della domanda presentata dal ricorrente da parte di una seconda Commissione valutatrice in composizione integralmente diversa dalla prima, ovvero, in subordine, l’accoglimento della domanda cautelare nelle forme previste dall’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Giustizia amministrativa202505857

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale 12/C1, Diritto Costituzionale, II fascia

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione valutatrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il diniego dell'abilitazione scientifica nazionale, chiedendo l'annullamento degli atti e il riesame della domanda da parte di una commissione integralmente diversa. Aveva inoltre formulato una domanda cautelare diretta alla sospensione degli atti e all'adozione di misure idonee a garantire l'effettività della tutela, compreso il riesame. Successivamente, preso atto della definizione con rigetto dell'altro ricorso speculare, relativo al diniego dell'abilitazione per il settore concorsuale 12/D1, Diritto Amministrativo, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al presente giudizio ai sensi dell'art. 84, comma 1, c.p.a. La rinuncia non è stata notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza, sicché non ricorrevano le formalità necessarie per dichiarare l'estinzione del giudizio per rinuncia.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha escluso la possibilità di dichiarare l'estinzione per rinuncia, poiché non erano state rispettate le formalità dell'art. 84, comma 3, c.p.a. Tuttavia, ha ritenuto che la dichiarazione della difesa, unitamente alla definizione dell'altro giudizio con sentenza di rigetto, costituisse un comportamento e un fatto univoco idoneo a dimostrare la sopravvenuta mancanza di un interesse attuale alla decisione del merito, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell'esito processuale.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 1, c.p.a.

    La parte ha dichiarato di rinunciare al giudizio.

  • art. 84, comma 3, c.p.a.

    La mancata notificazione della rinuncia alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza impedisce di dichiarare l'estinzione del giudizio per rinuncia secondo le formalità previste.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa

    Anche una rinuncia formalmente inidonea all'estinzione può costituire, insieme ad altri fatti o comportamenti univoci, elemento probatorio della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso è dichiarato improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base per l'estinzione del giudizio, ma non applicata per mancanza delle formalità della rinuncia.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato con riguardo alla dichiarazione di estinzione del giudizio per rinuncia.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso non notificata alle altre parti nel termine previsto non consente di dichiarare l'estinzione del giudizio per rinuncia, ma può comunque essere valutata dal giudice, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., quale elemento indicativo della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
  • La sopravvenuta carenza di interesse può essere desunta dal comportamento processuale della parte e da fatti o atti univoci intervenuti dopo la proposizione del ricorso, anche quando non siano state rispettate le formalità proprie della rinuncia processuale.
  • Quando il ricorrente manifesta in modo univoco di non avere più interesse alla decisione e non ricorrono i presupposti formali per l'estinzione per rinuncia, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e abilitazione universitariaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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