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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-609/20

Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 29 giugno 2022 (Estratti). — LA International Cooperation Srl contro Commissione europea. — Strumento di assistenza preadesione – Indagine dell’OLAF – Decisione della Commissione con cui viene irrogata una sanzione amministrativa – Esclusione dalle procedure di aggiudicazione di appalti e di concessione di sovvenzioni finanziate dal bilancio generale dell’Unione per un periodo di quattro anni – Inserimento nella banca dati del sistema di individuazione precoce e di esclusione – Regolamento finanziario – Competenza estesa al merito – Proporzionalità della sanzione. — Causa T-609/20

Giurisprudenza europea62020TJ0609

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di LA International Cooperation Srl contro la decisione della Commissione che la escludeva per quattro anni dagli appalti e dalle sovvenzioni UE. La Corte di merito ritiene che la sanzione sia proporzionata alla gravità di atti di corruzione e gravi illeciti professionali commessi per oltre quattro anni e relativi a importi rilevanti. Le circostanze attenuanti invocate dalla società non sono state giudicate sufficienti a ridurre la durata dell’esclusione.

Sanzione amministrativa di esclusione dagli appalti e dalle sovvenzioni UE per quattro anni, con iscrizione nel sistema di individuazione precoce e di esclusione, per gravi illeciti professionali e corruzione accertati nell’ambito di un’indagine OLAF.

La questione giuridica

Se la decisione della Commissione che escludeva la ricorrente dalle procedure di appalto e dalla concessione di sovvenzioni finanziate dal bilancio dell’Unione per quattro anni fosse conforme al principio di proporzionalità, tenendo conto della gravità dei fatti, della durata della condotta, dell’importo in gioco e delle circostanze attenuanti dedotte dalla ricorrente (cooperazione con l’OLAF, adozione di un modello organizzativo e dimissioni di dirigenti).

Principio di diritto

Il Tribunale, esercitando la competenza estesa al merito prevista dal regolamento finanziario, può riesaminare la durata dell’esclusione e adeguarla alle circostanze del caso; nel caso concreto, ha ritenuto proporzionata un’esclusione di quattro anni, poiché la condotta della ricorrente integrava gravi illeciti professionali e atti di corruzione, era intenzionale, durata oltre quattro anni e aveva inciso su importi superiori a 1,7 milioni di euro. La cooperazione con l’OLAF, pur valorizzabile in astratto come circostanza attenuante, ha avuto solo un rilievo marginale, mentre il modello organizzativo adottato e le dimissioni dei dirigenti non hanno inciso sulla condotta illecita nel periodo rilevante.

Norme richiamate

  • Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96
  • Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002
  • Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012
  • Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
  • Regolamento delegato (UE) 2015/2462
  • Regolamento (UE) 2015/1929
  • Articolo 106 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
  • Articolo 108, paragrafo 11, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
  • Articolo 133 bis del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002
  • Articolo 145 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012

Sanzione di esclusione per corruzione e gravi illeciti professionali

La sentenza riguarda un ricorso diretto proposto da LA International Cooperation Srl avverso una decisione della Commissione europea che le irrogava una sanzione amministrativa di esclusione dalle procedure di appalto e dalla concessione di sovvenzioni finanziate dal bilancio generale dell’Unione per quattro anni, con conseguente inserimento nella banca dati del sistema di individuazione precoce e di esclusione. Il Tribunale era chiamato a valutare, nell’ambito della propria competenza estesa al merito, in particolare la proporzionalità della durata dell’esclusione.

Parti e contesto procedurale

La ricorrente è LA International Cooperation Srl, con sede in Milano. La convenuta è la Commissione europea. Il procedimento è un ricorso diretto dinanzi al Tribunale, non un rinvio pregiudiziale. La pronuncia è resa senza fase orale, ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale.

Fatti rilevanti e decisione impugnata

La Commissione aveva adottato una decisione di esclusione sulla base di una qualificazione giuridica preliminare della condotta della ricorrente, tenendo conto dei fatti accertati e della raccomandazione dell’istanza competente. Secondo il Tribunale, la ricorrente aveva commesso atti di corruzione e gravi illeciti professionali finalizzati a corrompere funzionari della pubblica amministrazione della Repubblica di Macedonia del Nord per ottenere un vantaggio concorrenziale sugli altri offerenti.

La Commissione aveva considerato la gravità della condotta, l’intenzionalità, la durata e gli importi in gioco, concludendo per un’esclusione di quattro anni.

Normativa rilevante richiamata

Il Tribunale richiama la disciplina finanziaria applicabile in due momenti temporali:

  • per i fatti anteriori al 1° gennaio 2016, l’articolo 133 bis, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 2342/2002 e l’articolo 145, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 1268/2012, nella versione anteriore alla modifica del regolamento delegato 2015/2462, che prevedevano un periodo massimo di esclusione di cinque anni;
  • per i fatti successivi al 1° gennaio 2016, l’articolo 106, paragrafo 14, lettera c), del regolamento n. 966/2012, come modificato dal regolamento 2015/1929, che fissava un massimo di tre anni per i gravi illeciti professionali e di cinque anni per i casi di corruzione.

