Cassazione Penale, Sentenza n. 49262/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 23/02/2023 che aveva respinto le istanze di affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e semilibertà contro la decisione per vizio di motivazione e erronea applicazione della legge penale. Si deduceva che i reati in espiazione non sono di particolare allarme sociale, sono per lo più risalenti (2003-2013) e l'ultimo reato è distante nel tempo; si evidenziava la buona condotta successiva e la scomparsa del figlio; si contestava l'affermazione di inidoneità dell'attività lavorativa proposta (pulizia strade), ritenuta invece controllabile comunicando i luoghi di lavoro; si contestava l'omessa spiegazione del rifiuto della detenzione domiciliare nonostante il riconoscimento di un domicilio idoneo. Con motivi aggiunti si sosteneva inoltre che le informazioni di polizia non erano negative e che vi era una positiva esecuzione di precedente affidamento in prova.
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto parzialmente fondato: annullata l'ordinanza limitatamente al rigetto della detenzione domiciliare e rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo giudizio in ordine a tale istanza, per carenza di motivazione logica sul punto (mancata spiegazione del perche' un domicilio ritenuto idoneo non sarebbe sufficiente a contenere la pericolosità del condannato). Per il resto (istanze di affidamento in prova e semilibertà ) il ricorso è stato respinto: la Corte ha ritenuto non illogica la valutazione del Tribunale circa la spiccata pericolosità sociale e la propensione a delinquere, data la presenza di sei titoli in espiazione, quattordici precedenti iscrizioni, pendenze processuali e la circostanza che il ricorrente aveva già usufruito del beneficio senza interrompere la recidiva. Anche la valutazione sulla difficoltà di controllo dell'attività itinerante di pulizia delle strade è stata ritenuta corretta e non viziata dall'ipotesi difensiva di comunicazioni continue del luogo di lavoro.
Norme richiamate
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 38953 del 18/06/2021 (Palermo)
Principio secondo cui elementi come l'anzianità o la minore gravita' dei reati sono valutabili ma possono essere ritenuti subvalenti rispetto all'abbondante quadro di precedenti penali nel bilancio sulla pericolosità sociale.
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 41796 del 09/09/2021 (Acri)
Indicazione che la presenza di pendenze processuali è rilevante nella valutazione della propensione a delinquere e puo' giustificare il diniego di misure alternative.
Misure alternative alla detenzione (affidamento in prova, detenzione domiciliare, semilibertà )
Il giudizio sul concedibilità delle misure alternative richiede una motivazione logica e puntuale: va valutata la biografia criminale complessiva, la recidiva, le pendenze processuali, la idoneità del domicilio e la controllabilità dell'attività lavorativa; la semplice indicazione dell'idoneità del domicilio impone al giudice di spiegare perché esso non sia comunque contenitivo della pericolositÃ.
Massime di principio
- La valutazione delle misure alternative si fonda su un giudizio complessivo della personalità e della biografia criminale: numero di titoli in espiazione e precedenti possono prevalere sulla non gravita' o anzianità dei reati.
- La semplice presenza di reati datati non esclude la perdita del beneficio se sussiste una consistente serie di precedenti o pendenze processuali che indicano propensione a delinquere.
- Se il giudice dichiara un domicilio idoneo ma rifiuta la detenzione domiciliare deve motivare esplicitamente per quali ragioni il domicilio non è adeguato a contenere i profili di pericolositÃ; l'assenza di tale collegamento logico comporta vizio di motivazione e possibile annullamento.
- Attività lavorative itineranti o con contatti occasionali (es. pulizia delle strade) possono legittimamente essere ritenute difficili da controllare e giustificare il diniego di misure alternative per ragioni di efficacia del controllo.
- Informazioni di polizia aggiornate e positive sono rilevanti ma non necessariamente decisive: devono essere valutate nel contesto dell'intera situazione personale e processuale.
- La precedente fruizione di una misura alternativa seguita da ulteriori reati costituisce un elemento fortemente impeditivo per la concessione di nuovi benefici.
- In caso di rilievi difensivi che segnalano incongruenze o dati nuovi, il giudice di merito deve esaminare e motivare il peso di tali elementi; ove non lo faccia, il provvedimento può essere annullato limitatamente ai punti carenti.
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