Cassazione Penale, Ordinanza n. 34284/2026 del 23/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato era stato condannato dal G.U.P. per illecita utilizzazione di carta di pagamento e furto aggravato; la Corte d'appello di Genova, con sentenza del 16 giugno 2026, aveva confermato la condanna. L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione. Il testo non espone specifiche censure di merito: la Corte ha rilevato che il ricorso personale è inammissibile, poiché, ai sensi dell'art. 613 c.p.p., il ricorso per cassazione deve essere presentato tramite un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. È stata inoltre respinta l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 c.p.p. per asserita violazione degli artt. 24 e 111, comma 7, Cost. e dell'art. 6 CEDU.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, proposto personalmente dall'imputato in violazione dell'art. 613 c.p.p. Ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale, richiamando il principio per cui rientra nella discrezionalità legislativa richiedere la rappresentanza tecnica per il ricorso per cassazione, senza che ciò limiti le facoltà difensive. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, somma determinata equitativamente in considerazione dei profili di colpa emergenti dal ricorso.
Norme richiamate
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Ciò posto il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017-, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta dall’imputato personalmente.
La disposizione consente la trattazione de plano del ricorso quando ricorre una causa di inammissibilità quale la proposizione personale da parte dell'imputato.
art. 613 c.p.p.
Ed infatti va rammentato che ai sensi della disciplina dettata dall’art. 613 cod. proc. pen. il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto attraverso il ministero di difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.
Il ricorso per cassazione deve essere proposto tramite un difensore abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; la sua proposizione personale da parte dell'imputato ne comporta l'inammissibilità.
art. 24 Cost.
Né ha fondamento l’eccezione di illegittimità costituzionale posto che è stato già affermato come (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 Rv. 272011 - 01) è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive.
L'obbligo di assistenza tecnica nel ricorso per cassazione non viola il diritto di difesa: la scelta di richiedere la rappresentanza tecnica rientra nella discrezionalità del legislatore e non limita le facoltà difensive.
art. 111, comma 7, Cost.
Né ha fondamento l’eccezione di illegittimità costituzionale posto che è stato già affermato come (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 Rv. 272011 - 01) è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive.
La previsione della rappresentanza tecnica per il ricorso per cassazione è compatibile con la garanzia costituzionale richiamata, poiché costituisce una scelta discrezionale del legislatore che non limita le facoltà difensive.
art. 6 CEDU
Né ha fondamento l’eccezione di illegittimità costituzionale posto che è stato già affermato come (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 Rv. 272011 - 01) è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive.
La Corte esclude che la regola della rappresentanza tecnica nel ricorso per cassazione, rientrando nella discrezionalità legislativa e non limitando le facoltà difensive, determini la violazione convenzionale dedotta.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, in presenza dei profili di colpa valutati dalla Corte, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui determinata in 3.000 euro.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione dell'imputato deve essere proposto tramite un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori; il ricorso presentato personalmente è inammissibile.
- L'obbligo di rappresentanza tecnica per le impugnazioni in cassazione rientra nella discrezionalità del legislatore e non comporta, di per sé, una limitazione delle facoltà difensive né la violazione dei parametri costituzionali e convenzionali richiamati nella decisione.
- Dichiarato inammissibile il ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali; la somma dovuta alla Cassa delle ammende è determinata equitativamente tenendo conto dei profili di colpa emergenti dal ricorso.
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