Ordinanza n. 232/2026 - Roma, Sezione 4B
per l''annullamento - della Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) per la Provincia di Catanzaro valida per l''anno scolastico 2023/2024, nella parte in cui dispone l''inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all''insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all''estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell''Istruzione e del Merito; - del Decreto Ministeriale 15 giugno 2023 n. 119, avente ad oggetto: “Procedura straordinaria in attuazione dell''articolo 5, commi da 5 a 17, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44”, nella parte in cui prevede l''inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all''insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all''estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell''Istruzione e del Merito, e ne inibisce l''accesso al ruolo (anche mediante la c.d. “call veloce” di cui dell''articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159), e segnatamente all''art. 2, comma 2, laddove dispone “La presente procedura non si applica a coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno con riserva di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all''estero”; - della Circolare Ministeriale 19 luglio 2023 prot. n. 43440 che detta istruzioni operative sulla formazione delle GPS per l''Anno Scolastico 2023/2024, e segnatamente al punto 2 nella parte in cui è scritto “coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o nel relativo elenco aggiuntivo con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione, ovvero di specializzazione sul sostegno, conseguito all''estero sono inclusi in un secondo elenco aggiuntivo”; - dell''Avviso del Ministero dell''Istruzione e del Merito prot. 44017 del 20 luglio 2023 di apertura delle funzioni telematiche per la c.d. Call veloce per l''anno scolastico 2023-2024, nella parte in cui preclude ai ricorrenti la presentazione delle istanze di partecipazione alle immissioni in ruolo; - di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, ivi compreso, per quanto di ragione, il precedente D.M. 6 maggio 2022 n. 112 che disciplina la formazione e l''utilizzo delle GPS per il biennio 2022 – 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria provinciale per le supplenze della Provincia di Catanzaro per l’anno scolastico 2023/2024, nonché gli atti ministeriali e le istruzioni operative che collocano in fasce aggiuntive i titolari di abilitazione o specializzazione conseguita all’estero in attesa di riconoscimento e precludono loro l’accesso alle immissioni in ruolo mediante call veloce
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la graduatoria provinciale per le supplenze e gli atti ministeriali concernenti la procedura straordinaria e la formazione delle GPS, contestando la disciplina nella parte in cui prevede l’inserimento in fasce aggiuntive dei docenti muniti di abilitazione all’insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all’estero e non ancora riconosciuta dal Ministero, impedendo loro l’accesso al ruolo, anche mediante la cosiddetta call veloce. Nel ricorso introduttivo è stata chiesta l’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, in ragione dell’elevato numero dei controinteressati e delle prevedibili difficoltà di reperimento dei loro indirizzi.
La decisione
Il TAR ha disposto l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami nei confronti di tutti i controinteressati. L’integrazione dovrà avvenire mediante pubblicazione, sui siti istituzionali del Ministero e degli Uffici Scolastici Regionali interessati, di un sunto del ricorso, degli atti impugnati e dell’elenco dei controinteressati. La pubblicazione deve essere richiesta ed eseguita entro il termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza; la prova della pubblicazione deve essere depositata entro i successivi 10 giorni. Il mancato rispetto del termine è espressamente sanzionato con l’improcedibilità del ricorso. L’ordinanza non decide nel merito la legittimità degli atti impugnati.
Norme richiamate
art. 27, comma 2, c.p.a.
Consente, nel contesto della pluralità di parti, l’integrazione del contraddittorio secondo modalità idonee a garantire la partecipazione dei soggetti interessati.
art. 49 c.p.a.
Costituisce la base normativa per disporre l’integrazione del contraddittorio, anche mediante notificazione per pubblici proclami quando il numero dei controinteressati e le difficoltà pratiche lo rendano necessario.
Massime di principio
- Quando il numero dei controinteressati è elevato e il reperimento dei loro indirizzi presenta prevedibili difficoltà, il giudice amministrativo può autorizzare l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.
- L’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può essere attuata mediante la pubblicazione sui siti istituzionali dell’amministrazione di un sunto del ricorso, degli atti impugnati e dell’elenco dei controinteressati.
- Il giudice può fissare un termine perentorio per l’esecuzione della pubblicazione e un distinto termine per il deposito della prova dell’avvenuto adempimento, prevedendo che l’inosservanza del primo comporti l’improcedibilità del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 30 gen 2026Ordinanza n. 92/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 30 gen 2026Ordinanza n. 93/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 30 gen 2026Ordinanza n. 94/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 30 gen 2026Ordinanza n. 95/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 30 gen 2026Ordinanza n. 96/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 30 gen 2026Ordinanza n. 97/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →