Parere n. 428/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero della difesa per l’annullamento: - del provvedimento M_D AE964DA REG2022 0010284 del 28 ottobre 2022 di rigetto dell’istanza di pagamento dell’indennità di trasferimento; - del provvedimento M_D A76A549 REG2022 0239577 dell’8 novembre 2022 di conferma del diniego di riconoscimento dell’indennità di trasferimento; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dei provvedimenti del 28 ottobre e dell’8 novembre 2022 di diniego del pagamento dell’indennità di trasferimento prevista dalla legge n. 86/2001.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente, trasferito d’autorità il 27 ottobre 2016 mentre era in aspettativa per infermità e successivamente transitato, senza prendere servizio nella nuova sede, nei ruoli civili del Ministero della difesa, ha contestato il diniego dell’indennità di trasferimento. Ha dedotto la violazione della legge n. 86/2001, degli artt. 3, 24 e 97 Cost., della legge n. 241/1990 e del d.P.R. n. 90/2010, nonché eccesso di potere, difetto di istruttoria e motivazione, erroneità dei presupposti e disparità di trattamento. In particolare, ha sostenuto che il mancato raggiungimento della nuova sede fosse dovuto a motivi di salute e non fosse ostativo al beneficio, nonché che fossero stati violati gli obblighi di comunicazione di avvio del procedimento e di preavviso di rigetto. Il Ministero ha eccepito la prescrizione quinquennale del diritto, assumendo che la domanda del 27 luglio 2022 fosse tardiva rispetto al trasferimento del 27 ottobre 2016.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha espresso parere di rigetto. In via principale ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione quinquennale del diritto all’indennità, richiamando l’art. 2, comma 1, del R.D.L. n. 295/1939, come modificato dalla legge n. 428/1985, e considerando il rinvio alle indennità di tramutamento e consimili come rinvio statico, non inciso dall’abrogazione del D.L.Lgt. n. 1297/1917. Il termine decorre dal momento in cui il credito può essere fatto valere, individuato nelle singole scadenze mensili successive al trasferimento, e non dalle verifiche amministrative sui presupposti del beneficio. In via subordinata, ha ritenuto comunque infondato il ricorso perché l’indennità presuppone l’effettivo trasferimento e la presa di servizio presso la nuova sede, mai avvenuta nel caso concreto. Le censure relative alla mancata comunicazione di avvio e al mancato preavviso di rigetto sono state ritenute inidonee, ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990, poiché il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
Osservazioni
Prescrizione del diritto all’indennità di trasferimento
Il diritto è soggetto al termine quinquennale di prescrizione previsto dall’art. 2, comma 1, del R.D.L. n. 295/1939, nel testo modificato dalla legge n. 428/1985. Il rinvio alle indennità di tramutamento e consimili è qualificato come rinvio statico e resta efficace anche dopo l’abrogazione del D.L.Lgt. n. 1297/1917.
Decorrenza della prescrizione
Il dies a quo non coincide con le verifiche dell’amministrazione, ma con il momento in cui il credito può essere fatto valere ai sensi dell’art. 2935 c.c. Poiché l’indennità prevista dalla legge n. 86/2001 è corrisposta mensilmente, la prescrizione decorre dalle singole scadenze mensili successive al trasferimento.
Effettivo trasferimento e presa di servizio
La corresponsione dell’indennità richiede l’effettivo trasferimento del militare e la presa di servizio presso la nuova sede. Il mancato ingresso nella sede di assegnazione, seguito dal transito nei ruoli civili, esclude il diritto al beneficio.
Comunicazione di avvio e preavviso di rigetto
La mancata comunicazione di avvio del procedimento e del preavviso di rigetto non determina l’annullabilità del provvedimento quando, ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990, il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.
Norme richiamate
legge n. 86/2001, art. 1, comma 1
al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate trasferito d’autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete un’indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi
L’indennità ha natura mensile e presuppone il trasferimento d’autorità e la permanenza presso la nuova sede; le singole rate costituiscono momenti di esigibilità del credito.
