Cassazione Penale, Sentenza n. 22034/2024 del 03/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza di convalida dell'obbligo di presentazione e del divieto di accesso agli impianti sportivi, deducendo violazione di legge per mancata valutazione da parte del giudice della pericolosità concreta della sua condotta, delle ragioni di necessità e urgenza e dell'attribuibilità degli scontri a lui contestati. La difesa sosteneva che dalle videoriprese non emergerebbe la partecipazione agli scontri, risultando solo che il ricorrente teneva in mano una bottiglia, e contestava inoltre la congruità e proporzionalità della durata quinquennale della misura.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Gip avesse svolto il controllo di legalità richiesto dalle Sezioni Unite, avendo esaminato le immagini, richiamato la memoria difensiva e motivato la valutazione circa la pericolosità concreta, l'attribuibilità della condotta (richiamando la presenza della bottiglia e il comportamento descritto nei frame), le ragioni di urgenza connesse al proseguimento dei campionati e il rischio di reiterazione. Ha inoltre ritenuto congrua la durata della misura alla luce della gravità della condotta. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Sezioni Unite, n. 44273 del 27/10/2004
Sez. U., n. 44273 del 27/10/2004, Rv. 229112
Stabilisce che il giudice, nella convalida dell'obbligo di presentazione, non può limitarsi a un controllo formale ma deve accertare la pericolosità concreta e attuale del soggetto, le ragioni di necessità e urgenza, l'attribuibilità della condotta e la congruità della durata della misura.
Sezione 3, n. 22266 del 03/02/2016
Sez. 3, n. 22266 del 03/02/2016, Rv. 267146
Conferma i principi di giudizio sulla necessità di un controllo di merito e di legalità del Gip rispetto ai presupposti dell'atto amministrativo cautelare che impone l'obbligo di presentazione.
Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6
art. 6, L. 13 dicembre 1989, n. 401
Indica le ipotesi e i presupposti per le misure di prevenzione e per le prescrizioni che possono essere imposte per evitare condotte pericolose; la Corte richiede che le condotte contestate siano riconducibili alle fattispecie previste dalla norma.
Art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'onere delle spese e la possibilità del versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione ai criteri per l'applicazione di sanzioni e oneri in caso di ricorsi infondati o inammissibili; qui la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi che giustificassero l'eccezione di colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Nelle convalide di provvedimenti amministrativi restrittivi come l'obbligo di presentazione, il giudice deve compiere un controllo di merito concreto: valutare necessità e urgenza, pericolosità attuale, attribuibilità della condotta e adeguatezza della durata della misura.
- Le videoriprese o altri elementi di prova devono fornire indizi sufficienti e motivati di partecipazione alla condotta pericolosa; se la visione è ambigua il giudice deve esplicitare perché ritiene sufficiente l'indizio per l'attribuzione.
- Il giudice deve prendere esplicita contezza e replicare alle argomentazioni difensive: la mancata considerazione delle deduzioni può costituire motivo di censura, mentre l'esame effettivo e motivato le esclude.
- La proporzionalità e la durata della misura devono essere motivate in relazione alla gravità della condotta e alla personalità del soggetto; misure di lunga durata richiedono adeguata giustificazione.
- In sede di impugnazione in Cassazione, se il giudice di merito ha esaminato i fatti, le prove e la memoria difensiva e ha motivato le sue conclusioni secondo i principi di diritto, il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
- Chi propone ricorso deve valutare la fondatezza delle censure sostanziali; l'inammissibilità comporta oneri economici, compresa la sanzione alla Cassa delle ammende quando previsto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22012/2024 del 03/06/2024
- Sentenza penale · 3 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22013/2024 del 03/06/2024
- Sentenza penale · 3 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22015/2024 del 03/06/2024
- Sentenza penale · 3 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22016/2024 del 03/06/2024
- Sentenza penale · 3 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22017/2024 del 03/06/2024
- Sentenza penale · 3 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22018/2024 del 03/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →