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Ordinanza

Ordinanza n. 232/2026 - Roma, Sezione 4B

per l''annullamento - della Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) per la Provincia di Catanzaro valida per l''anno scolastico 2023/2024, nella parte in cui dispone l''inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all''insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all''estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell''Istruzione e del Merito; - del Decreto Ministeriale 15 giugno 2023 n. 119, avente ad oggetto: “Procedura straordinaria in attuazione dell''articolo 5, commi da 5 a 17, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44”, nella parte in cui prevede l''inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all''insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all''estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell''Istruzione e del Merito, e ne inibisce l''accesso al ruolo (anche mediante la c.d. “call veloce” di cui dell''articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159), e segnatamente all''art. 2, comma 2, laddove dispone “La presente procedura non si applica a coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno con riserva di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all''estero”; - della Circolare Ministeriale 19 luglio 2023 prot. n. 43440 che detta istruzioni operative sulla formazione delle GPS per l''Anno Scolastico 2023/2024, e segnatamente al punto 2 nella parte in cui è scritto “coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o nel relativo elenco aggiuntivo con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione, ovvero di specializzazione sul sostegno, conseguito all''estero sono inclusi in un secondo elenco aggiuntivo”; - dell''Avviso del Ministero dell''Istruzione e del Merito prot. 44017 del 20 luglio 2023 di apertura delle funzioni telematiche per la c.d. Call veloce per l''anno scolastico 2023-2024, nella parte in cui preclude ai ricorrenti la presentazione delle istanze di partecipazione alle immissioni in ruolo; - di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, ivi compreso, per quanto di ragione, il precedente D.M. 6 maggio 2022 n. 112 che disciplina la formazione e l''utilizzo delle GPS per il biennio 2022 – 2024;

Giustizia amministrativa202311351

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria provinciale per le supplenze della Provincia di Catanzaro per l’anno scolastico 2023/2024, nonché gli atti ministeriali e le istruzioni operative che collocano in fasce aggiuntive i titolari di abilitazione o specializzazione conseguita all’estero in attesa di riconoscimento e precludono loro l’accesso alle immissioni in ruolo mediante call veloce

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la graduatoria provinciale per le supplenze e gli atti ministeriali concernenti la procedura straordinaria e la formazione delle GPS, contestando la disciplina nella parte in cui prevede l’inserimento in fasce aggiuntive dei docenti muniti di abilitazione all’insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all’estero e non ancora riconosciuta dal Ministero, impedendo loro l’accesso al ruolo, anche mediante la cosiddetta call veloce. Nel ricorso introduttivo è stata chiesta l’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, in ragione dell’elevato numero dei controinteressati e delle prevedibili difficoltà di reperimento dei loro indirizzi.

La decisione

Il TAR ha disposto l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami nei confronti di tutti i controinteressati. L’integrazione dovrà avvenire mediante pubblicazione, sui siti istituzionali del Ministero e degli Uffici Scolastici Regionali interessati, di un sunto del ricorso, degli atti impugnati e dell’elenco dei controinteressati. La pubblicazione deve essere richiesta ed eseguita entro il termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza; la prova della pubblicazione deve essere depositata entro i successivi 10 giorni. Il mancato rispetto del termine è espressamente sanzionato con l’improcedibilità del ricorso. L’ordinanza non decide nel merito la legittimità degli atti impugnati.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    Consente, nel contesto della pluralità di parti, l’integrazione del contraddittorio secondo modalità idonee a garantire la partecipazione dei soggetti interessati.

  • art. 49 c.p.a.

    Costituisce la base normativa per disporre l’integrazione del contraddittorio, anche mediante notificazione per pubblici proclami quando il numero dei controinteressati e le difficoltà pratiche lo rendano necessario.

Massime di principio

  • Quando il numero dei controinteressati è elevato e il reperimento dei loro indirizzi presenta prevedibili difficoltà, il giudice amministrativo può autorizzare l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.
  • L’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può essere attuata mediante la pubblicazione sui siti istituzionali dell’amministrazione di un sunto del ricorso, degli atti impugnati e dell’elenco dei controinteressati.
  • Il giudice può fissare un termine perentorio per l’esecuzione della pubblicazione e un distinto termine per il deposito della prova dell’avvenuto adempimento, prevedendo che l’inosservanza del primo comporti l’improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzo

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