R.D.L. n. 295/1939, art. 2, comma 1
le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel D.L.Lgt. 2 agosto 1917, n. 1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni
La disposizione, come modificata dalla legge n. 428/1985, fonda il termine quinquennale di prescrizione applicabile anche all’indennità di trasferimento.
legge n. 428/1985, art. 2
Ha sostituito il primo comma dell’art. 2 del R.D.L. n. 295/1939, operando un rinvio statico alla disciplina degli assegni indicati nel D.L.Lgt. n. 1278/1917; le vicende successive della disposizione richiamata non incidono sul rinvio.
D.L.Lgt. 2 agosto 1917, n. 1278
È la disposizione cui rinvia staticamente l’art. 2 del R.D.L. n. 295/1939, con incorporazione della norma richiamata nella norma rinviante.
D.L.Lgt. n. 1297/1917
La sua abrogazione, disposta dall’allegato 1 del decreto-legge n. 200/2008, non ha eliminato il termine quinquennale, poiché il contenuto rilevante è stato recepito mediante rinvio statico nella normativa successiva.
decreto-legge n. 200/2008, allegato 1, convertito dalla legge n. 9/2009
Ha abrogato il D.L.Lgt. n. 1297/1917, senza tuttavia incidere sul rinvio statico già operato dalla normativa successiva.
codice civile, art. 2935
Il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; per l’indennità mensile, dalle singole scadenze successive al trasferimento.
codice civile, art. 2946
salvi i casi in cui la legge disponga diversamente
Il termine ordinario decennale non si applica quando una disciplina speciale stabilisce il termine quinquennale.
legge n. 241/1990, artt. 7 e 10-bis
Gli obblighi di comunicazione di avvio e di preavviso di rigetto non conducono all’annullamento quando l’esito provvedimentale era vincolato o comunque non avrebbe potuto essere diverso.
legge n. 241/1990, art. 21-octies
La violazione delle regole partecipative non rende annullabile il provvedimento se il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
Costituzione, artt. 3, 24 e 97
Le dedotte violazioni dei principi di eguaglianza, difesa e buon andamento non sono state ritenute idonee a superare la prescrizione e l’assenza dei presupposti sostanziali per il beneficio.
Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 marzo 2019, n. 1470
Richiamato quale precedente espressivo dell’orientamento più recente favorevole all’applicazione del termine quinquennale.
Consiglio di Stato, Sez. IV, 13 maggio 2010, n. 2928
Richiamato quale orientamento difforme, secondo cui l’indennità, in quanto una tantum e non retributiva, sarebbe soggetta al termine ordinario decennale; la Sezione non lo segue.
Massime di principio
- Il diritto all’indennità di trasferimento prevista dalla legge n. 86/2001 è soggetto al termine quinquennale di prescrizione stabilito dalla disciplina speciale degli assegni dovuti dallo Stato, anche quando l’indennità non abbia natura retributiva o periodica in senso stretto.
- Il rinvio contenuto in una norma successiva a una disposizione previgente deve qualificarsi come statico quando comporta l’incorporazione del contenuto della norma richiamata nella norma rinviante; l’abrogazione successiva della disposizione richiamata non incide, in tal caso, sulla disciplina incorporata.
- Per le prestazioni economiche corrisposte in rate mensili, la prescrizione decorre dalle singole scadenze in cui ciascuna rata può essere richiesta, ai sensi dell’art. 2935 c.c., e non dal momento delle verifiche amministrative sui presupposti del beneficio.
- L’indennità di trasferimento spettante al personale militare presuppone l’effettivo trasferimento e la presa di servizio presso la nuova sede; il mancato ingresso nella sede di assegnazione esclude il beneficio.
- La violazione degli obblighi di comunicazione di avvio del procedimento e di preavviso di rigetto non determina l’annullabilità del provvedimento quando il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990.
Diniego dell’indennità di trasferimento a militare non presentatosi nella nuova sede
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un militare dell’Esercito Italiano contro il Ministero della difesa, per l’annullamento dei provvedimenti con cui era stata respinta la domanda di pagamento dell’indennità di trasferimento prevista dalla legge n. 86/2001.
Fatti e svolgimento del procedimento
Il ricorrente era stato trasferito d’autorità il 27 ottobre 2016, mentre si trovava in aspettativa per infermità. Non aveva mai preso servizio presso la nuova sede e, il 23 luglio 2018, era transitato nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, con assegnazione a una diversa sede.
