Corte di giustizia, Ordinanza C-3/22
Order of the Court (Eighth Chamber) of 27 June 2022. — Equinoccio-Compañía de Comercio Exterior, SL v European Commission. — Appeal – Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Article 263 TFEU – Acts which may be the subject of an action before the EU Courts – Pre-accession assistance – Legal situation forming part of contractual relationships governed by the national law designated by the contracting parties – National public procurement – Letter from the European Commission concerning the enforcement of a bank guarantee requested by the national contracting authority. — Case C-3/22 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha confermato l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione sull’azione di annullamento proposta contro la lettera della Commissione relativa all’escussione di una garanzia bancaria in un contratto IPA. La misura contestata è stata qualificata come inscindibile dal rapporto contrattuale regolato dal diritto turco e non come atto amministrativo adottato nell’esercizio di pubblici poteri. Di conseguenza, il ricorso ex articolo 263 TFUE è stato escluso e l’appello è stato respinto come manifestamente infondato.
Impugnazione di un’ordinanza che ha dichiarato irricevibile per difetto di giurisdizione il ricorso contro la lettera della Commissione relativa all’escussione di una garanzia bancaria in un contratto IPA soggetto a diritto turco.
La questione giuridica
Se la lettera della Commissione con cui si comunica l’intenzione di far controfirmare all’EU Delegation in Turchia l’escussione di una garanzia bancaria richiesta dall’autorità contraente turca costituisca un atto impugnabile ex articolo 263 TFUE, ossia un atto produttivo di effetti giuridici vincolanti riconducibili all’esercizio di pubblici poteri, oppure un elemento inscindibile di un rapporto contrattuale regolato dal diritto turco; inoltre, se il rifiuto di giurisdizione del Tribunale e la conseguente esclusione dell’azione diretta violino il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.
Principio di diritto
La Corte ribadisce che un atto dell’Unione è impugnabile ex articolo 263 TFUE solo se produce effetti giuridici vincolanti autonomi, derivanti dall’esercizio di pubblici poteri; quando, invece, l’intervento della Commissione è disciplinato esclusivamente dalle clausole di un contratto soggetto a un diritto nazionale scelto dalle parti e rimane inscindibile dal rapporto contrattuale, manca la giurisdizione del giudice dell’Unione. In tale caso, la tutela giurisdizionale effettiva non è compromessa se il contratto devolve le controversie ai giudici nazionali competenti secondo il diritto applicabile. L’appello è dunque respinto come manifestamente infondato.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 288 TFUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Regolamento (CE) n. 1085/2006
Escussione di una garanzia bancaria in un contratto IPA e impugnabilità della lettera della Commissione
Si tratta di un ricorso per impugnazione avverso un’ordinanza del Tribunale che aveva respinto, per difetto di giurisdizione, un ricorso di annullamento diretto contro una lettera della Commissione relativa alla controfirma dell’escussione di una garanzia bancaria richiesta dall’autorità contraente turca in un contratto finanziato nell’ambito dello strumento di assistenza preadesione (IPA).
Fatti e procedimento principale
La società ricorrente, Equinoccio-Compañía de Comercio Exterior SL, aveva partecipato a un appalto relativo a assistenza tecnica in Turchia, aggiudicato a un consorzio da essa coordinato. Il contratto prevedeva che le controversie fossero devolute in via esclusiva ai giudici di Ankara e che si applicasse solo il diritto turco. In base alle condizioni contrattuali, il consorzio prestò una garanzia bancaria che, per essere escussa dall’autorità contraente, doveva essere controfirmata dal capo della delegazione UE in Turchia o da un suo sostituto.
Dopo la sospensione e la successiva risoluzione del contratto da parte dell’autorità turca, quest’ultima chiese l’escussione della garanzia. Con lettera del 5 novembre 2020, la Commissione comunicò che la delegazione UE sarebbe stata istruita a procedere alla controfirma della richiesta di escussione.
Ricorso dinanzi al Tribunale
La società propose ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE contro la lettera della Commissione. La Commissione eccepì l’irricevibilità e il difetto di giurisdizione ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale. Il Tribunale accolse l’eccezione, ritenendo che l’atto impugnato non fosse un atto amministrativo ai sensi dell’articolo 288 TFUE, ma un elemento inscindibile del rapporto contrattuale disciplinato dal diritto turco.
Motivi dell’appello
Nel ricorso per cassazione la società deduceva, in sostanza:
- errore di diritto nel ritenere che la Commissione non avesse agito nell’esercizio di pubblici poteri;
- violazione dell’articolo 263 TFUE e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, poiché la misura sarebbe stata comunque idonea a produrre effetti giuridici sulla sua posizione;
- errore nella ricostruzione del ruolo della Commissione nell’approvazione e nell’esecuzione della garanzia bancaria.
Ragionamento della Corte
La Corte richiama il principio secondo cui un’azione di annullamento è ammissibile contro un atto dell’Unione solo se esso mira a produrre effetti giuridici vincolanti che esulano dal rapporto contrattuale e derivano dall’esercizio di prerogative pubbliche dell’istituzione. Viceversa, quando la posizione giuridica del ricorrente rientra in un rapporto contrattuale la cui disciplina è affidata al diritto nazionale scelto dalle parti, il giudice dell’Unione non è competente.
Applicando tale criterio, la Corte osserva che:
- la misura contestata si fondava sulle clausole contrattuali che disciplinavano la garanzia bancaria e la sua controfirma;
- la Commissione non aveva adottato una decisione autonoma nell’esercizio di poteri pubblici, ma aveva agito nell’ambito di un rapporto di diritto privato collegato al contratto;
- la circostanza che il progetto rientrasse nell’IPA non mutava la natura nazionale del contratto e del rapporto con l’autorità contraente turca;
- la valutazione sulla sussistenza delle condizioni per l’escussione era stata effettuata dalle autorità turche su richiesta della Commissione, non dalla Commissione stessa.
Quanto alla tutela giurisdizionale effettiva, la Corte ribadisce che l’articolo 47 della Carta non consente di derogare ai requisiti di ammissibilità fissati dai Trattati. Non vi è violazione del diritto di difesa quando il contratto prevede la competenza esclusiva dei giudici di Ankara e l’applicazione del diritto turco; inoltre, né il contratto né la garanzia attribuivano competenza al giudice dell’Unione.
Decisione e dispositivo
La Corte respinge l’appello come manifestamente infondato e conferma la condanna della ricorrente a sopportare le proprie spese, poiché il ricorso non era stato ancora notificato alla Commissione e quest’ultima non aveva quindi sostenuto costi.
Principi affermati
La pronuncia conferma che, nei contratti connessi all’assistenza preadesione e regolati da un diritto nazionale scelto dalle parti, la mera partecipazione della Commissione all’esecuzione di una garanzia bancaria non trasforma l’atto in un provvedimento impugnabile ex articolo 263 TFUE, se la misura resta inseparabile dal contratto e non esprime un esercizio autonomo di pubblici poteri. La tutela giurisdizionale va ricercata davanti ai giudici indicati dal contratto e dalla legge applicabile.
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