Corte di giustizia, Ordinanza C-728/21
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 28 giugno 2022. — OF contro Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Irregolarità relative al diritto dell’Unione – Azioni giudiziarie – Termine di prescrizione – Interruzione – Atto di natura istruttoria o volto a perseguire un’irregolarità – Nozione – Relazione di controllo recante accertamento di un’irregolarità. — Causa C-728/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, con ordinanza motivata, ha chiarito che il termine di prescrizione quadriennale per il recupero di somme indebitamente percepite può essere interrotto da una relazione di controllo in loco. Non è necessario che l’atto indichi espressamente l’avvio di un procedimento sanzionatorio o di recupero. È però indispensabile che la relazione individui con precisione sufficiente le operazioni oggetto dei sospetti di irregolarità.
Prescrizione delle azioni per il recupero di un indebito: una relazione di controllo in loco può interrompere il termine ex regolamento n. 2988/95 se identifica con precisione sufficiente le operazioni sospette.
La questione giuridica
Se una relazione di controllo in loco prevista dall’articolo 54 del regolamento n. 1122/2009, che si limiti ad accertare l’esistenza di un’irregolarità senza esprimere l’intenzione di avviare un procedimento, costituisca un atto di natura istruttoria o volto a perseguire l’irregolarità ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2988/95, con effetto interruttivo della prescrizione.
Principio di diritto
Una relazione di controllo in loco può interrompere la prescrizione delle azioni giudiziarie ex articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2988/95 anche se si limita ad accertare un’irregolarità e non manifesta l’intenzione di avviare un procedimento, purché delimiti con sufficiente precisione le operazioni su cui si concentrano i sospetti di irregolarità; in tal caso essa costituisce un atto istruttorio o volto a perseguire l’irregolarità.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95
- Articolo 1, paragrafo 1, regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95
- Articolo 3, paragrafo 1, regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95
- Regolamento (CE) n. 1122/2009
- Articolo 54, regolamento (CE) n. 1122/2009
- Regolamento di procedura della Corte, articolo 99
Prescrizione e interruzione per effetto di una relazione di controllo in loco
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Supremo Tribunal Administrativo portoghese nell’ambito di una controversia tra un agricoltore, OF, e l’autorità nazionale di gestione e recupero dei fondi agricoli, IFAP, relativa alla restituzione di un premio per ovini e caprini indebitamente percepito. La Corte è intervenuta con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura, ritenendo la soluzione desumibile dalla giurisprudenza esistente.
Fatti e procedimento principale
OF aveva ricevuto nel 2010 un premio per ovini e caprini. Nel luglio 2011 l’IFAP aveva effettuato un controllo in loco presso l’azienda agricola e aveva notificato una relazione di controllo che rilevava l’impossibilità di un controllo retroattivo per mancanza del registro dei capi e degli spostamenti relativi al 2010. Solo nel 2015 l’IFAP aveva comunicato che il premio era stato percepito indebitamente e aveva adottato una decisione di recupero.
In primo grado il ricorso di OF era stato accolto, perché il tribunale aveva ritenuto prescritto il diritto di recupero, escludendo che la relazione di controllo avesse interrotto il termine di prescrizione di quattro anni previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95. In appello, invece, il Tribunal Central Administrativo Sul aveva ritenuto che il termine fosse stato interrotto sia dalla notifica della relazione di controllo del 2011 sia dalla lettera del 2015, e quindi che il recupero non fosse prescritto.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza se una relazione di controllo in loco, prevista dall’articolo 54 del regolamento n. 1122/2009, che si limiti a constatare un’irregolarità senza esprimere l’intenzione di istruire o instaurare un procedimento, possa comunque essere qualificata come atto istruttorio o volto a perseguire l’irregolarità ai fini dell’interruzione della prescrizione ex articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2988/95.
Normativa rilevante
La Corte ha richiamato in particolare:
- l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95, che istituisce una normativa generale sulle misure e sanzioni amministrative relative a irregolarità del diritto dell’Unione;
- l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95, che fissa il termine di prescrizione di quattro anni e ne disciplina l’interruzione;
- l’articolo 54 del regolamento n. 1122/2009, che impone la redazione di una relazione di controllo in loco con specifici contenuti, tra cui i criteri oggetto del controllo, la natura e la portata delle verifiche, i risultati e le infrazioni riscontrate.
Ragionamento della Corte
La Corte ha ricordato che la funzione della prescrizione è garantire la certezza del diritto e che tale funzione verrebbe compromessa se il termine potesse essere interrotto da qualsiasi controllo generico non riferito a sospetti di irregolarità su operazioni sufficientemente determinate.
Tuttavia, secondo la giurisprudenza richiamata, un atto può interrompere la prescrizione quando:
- è portato a conoscenza dell’interessato;
- ha natura istruttoria o è volto a perseguire l’irregolarità;
- individua con sufficiente precisione le operazioni sulle quali si concentrano i sospetti.
La Corte ha precisato che non è necessario che l’atto menzioni espressamente la possibilità di una sanzione o di una misura amministrativa particolare. È invece decisivo che esso delinei con sufficiente precisione le operazioni oggetto di sospetto. In tale prospettiva, una relazione di controllo che soddisfi i requisiti dell’articolo 54 del regolamento n. 1122/2009, descrivendo verifiche, risultati e infrazioni riscontrate, delinea in ogni caso con sufficiente precisione le operazioni interessate dai sospetti di irregolarità.
Decisione
La Corte ha dichiarato che l’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2988/95 dev’essere interpretato nel senso che una relazione di controllo in loco che si limiti a riportare l’esistenza di un’irregolarità, senza esprimere l’intenzione di istruire o instaurare un procedimento, può comunque costituire un atto idoneo a interrompere la prescrizione se circoscrive con sufficiente precisione le operazioni oggetto dei sospetti.
Principio pratico per gli operatori
Ai fini del recupero di aiuti o premi agricoli indebitamente percepiti, la semplice notifica di una relazione di controllo può avere effetto interruttivo della prescrizione. Per le amministrazioni, è quindi essenziale che la relazione identifichi chiaramente le operazioni controllate e le infrazioni rilevate; per i beneficiari, la contestazione della prescrizione richiede di verificare non solo la data dell’atto, ma anche il grado di precisione con cui esso individua l’irregolarità.
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