Sentenza del 03/04/2019 n. 2014 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
FINANZA LOCALE - IRAP - Contraddittorio - Onere della prova - Autonoma organizzazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la cartella emessa ai sensi dell'art. 36-bis del DPR 600/1973, deducendo di non essere soggetto a IRAP per mancanza dell'autonoma organizzazione. In particolare, ha sostenuto di non utilizzare locali adibiti a studio e di non avvalersi di dipendenti o collaboratori. La questione riguardava anche la necessità di una preventiva comunicazione dell'esito del controllo automatizzato sulla dichiarazione.
La decisione
La pretesa impositiva è stata ritenuta legittima. L'emissione della cartella mediante controllo ex art. 36-bis del DPR 600/1973 non richiede, anche per l'IRAP, una preventiva comunicazione al contribuente dell'esito del controllo, salvo che emergano errori nella dichiarazione. Spetta al contribuente che nega l'obbligo IRAP provare la mancanza dell'autonoma organizzazione. Non è sufficiente una dichiarazione generica sull'assenza di locali, dipendenti o collaboratori: occorre produrre la dichiarazione dei redditi dell'anno interessato, in particolare il quadro relativo ai compensi percepiti e alle spese sostenute.
Norme richiamate
DPR 600/1973, art. 36-bis
Consente il controllo automatizzato delle dichiarazioni e l'iscrizione a ruolo delle somme dovute senza preventiva comunicazione dell'esito al contribuente, salvo il caso in cui dal controllo emergano errori.
Decreto legislativo 446/1997
Disciplina l'IRAP. Ai fini dell'esclusione dall'imposta, il contribuente deve dimostrare l'assenza dell'autonoma organizzazione quale presupposto impositivo.
Massime di principio
- Quando una cartella IRAP è emessa sulla base di un controllo automatizzato ex art. 36-bis, non è normalmente necessaria una preventiva comunicazione al contribuente, a meno che il controllo evidenzi errori o irregolarità nella dichiarazione.
- Il contribuente che sostiene di non essere soggetto a IRAP deve provare concretamente la mancanza dell'autonoma organizzazione; l'onere della prova non ricade sull'Amministrazione finanziaria.
- La semplice dichiarazione di non avere studio, dipendenti o collaboratori non è sufficiente: è opportuno produrre la dichiarazione dei redditi completa e documentare compensi, costi, beni strumentali e ogni altro elemento rilevante.
- La valutazione dell'autonoma organizzazione richiede un esame concreto della struttura dell'attività professionale e delle spese sostenute, non una mera affermazione formale del contribuente.
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