Il 27 luglio 2022 aveva chiesto il pagamento dell’indennità di trasferimento. Il Ministero aveva respinto l’istanza il 28 ottobre 2022 e aveva confermato il diniego l’8 novembre 2022, rilevando che l’interessato non era mai rientrato al reparto e non si era mai presentato presso la sede di trasferimento. Il ricorso straordinario è stato notificato il 23 gennaio 2023. Il ricorrente non ha presentato controdeduzioni alla relazione ministeriale.
Motivi dedotti dal ricorrente
Il ricorso, articolato in un unico motivo complesso, denunciava la violazione della legge n. 86/2001, della legge n. 241/1990, del d.P.R. n. 90/2010 e degli artt. 3, 24 e 97 Cost., oltre a eccesso di potere, difetto di istruttoria e motivazione, erroneità dei presupposti, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, sviamento e disparità di trattamento.
Il ricorrente sosteneva che il mancato raggiungimento della nuova sede fosse dipeso da motivi di salute e non fosse decisivo per il riconoscimento del beneficio. Deduceva inoltre la mancata comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990 e l’omesso preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis della medesima legge.
Prescrizione quinquennale del diritto
La Sezione ha ritenuto fondata l’eccezione ministeriale di prescrizione. Ha seguito l’indirizzo più recente, richiamato anche da Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 marzo 2019, n. 1470, secondo cui trova applicazione il termine quinquennale previsto dall’art. 2, comma 1, del R.D.L. n. 295/1939, nel testo modificato dalla legge n. 428/1985.
La Sezione ha considerato irrilevante l’abrogazione del D.L.Lgt. n. 1297/1917, disposta dal decreto-legge n. 200/2008, convertito dalla legge n. 9/2009. Il contenuto rilevante della disciplina previgente è stato infatti recepito attraverso un rinvio statico nell’art. 2 del R.D.L. n. 295/1939 e nell’art. 2 della legge n. 428/1985. Ne deriva che l’abrogazione della disposizione richiamata non ha inciso sulla norma già incorporata nella disposizione rinviante.
La Sezione ha dato atto dell’esistenza di un orientamento difforme, espresso da Consiglio di Stato, Sez. IV, 13 maggio 2010, n. 2928, secondo cui l’indennità avrebbe natura una tantum, non retributiva e non contributiva, con conseguente applicazione del termine ordinario decennale dell’art. 2946 c.c. Tale orientamento non è stato seguito, perché la disciplina speciale stabilisce diversamente rispetto alla regola generale decennale.
Decorrenza della prescrizione
Il dies a quo è stato individuato ai sensi dell’art. 2935 c.c. nel momento in cui il diritto può essere fatto valere. Poiché l’art. 1, comma 1, della legge n. 86/2001 prevede un’indennità mensile, il termine decorre dalle singole scadenze mensili successive al trasferimento e non dalle verifiche dell’amministrazione circa la sussistenza dei presupposti.
Nel caso concreto, la domanda del 27 luglio 2022 è stata quindi presentata quando il diritto era prescritto.
Assenza del presupposto sostanziale
La Sezione ha aggiunto che, anche a prescindere dalla prescrizione, il ricorso sarebbe stato infondato nel merito. Per ottenere l’indennità è necessario l’effettivo trasferimento del militare e la presa di servizio presso la nuova sede di assegnazione.
Il ricorrente non si era mai presentato presso il luogo di assegnazione, essendo nel frattempo transitato nei ruoli civili dell’amministrazione. Tale circostanza impedisce il riconoscimento dell’indennità, indipendentemente dalle ragioni personali o sanitarie dedotte per giustificare il mancato ingresso nella sede.
Violazione delle garanzie partecipative
Le censure relative alla mancata comunicazione di avvio del procedimento e al mancato preavviso di rigetto sono state respinte. La Sezione ha applicato l’art. 21-octies della legge n. 241/1990, ritenendo che il provvedimento non sarebbe comunque potuto essere diverso, poiché mancavano sia la prescrizione del diritto sia il presupposto sostanziale dell’effettiva presa di servizio.
Conclusione
La Sezione ha ritenuto infondati i motivi di ricorso e ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario.
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