Cassazione Civile, Ordinanza n. 30337/2023 del 31/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un’istanza di rimborso IRPEF e ILOR relativa all’anno d’imposta 1991, presentata dall’erede di un contribuente deceduto, per l’importo di euro 120.707,47. Secondo la ricostruzione difensiva della contribuente, il credito restitutorio derivava dal fatto che, dopo l’annullamento giudiziale dell’avviso di accertamento nei confronti del dante causa, erano state pagate somme in forza di cartella provvisoria, poi solo in parte assorbite da una definizione agevolata di liti fiscali pendenti. L’Agenzia delle Entrate non rispondeva all’istanza e si formava il silenzio-rifiuto. In primo grado la CTP rigettava il ricorso ritenendo che il credito fosse stato estinto per compensazione con un controcredito fiscale dell’Amministrazione, e che spettasse alla contribuente provare l’impugnazione della cartella esattoriale indicata dall’Ufficio. In appello la CTR riformava la decisione, accogliendo la domanda di rimborso perché l’Agenzia non aveva provato né la notificazione della cartella posta a base della compensazione, né l’effettivo sgravio/rimborso del credito, ritenendo inoltre interrotta la prescrizione per effetto di una comunicazione del 28.9.2007 indirizzata al concessionario della riscossione. In cassazione l’Amministrazione deduceva: 1) violazione degli artt. 2697 e 2946 c.c. per erronea applicazione delle regole sulla prescrizione e per aver attribuito efficacia interruttiva a una comunicazione rivolta a terzi; 2) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. per falsa applicazione delle regole sull’onere della prova, sostenendo che in materia di rimborso il contribuente deve provare il fondamento del credito e che le risultanze dell’anagrafe tributaria dimostravano la compensazione; 3) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. 546/1992, per motivazione apparente e contraddittoria.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha osservato che il riconoscimento del debito effettuato dall’Amministrazione il 28.9.2007, anche se rivolto al concessionario della riscossione e non direttamente al contribuente, è idoneo a interrompere la prescrizione perché il riconoscimento ex art. 2944 c.c. non ha natura recettizia e può essere rivolto anche a terzi, purché univoco. Ha inoltre affermato che, nel caso concreto, la contribuente aveva già dimostrato l’esistenza del credito restitutorio sulla base di fatti non contestati, mentre l’Agenzia, che opponeva un fatto estintivo/modificativo (la compensazione con un debito fiscale), doveva provarne i presupposti, inclusa la notificazione della cartella e l’effettivo utilizzo in compensazione. La Corte ha quindi escluso il vizio di motivazione apparente: la sentenza della CTR era chiara, completa e non contraddittoria. Ha infine rilevato che, comunque, alla data dell’istanza di rimborso del 7.8.2015 la prescrizione decennale non era maturata. Il ricorso è stato rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata per le censure di violazione di legge sui primi due motivi
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma processuale richiamata per la censura di nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 2697 c.c.
l’onere della prova del fatto estintivo/modificativo eccepito dall’Amministrazione grava su chi lo allega; nel caso di specie la contribuente aveva già dimostrato il credito di rimborso su fatti incontestati
art. 2946 c.c.
la prescrizione del credito restitutorio è decennale
art. 2944 c.c.
il riconoscimento del debito interrompe la prescrizione anche se effettuato nei confronti di un terzo, purché l’ammissione sia univoca
art. 2729 c.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di presunzioni e prova, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura
art. 112 c.p.c.
richiamato a sostegno della doglianza di ultrapetizione/motivazione apparente, ma la sentenza impugnata è stata ritenuta immune
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria, che la Corte ha reputato adeguata
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato in tema di notifica della cartella esattoriale e relativa prova
art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato con riferimento alla chiamata in causa del concessionario della riscossione per produrre la documentazione in suo possesso
art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999
richiamato come possibile disciplina speciale, ma non decisiva nel caso concreto
art. 1188 c.c.
richiamato nel ragionamento sul concessionario della riscossione quale adiectus solutionis causa
art. 16 L. n. 289 del 2002
richiamato per la definizione agevolata delle liti fiscali che ha inciso sul quantum del credito restitutorio
Massime di principio
- Il riconoscimento del debito, quale atto idoneo a interrompere la prescrizione ex art. 2944 c.c., non richiede una dichiarazione diretta al titolare del diritto: può essere validamente rivolto anche a un terzo, purché contenga un’ammissione univoca dell’esistenza del debito.
- Nel giudizio di rimborso, quando il contribuente allega e documenta il proprio credito su basi non contestate, l’Amministrazione che oppone la compensazione o altro fatto estintivo deve provare i presupposti di tale eccezione, inclusa la prova della cartella posta a fondamento del controcredito e della sua conoscenza legale da parte del contribuente.
- La prova della notificazione della cartella esattoriale non può essere supplita da mere risultanze interne o informatiche dell’Amministrazione, occorrendo la dimostrazione del perfezionamento della notifica nelle forme di legge.
- Una motivazione è apparente solo quando sia meramente assertiva o incomprensibile; non ricorre il vizio se la sentenza espone in modo intellegibile la ratio decidendi, anche affrontando più profili tra loro connessi.
- La prescrizione del credito restitutorio tributario decorre dal momento rilevante in concreto, ma resta interrotta da un riconoscimento univoco del debito da parte dell’Amministrazione; pertanto, se l’atto interruttivo interviene prima del compimento del termine decennale, il credito non può dirsi prescritto alla data dell’istanza di rimborso.
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