Sentenza n. 1387/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento - previa sospensione ovvero concessione delle misure più idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta nel presente giudizio - con tutti gli atti consequenziali, presupposti, preordinati e connessi ancorché non conosciuti: a) della comunicazione email del 18.12.2025, ricevuta in pari data, a firma del prof. Biscari, nella parte in cui PoliMI anticipa l’esclusione dal progetto del ricorrente in quanto l’“incarico di ricercatore a tempo determinato presso il Politecnico di Milano è formalmente terminato a novembre e non è stato rinnovato. Pertanto, la sua affiliazione al Politecnico è cessata”; b) delle successive comunicazioni, sempre a mezzo e_mail, del 7 e 22 gennaio 2026 nella parte in cui la PA comunica “il mancato conferimento del finanziamento” per assenza dei “requisiti di ammissibilità ai sensi dell’articolo 1 dell’accordo attuativo tra TEF e il Politecnico di Milano e dell’articolo 2 del Call for Ideas”; c) occorrendo, ed in parte qua, dell’art.1 dell’Accordo attuativo tra TEF e il Politecnico di Milano l’Accordo/Implementing Agreement TEF–PoliMi (art. 1 e allegati), approvato con delibera del Senato Accademico del 21.7.2025 (res. 3.07) e del Consiglio di Amministrazione del 28.7.2025, documento allo stato non noto; d) occorrendo, ed in parte qua, dell’art. 2 del bando ““CALL FOR IDEAS FOR POSTDOCTORAL RESEARCH – TEF PROGRAMME”; e) della graduatoria definitiva dei progetti ammessi al finanziamento, allo stato non conosciuta; f) nonché per l’accertamento: del diritto del ricorrente ad essere inserito nella graduatoria e del diritto del ricorrente alla riformulazione della graduatoria, con conseguente ricollocazione in termini di posizionamento e, per la conseguente condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni resistenti alla riformulazione della graduatoria; g) con espressa riserva di proporre motivi aggiunti in seguito all’ostensione dei documenti da parte di PoliMI, nonché di proporre successiva azione di risarcimento del danno in ordine al mancato rinnovo del contratto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla fase finale di assegnazione del finanziamento nell'ambito del programma post-dottorale TEF e comunicazioni di mancato conferimento del finanziamento
Esito
Favorevole al resistente (ateneo e fondazione finanziatrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva presentato una proposta nell'ambito della Call for Ideas for Postdoctoral Research – TEF Programme, indicando la propria qualità di ricercatore a tempo determinato e la possibilità di utilizzare il finanziamento per il rinnovo del contratto. Dopo la valutazione positiva del progetto e l'inserimento tra quelli selezionati, il Politecnico gli comunicava l'esclusione perché il contratto RTDa era terminato e non era stato rinnovato, ritenendo necessaria l'affiliazione al Politecnico per l'intera durata del progetto e fin dall'avvio. Il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione del bando, dell'accordo attuativo e delle FAQ, violazione dell'art. 3 l. 241/1990, dell'art. 97 Cost., degli artt. 2 e 3 Cost., dell'art. 12 delle preleggi e dell'art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità, erroneità manifesta, perplessità, sviamento e violazione dei principi di ragionevolezza, buona fede, leale collaborazione, tutela dell'affidamento e autovincolo. In sostanza, contestava l'introduzione postuma di un requisito di ammissibilità non previsto dalla lex specialis. Le amministrazioni resistenti eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la procedura fosse riconducibile all'autonomia negoziale di soggetti pubblici e privati e non all'esercizio di poteri autoritativi.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario, senza esaminare i motivi di merito. Il riparto di giurisdizione deve essere stabilito in base alla causa petendi e alla natura intrinseca della posizione dedotta, verificando se la pubblica amministrazione abbia agito come autorità e se la controversia riguardi l'esercizio concreto di un potere. Nel caso esaminato, il programma TEF era promosso e finanziato da una fondazione di diritto privato; l'accordo attuativo tra fondazione e Politecnico era espressione dell'autonomia negoziale; TEF determinava il numero dei progetti finanziabili, le tematiche, il finanziamento e i progetti da finanziare; il Politecnico svolgeva soltanto attività di raccolta delle proposte e preselezione, con funzioni organizzative e di supporto. Inoltre, le risorse non erano pubbliche né assoggettate a destinazione pubblicistica. La procedura, pertanto, non era assimilabile a un concorso pubblico o a una procedura di evidenza pubblica e non implicava l'esercizio di potestà pubblicistiche. Il giudizio poteva essere riproposto dinanzi al giudice ordinario entro i termini e con gli effetti previsti dall'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
art. 11 c.p.a.
entro i termini e con gli effetti stabiliti dall’art. 11 c.p.a.
La declinatoria di giurisdizione consente la riproposizione del giudizio dinanzi al giudice ordinario entro i termini e con gli effetti previsti dalla norma.
art. 60 c.p.a.
La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa comunicazione alle parti nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare.
art. 3 l. 241/1990
Invocato dal ricorrente quale parametro relativo all'obbligo di motivazione, ma non esaminato nel merito per il difetto di giurisdizione.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Invocato dal ricorrente a sostegno dei doveri di buona fede e leale collaborazione, ma non esaminato nel merito.
art. 97 Cost.
Invocato dal ricorrente con riferimento ai principi di buon andamento e imparzialità, ma non esaminato nel merito.
Massime di principio
- La giurisdizione amministrativa presuppone che la pubblica amministrazione agisca come autorità e che la controversia concerna l'esercizio, anche mediato o indiretto, di un potere amministrativo; in mancanza di tale collegamento, la tutela spetta al giudice ordinario.
- Il riparto di giurisdizione deve essere determinato secondo il criterio della causa petendi, considerando la natura intrinseca della posizione dedotta e il rapporto giuridico cui si riferiscono i fatti allegati.
- Una procedura di selezione e finanziamento di progetti non rientra nella giurisdizione amministrativa quando è promossa, disciplinata e finanziata da un soggetto privato, sulla base di un accordo espressione dell'autonomia negoziale, e non comporta l'esercizio di potestà pubblicistiche.
- La partecipazione di un'università pubblica a un programma privato non è sufficiente, da sola, a radicare la giurisdizione amministrativa quando l'ateneo svolga soltanto funzioni organizzative, di supporto o di preselezione e la decisione finale spetti al soggetto privato.
- La natura privata delle risorse utilizzate e la loro destinazione al perseguimento degli scopi statutari del soggetto finanziatore costituiscono elementi rilevanti per escludere la riconducibilità della procedura all'esercizio di funzioni pubblicistiche.
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