Sono inoltre centrali:

  • l’articolo 106, paragrafo 2, del regolamento n. 966/2012, per la qualificazione giuridica preliminare;
  • l’articolo 106, paragrafo 3, del medesimo regolamento, sul rispetto del principio di proporzionalità e sui criteri di valutazione, inclusa l’eventuale collaborazione dell’operatore economico;
  • l’articolo 108, paragrafo 11, del regolamento n. 966/2012, che attribuisce al Tribunale una competenza giurisdizionale anche di merito;
  • l’articolo 5 del regolamento n. 2185/96, richiamato dalla Commissione per sottolineare l’obbligo di cooperazione con l’OLAF.

Questione della proporzionalità della sanzione

La ricorrente sosteneva che la propria buona cooperazione con l’OLAF avrebbe dovuto incidere sulla determinazione della sanzione e che, inoltre, avrebbero dovuto essere valorizzate le misure interne adottate nel 2016, cioè l’introduzione di un modello di organizzazione, gestione e controllo con codice etico e sistema disciplinare, nonché le dimissioni di due dirigenti nel 2019.

La Commissione replicava che la cooperazione con l’OLAF era un dovere giuridico e contrattuale, per cui non poteva avere un peso determinante nella riduzione della sanzione; peraltro, le relazioni sui controlli in loco attestavano comunque una cooperazione della ricorrente.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale ricorda che il principio di proporzionalità impone all’amministrazione aggiudicatrice di tener conto, tra l’altro:

  • della gravità della situazione e del suo impatto sugli interessi finanziari e sull’immagine dell’Unione;
  • del tempo trascorso, della durata e della ricorrenza della condotta;
  • dell’intenzione o del grado di negligenza;
  • di eventuali circostanze attenuanti, come il livello di collaborazione con l’autorità competente e il contributo all’indagine.

Sottolinea inoltre che, in forza dell’articolo 108, paragrafo 11, il Tribunale non si limita a un controllo di legittimità, ma può modificare la durata dell’esclusione tenendo conto di tutte le circostanze di fatto.

Nel caso concreto, il Tribunale ritiene che:

  • la condotta sia intrinsecamente molto grave, perché finalizzata a corrompere funzionari pubblici per ottenere un vantaggio concorrenziale;
  • la condotta sia stata intenzionale;
  • la durata sia stata di poco superiore a quattro anni;
  • siano state coinvolte più persone interne ed esterne alla società;
  • l’incidenza sugli interessi finanziari dell’Unione sia rilevante, poiché gli importi superavano 1,7 milioni di euro.

Quanto alla cooperazione con l’OLAF, il Tribunale osserva che essa risultava nelle relazioni di controllo come "ottima" e "piena", ma rileva che la ricorrente aveva comunque un obbligo giuridico di cooperare. Perciò, in un contesto di fatti così gravi, tale elemento può incidere solo in modo lieve sulla severità della sanzione.

Quanto al modello organizzativo del 2016 e alle dimissioni del 2019, il Tribunale li considera irrilevanti ai fini della determinazione della sanzione, perché il modello non aveva interrotto la condotta illecita, proseguita fino a gennaio 2017, e le dimissioni potevano al più produrre effetti solo futuri.

Il Tribunale osserva infine che la durata di quattro anni resta inferiore al massimo teorico previsto per gli atti di corruzione e compatibile con il quadro normativo applicabile ai fatti, anche tenuto conto della duplice qualificazione della condotta come gravi illeciti professionali e corruzione.

Decisione e dispositivo

Alla luce di tutte le circostanze, il Tribunale conclude che un’esclusione di quattro anni è adeguata e proporzionata. Respinge quindi il ricorso e condanna LA International Cooperation Srl alle spese.

Principi ricavabili dalla pronuncia

La sentenza conferma che, nei procedimenti di esclusione previsti dal regolamento finanziario, la cooperazione con l’OLAF può essere considerata come circostanza attenuante, ma non assume automaticamente un peso decisivo, soprattutto quando la collaborazione costituiva già un obbligo giuridico. Conferma inoltre che il Tribunale, grazie alla competenza estesa al merito, può riesaminare nel merito la durata dell’esclusione, ma manterrà la sanzione quando essa risulti coerente con la gravità oggettiva e soggettiva della condotta e con l’entità del pregiudizio per gli interessi finanziari dell’Unione.

Come è indicizzato

Materieappalti pubblici uesovvenzioni uetutela degli interessi finanziari dell’unionesanzioni amministrativecorruzione e gravi illeciti professionali

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