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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2778/2022 del 24/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Coppola Silvia ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli che ha mantenuto il sequestro, in tutto o in parte, sulla quota del 50% dell'immobile di San Giorgio a Cremano e sulla quota della societa New Service SRL. Ha dedotto errata applicazione degli artt. 321 e 275 c.p.p., vizio di motivazione per mancanza, contraddittorieta e manifesta illogicita, violazione dei principi di proporzionalita, adeguatezza e gradualita delle misure reali; ha sostenuto che i documenti prodotti dalla difesa dimostravano la liceita delle provviste utilizzate per l'acquisto e che il capitale di 500.000 euro indicato non era materialmente versato, nonche che la sua immediata dimissione da amministratrice escludeva il periculum in mora e la possibilita di reiterazione del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericita intrinseca ed estrinseca e, in parte, perche alcune censure di motivazione non sono deducibili in cassazione ai sensi dell'art. 325 c.p.p. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito una motivazione ampia e articolata: ha valutato la sproporzione reddituale, la formale intestazione dell'immobile rispetto alla disponibilita materiale del padre, il ruolo della New Service come strumento utilizzato per reimpiego e riciclaggio, e l'esistenza di capitali versati per 500.000 euro secondo le indagini. Per tali ragioni il sequestro e la misura cautelare reale sono stati ritenuti giustificati. Conseguentemente la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla ricorrente come argomento sull'erronea applicazione nella decisione di riesame relativa al sequestro preventivo; la Corte non ha ritenuto fondata la censura d'errata applicazione alla luce della motivazione del Tribunale

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Norma evocata in relazione alla disciplina delle misure reali; la Corte non ha accolto la doglianza sulla sua applicazione, confermando la validita della valutazione del Tribunale sul periculum e sulla funzione impeditiva del sequestro

  • art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

    Stabilisce i limiti del ricorso per cassazione contro provvedimenti di sequestro: sono ammissibili soltanto censure per violazione di legge quali la mancanza assoluta o la motivazione meramente apparente; la Corte ha richiamato tale limite per respingere molte delle doglianze della ricorrente

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma applicata per disporre le conseguenze dell'inammissibilita del ricorso, ivi incluse le spese e la condanna alla cassa delle ammende in caso di colpa nella proposizione del ricorso

  • art. 12-sexies ora art. 240-bis cod. pen.

    Norma penale che rende i beni suscettibili di confisca obbligatoria in presenza di reati cd. spia; il Tribunale l'ha richiamata per giustificare il sequestro dell'immobile collegato a fatti di tipo mafioso e autoriciclaggio

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante richiamata nel provvedimento come circostanza che intensifica la gravita dei reati associativi e dei connessi trasferimenti illeciti di valori, rafforzando la rilevanza ai fini del sequestro e della confisca

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 convertito dalla legge 176/2020

    Disposizione processuale che ha permesso la trattazione del ricorso senza l'intervento in udienza delle parti con conclusioni scritte; applicata nella trattazione della causa

Massime di principio

  • In cassazione contro provvedimenti di sequestro reale sono ammissibili principalmente censure per violazione di legge quali la mancanza assoluta o la motivazione meramente apparente; le critiche di illogicita manifesta o contraddittorieta devono essere dettagliate e, in parte, sono rimesse al motivo specifico di cui all'art. 606 lett. e) se proponibili
  • Per misure cautelari reali il giudice deve valutare proporzionalita, adeguatezza e gradualita, ma l'omesso esame di elementi può costituire motivo di cassazione solo se riguarda punti decisivi e decisivi per la scelta di sequestrare
  • La qualita di bene strumentale al reato o la sua suscettibilità di confisca obbligatoria legata a reati cd. spia giustifica il sequestro anche quando l'intestazione formale è di terzi, se emerge una disponibilita materiale o una funzione dell'ente societario nell'attivita illecita
  • La mera produzione di documenti attestanti provviste lecite può non essere decisiva se il giudice ritiene dubbia l'autenticità o insufficienti gli elementi; per contrastare efficacemente tali rilievi è opportuno chiedere specifici accertamenti o disconoscimenti documentali ove necessari
  • Le dimissioni da cariche societarie dopo l'esecuzione di misure non escludono automaticamente il periculum in mora se il bene e la struttura societaria sono già stati utilizzati come strumenti dell'attivita illecita
  • Chi propone ricorso in cassazione deve specificare con precisione le censure e ancorarle a norme o a punti decisivi della motivazione per evitare l'inammissibilita per genericita

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