Tribunale, Sentenza T-641/20
Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 29 June 2022. — Leonine Distribution GmbH v European Commission. — Culture – Creative Europe Programme (2014 to 2020) – MEDIA sub-programme – Call for Proposals EACEA/05/2018 – Decision of the EACEA rejecting the applicant’s application on the ground of failure to comply with the eligibility conditions – Commission decision dismissing the administrative appeal relating to the EACEA’s decision – Concept of ‘European company’ – Grant open only to applicants owned, directly or by majority participation, by nationals of EU Member States or by nationals of other European countries participating in the sub-programme – Errors of assessment – Failure to examine the documents annexed to the proposal – Proportionality. — Case T-641/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di Leonine Distribution GmbH contro la decisione della Commissione che aveva confermato l’inammissibilità della domanda di sovvenzione MEDIA. La società non ha dimostrato che il suo capitale fosse, direttamente o indirettamente, detenuto da cittadini di Stati UE o di altri Paesi partecipanti al sub-programma, come richiesto dalla call for proposals. Il Tribunale chiarisce che il concetto di "European company" riguarda l’assetto proprietario, non la sola attività svolta o la destinazione dei fondi, e ritiene infondati anche i motivi su difetto di esame e proporzionalità.
Requisiti di ammissibilità per il finanziamento MEDIA: interpretazione del concetto di "European company" e legittimità del rigetto della domanda per assetto proprietario non conforme
La questione giuridica
Se, ai fini della call for proposals EACEA/05/2018 del sub-programma MEDIA, il concetto di "European company" debba essere interpretato nel senso che la società candidata deve essere posseduta, direttamente o tramite partecipazione di maggioranza, da persone fisiche cittadine di Stati membri UE o di altri Paesi europei partecipanti, e se la Commissione abbia correttamente applicato tale requisito negando il finanziamento in presenza di una catena partecipativa riconducibile a soggetti extraeuropei; inoltre, se vi siano stati errore di esame dei documenti, errore di valutazione e violazione del principio di proporzionalità.
Principio di diritto
Ai fini della call MEDIA, una "European company" è una società registrata in uno degli Stati membri UE o negli altri Paesi europei partecipanti al sub-programma e posseduta, direttamente o indirettamente tramite una o più società interposte, da uno o più cittadini di tali Stati o Paesi; non è sufficiente che la società sia operativa in Europa o che impieghi i fondi per finalità culturalmente coerenti. La Commissione può quindi negare il finanziamento quando la struttura proprietaria non consente di accertare che la maggioranza del capitale sia in ultima analisi detenuta da soggetti aventi la cittadinanza richiesta, e il rigetto non viola il principio di proporzionalità né è viziato da mancata valutazione di elementi irrilevanti.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 22 del regolamento (CE) n. 58/2003
- Regolamento (UE) n. 1295/2013
- Articoli 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 22 del regolamento (UE) n. 1295/2013
- Direttiva 2010/13/UE
- Regolamento (CE) n. 139/2004
- Articolo 5, paragrafo 4, TUE
- Protocollo n. 2 sui principi di sussidiarietà e proporzionalità
- Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
Requisiti di ammissibilità per il finanziamento MEDIA: interpretazione del concetto di "European company" e legittimità del rigetto della domanda per assetto proprietario non conforme
Il Tribunale dell’Unione europea, nella causa T-641/20, decide sul ricorso di annullamento proposto da Leonine Distribution GmbH avverso la decisione della Commissione che aveva confermato il rigetto della domanda di sovvenzione presentata nell’ambito del programma Creative Europe, sub-programma MEDIA, call for proposals EACEA/05/2018. La controversia riguarda in particolare il significato del requisito di eleggibilità relativo alla qualifica di "European company" e la sua applicazione alla struttura proprietaria dell’impresa ricorrente.
Fatti e procedimento
Leonine Distribution GmbH, società di diritto tedesco attiva nella distribuzione cinematografica, aveva presentato domanda di finanziamento per il sostegno alla distribuzione di film non nazionali. Inizialmente l’EACEA aveva selezionato la domanda, ma successivamente, a seguito di informazioni sulla modifica dell’assetto azionario, aveva ritenuto la società non eleggibile perché, secondo la catena partecipativa, il controllo ultimo era riconducibile a un fondo estero e poi a una società statunitense. Dopo il riesame amministrativo e il ricorso amministrativo ex articolo 22, paragrafo 1, del regolamento n. 58/2003, la Commissione ha confermato il rigetto, da cui il presente ricorso ex articolo 263 TFUE.
Normativa rilevante e contesto del programma
Il Tribunale ricostruisce il quadro normativo del regolamento (UE) n. 1295/2013, che istituisce il programma Creative Europe per il periodo 2014-2020 e, in particolare, il sub-programma MEDIA. Ricorda gli obiettivi generali del programma, cioè la promozione della diversità culturale e linguistica e il rafforzamento della competitività dei settori culturali e creativi, nonché gli obiettivi specifici relativi alla circolazione transnazionale delle opere, alla capacità finanziaria degli operatori e all’innovazione. Richiama inoltre il fatto che le annual work programmes possono fissare criteri di eleggibilità, tra cui quelli relativi agli aspiranti beneficiari.
