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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05808/2026 del 14/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una struttura sanitaria privata accreditata aveva erogato prestazioni specialistiche nell’anno 2006 in regime di extrabudget e aveva già promosso in precedenza un giudizio monitorio per il medesimo credito, ottenendo solo un riconoscimento parziale all’esito dell’opposizione dell’azienda sanitaria. Dopo quel giudizio, la stessa struttura ha introdotto una nuova causa chiedendo, in via principale, il risarcimento del danno per asserita violazione, da parte della pubblica amministrazione, degli obblighi di correttezza e buona fede e, in subordine, l’indebito arricchimento per le utilità economiche tratte dall’ente dalle prestazioni rese. In cassazione ha dedotto: 1) violazione degli artt. 112 c.p.c., 2909 c.c., 1175 e 1176 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente sovrapposto la nuova domanda a quella del precedente giudizio, ritenendo identici petitum e causa petendi solo perché riferiti allo stesso importo; 2) violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c., lamentando che fosse stato escluso l’indebito arricchimento per difetto di sussidiarietà, mentre le azioni sarebbero state diverse e l’amministrazione avrebbe comunque tratto un vantaggio patrimoniale dalle prestazioni; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su un motivo di appello relativo all’inesistenza di una valida rinuncia alla domanda principale e per l’asserita reiterazione di un vizio già rilevato in primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d’appello avesse logicamente accertato la coincidenza integrale del credito azionato nel secondo giudizio con quello già fatto valere nel precedente procedimento, perché riferito alle medesime prestazioni extrabudget del 2006, già parzialmente riconosciute in sede monitoria. Di conseguenza, i motivi di ricorso sono stati considerati una censura in fatto e in diritto diretta a contestare l’interpretazione della domanda e la ricostruzione della vicenda compiuta dal giudice di merito, attività non sindacabile nei termini prospettati in cassazione. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui l’azione di arricchimento senza causa non può essere utilizzata per eludere un giudicato sfavorevole formatosi su una pretesa avente il medesimo contenuto sostanziale. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento della somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non può essere usata per censurare l’interpretazione della domanda compiuta dal giudice di merito; tale operazione è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale nei casi consentiti.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato formatosi sul precedente giudizio preclude la riproposizione di una domanda avente il medesimo contenuto sostanziale, anche se formalmente qualificata in modo diverso.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato come norma sugli obblighi di correttezza, ma la Corte non ha accolto la tesi della ricorrente circa la configurabilità di un autonomo inadempimento distinto dalla pretesa già giudicata.

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato insieme agli obblighi di correttezza e diligenza, senza che la Corte ravvisasse un autonomo titolo di responsabilità idoneo a superare la preclusione da giudicato.

  • art. 2041 c.c.

    L’azione di indebito arricchimento è esperibile solo in via sussidiaria e non può essere utilizzata per ottenere ciò che è già stato chiesto e sostanzialmente deciso in un precedente giudizio.

  • art. 2042 c.c.

    La sussidiarietà dell’azione di arricchimento impedisce il suo impiego quando la pretesa sia sostanzialmente coincidente con un’azione già definita con giudicato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura di violazione di legge non può essere impiegata per contestare la ricostruzione fattuale e l’interpretazione della domanda operate dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Non è il corretto veicolo per sindacare l’interpretazione della domanda o lamentare un preteso errore di qualificazione sostanziale della pretesa.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È il solo ambito entro cui, in casi consentiti, può essere criticata la ricostruzione della domanda o della sua estensione effettuata dal giudice di merito.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma ulteriore per responsabilità processuale aggravata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L’interpretazione della domanda giudiziale e la qualificazione del suo contenuto sostanziale appartengono al giudice di merito e non possono essere censurate in cassazione come violazione dell’art. 112 c.p.c., salvo i limiti del vizio motivazionale consentito.
  • Quando due azioni riguardano lo stesso credito e le stesse prestazioni, la diversa qualificazione formale della domanda non impedisce di ravvisare identità di petitum e causa petendi se il contenuto sostanziale della pretesa è il medesimo.
  • Il giudicato formatosi su una pretesa sostanzialmente identica impedisce di introdurre una nuova azione, anche se proposta sotto il profilo del risarcimento del danno o dell’indebito arricchimento.
  • L’azione di arricchimento senza causa è esperibile solo in via sussidiaria e non può essere usata per aggirare gli effetti preclusivi di un precedente giudicato sfavorevole.
  • In cassazione, le doglianze formulate come violazione di legge non possono risolversi in una richiesta di nuova valutazione del fatto o della struttura della domanda compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniArricchimento senza causa
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezzaArricchimento senza causa

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