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Sentenza

Sentenza del 03/04/2019 n. 2014 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

FINANZA LOCALE - IRAP - Contraddittorio - Onere della prova - Autonoma organizzazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la cartella emessa ai sensi dell'art. 36-bis del DPR 600/1973, deducendo di non essere soggetto a IRAP per mancanza dell'autonoma organizzazione. In particolare, ha sostenuto di non utilizzare locali adibiti a studio e di non avvalersi di dipendenti o collaboratori. La questione riguardava anche la necessità di una preventiva comunicazione dell'esito del controllo automatizzato sulla dichiarazione.

La decisione

La pretesa impositiva è stata ritenuta legittima. L'emissione della cartella mediante controllo ex art. 36-bis del DPR 600/1973 non richiede, anche per l'IRAP, una preventiva comunicazione al contribuente dell'esito del controllo, salvo che emergano errori nella dichiarazione. Spetta al contribuente che nega l'obbligo IRAP provare la mancanza dell'autonoma organizzazione. Non è sufficiente una dichiarazione generica sull'assenza di locali, dipendenti o collaboratori: occorre produrre la dichiarazione dei redditi dell'anno interessato, in particolare il quadro relativo ai compensi percepiti e alle spese sostenute.

Norme richiamate

  • DPR 600/1973, art. 36-bis

    Consente il controllo automatizzato delle dichiarazioni e l'iscrizione a ruolo delle somme dovute senza preventiva comunicazione dell'esito al contribuente, salvo il caso in cui dal controllo emergano errori.

  • Decreto legislativo 446/1997

    Disciplina l'IRAP. Ai fini dell'esclusione dall'imposta, il contribuente deve dimostrare l'assenza dell'autonoma organizzazione quale presupposto impositivo.

Massime di principio

  • Quando una cartella IRAP è emessa sulla base di un controllo automatizzato ex art. 36-bis, non è normalmente necessaria una preventiva comunicazione al contribuente, a meno che il controllo evidenzi errori o irregolarità nella dichiarazione.
  • Il contribuente che sostiene di non essere soggetto a IRAP deve provare concretamente la mancanza dell'autonoma organizzazione; l'onere della prova non ricade sull'Amministrazione finanziaria.
  • La semplice dichiarazione di non avere studio, dipendenti o collaboratori non è sufficiente: è opportuno produrre la dichiarazione dei redditi completa e documentare compensi, costi, beni strumentali e ogni altro elemento rilevante.
  • La valutazione dell'autonoma organizzazione richiede un esame concreto della struttura dell'attività professionale e delle spese sostenute, non una mera affermazione formale del contribuente.

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