Questione giuridica: interpretazione di "European company"
Il nucleo della controversia riguarda l’interpretazione della clausola delle Guidelines secondo cui i beneficiari devono essere "European companies", definite come società possedute, direttamente o per partecipazione di maggioranza, da cittadini di Stati membri UE o di altri Paesi europei partecipanti al MEDIA sub-programme e registrate in uno di tali Stati o Paesi. La ricorrente sosteneva che occorresse guardare solo alla partecipazione diretta e, in sostanza, alla localizzazione/attività della società, non alla catena indiretta di controllo.
Ragionamento del Tribunale sull’interpretazione della clausola
Il Tribunale, applicando i criteri interpretativi tradizionali del diritto UE, afferma che il testo della clausola e del modulo di candidatura indica chiaramente che rileva la proprietà societaria, non il controllo gestionale o la sola attività economica svolta. La nozione di "owned directly or by majority participation" consente di considerare anche la proprietà indiretta tramite una o più società interposte: ciò che conta è che, all’ultimo livello, la maggioranza o l’intero capitale sia detenuto da persone fisiche cittadine degli Stati o Paesi richiesti.
Il Tribunale esclude che la nozione possa essere ricondotta alla disciplina della stabilimento dei fornitori di servizi audiovisivi di cui alla direttiva 2010/13/UE, osservando che quella direttiva attiene a un diverso oggetto e non definisce la nazionalità dei soci delle società beneficiarie. Esclude anche che il riferimento alle opere europee o alla protezione dell’industria cinematografica europea consenta di spostare il focus dal requisito proprietario al solo uso dei fondi o alla natura delle opere distribuite.
Applicazione al caso concreto: struttura azionaria della ricorrente
Quanto all’applicazione concreta, il Tribunale osserva che la ricorrente era posseduta attraverso una catena di società intermedie fino a KKR European Fund IV L.P., fondo registrato alle Cayman Islands, a sua volta riconducibile a KKR & Co. Inc. con sede negli Stati Uniti. Sulla base della documentazione prodotta, il Tribunale conclude che non era dimostrato che la maggioranza del capitale del fondo ultimo fosse detenuta da cittadini UE o di altri Paesi partecipanti al MEDIA sub-programme. La ricorrente, inoltre, non aveva fornito un elenco completo dei soci, delle loro nazionalità e delle rispettive percentuali, nonostante richieste ripetute dell’EACEA.
Motivo sul mancato esame dei documenti
Il secondo profilo di censura riguarda l’asserita omissione di esame di tutti i documenti e gli argomenti presentati. Il Tribunale respinge il motivo rilevando che gli elementi invocati sulla compatibilità dell’attività della ricorrente con gli obiettivi del programma, sul suo passato contributo alla distribuzione di film europei o sulla futura cooperazione con altri operatori non erano rilevanti per verificare il solo criterio di eleggibilità previsto dalla clausola. Quanto ai documenti prodotti, il Tribunale afferma che la Commissione li ha considerati e che, in ogni caso, essi non consentivano di verificare la composizione proprietaria richiesta.
Motivo di proporzionalità
La ricorrente sosteneva che sarebbe stato sufficiente concedere la sovvenzione con riserva di una verifica successiva dell’uso dei fondi. Il Tribunale respinge anche questo argomento: la normativa applicabile non prevede una concessione provvisoria a favore di soggetti non ancora dimostratisi eleggibili, ma subordina l’erogazione al rispetto preventivo dei criteri di ammissibilità. La possibilità di revoca o risoluzione del contratto per mutamenti successivi non implica affatto che il contributo debba essere concesso in presenza di dubbi sull’eleggibilità iniziale.
Decisione e dispositivo
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Conferma quindi la legittimità della decisione della Commissione che aveva dichiarato inammissibile la domanda di Leonine Distribution GmbH e aveva negato la firma della convenzione di sovvenzione. La ricorrente è condannata alle spese; l’EACEA sopporta le proprie spese.
Principi affermati
La pronuncia afferma che, nei bandi del programma MEDIA, il requisito della società europea deve essere letto in senso sostanziale ma rigoroso sul piano proprietario: è necessario che la proprietà, anche indiretta, sia riconducibile a cittadini degli Stati ammissibili. La mera localizzazione in Europa, la natura delle opere distribuite, l’uso culturale dei fondi o l’operatività sul mercato europeo non sostituiscono il requisito della titolarità del capitale. La decisione ribadisce inoltre che il principio di proporzionalità non impone all’amministrazione di finanziare provvisoriamente soggetti che non abbiano dimostrato il rispetto dei requisiti di eleggibilità.
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