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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39039/2021 del 09/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un professionista per il pagamento di compensi relativi a un incarico professionale conferito da una sezione del Tiro a segno nazionale. Il tribunale, accogliendo l'opposizione dell'ente, ha revocato il decreto ritenendo che la sezione del Tiro a segno nazionale fosse un ente pubblico non economico e che, pertanto, il contratto d'opera professionale dovesse essere stipulato per iscritto a pena di nullità; in mancanza di forma scritta, il professionista non aveva titolo per pretendere il pagamento. Nel ricorso per cassazione il professionista ha dedotto la violazione di norme sulla natura giuridica del Tiro a segno nazionale e delle sue sezioni, sostenendo che il giudice di merito avesse applicato retroattivamente la disciplina del d.lgs. 66/2010 e che, al momento dell'incarico, la sezione operasse come soggetto privato, con conseguente insussistenza dell'obbligo di forma scritta ad substantiam.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che le sezioni del Tiro a segno nazionale conservano la qualifica di enti pubblici non economici, perché funzionalmente collegate a finalità pubbliche attinenti alla preparazione militare all'uso delle armi, alla pubblica sicurezza e alla pratica del tiro a segno. Ha inoltre escluso che il giudice di merito avesse applicato retroattivamente la disciplina del d.lgs. 66/2010, qualificando tali norme come non innovative. Conseguentemente ha confermato che il contratto di incarico professionale, stipulato con un ente pubblico non economico, doveva rivestire la forma scritta a pena di nullità; in difetto, il professionista non aveva diritto ai compensi richiesti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con dichiarazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.

    È stata invocata quale norma che consente di denunciare in cassazione la violazione di legge sostanziale.

  • artt. 20, comma primo, lettera e) e 59 d.lgs. 66/2010

    Richiamati dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che le disposizioni non avessero portata innovativa rilevante ai fini della controversia.

  • artt. 1, 2 e 3 D.P.R. 209/2009

    La Corte li ha valorizzati come conferma del riordino dell'UITS quale ente di diritto pubblico e della sua vigilanza ministeriale.

  • artt. 1, 2 e 3 L. 70/1975

    Richiamati dal ricorrente per sostenere la soppressione degli enti pubblici non espressamente mantenuti; la Corte ha escluso che le sezioni del Tiro a segno nazionale rientrassero tra gli enti soppressi.

  • artt. 2 e 3 L. 70/1975

    La Corte richiama il termine previsto per la dichiarazione di necessità degli enti, sottolineando che nel periodo rilevante intervennero norme che conservarono il regime pubblico dell'UITS.

  • art. 31, comma primo, L. 110/1975

    "ferme restando le disposizioni di cui al D.L. 2430/1935, convertito con L. 1143/1936, sul Tiro a segno nazionale"

    È stata interpretata come disposizione non transitoria né ad esaurimento, che presuppone la persistente operatività dell'UITS e delle sezioni territoriali.

  • art. 26 d.lgs. 122/2008

    Richiamato come misura di razionalizzazione degli enti; la Corte lo cita solo per affermare che il successivo D.P.R. 209/2009 ha comunque riordinato l'UITS come ente pubblico.

  • art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis D.P.R. n. 115/02

    Richiamato per determinare la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in conseguenza del rigetto.

Massime di principio

  • Le sezioni territoriali del Tiro a segno nazionale conservano la natura di enti pubblici non economici quando operano in collegamento funzionale con finalità pubbliche di addestramento, certificazione e sicurezza in materia di armi.
  • Il contratto di incarico professionale stipulato con un ente pubblico non economico richiede la forma scritta a pena di nullità; in mancanza, il professionista non può ottenere il pagamento dei compensi sulla base del rapporto nullo.
  • La disciplina successiva di riordino di un ente pubblico non vale, di per sé, a dimostrare una soppressione pregressa o una qualificazione privatistica retroattiva, se dal sistema emerge la continuità dell'ente e delle sue funzioni.
  • Quando l'ente centrale mantiene la propria natura pubblica e i compiti istituzionali dipendono inscindibilmente dalle strutture locali, anche queste ultime conservano la medesima qualificazione pubblicistica.

Come è indicizzato

MaterieMandato
RamiContratti
IstitutiNullità

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