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Sentenza

Sentenza del 19/07/2018 n. 3058 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Processo Tributario - Giudizio di Appello - documenti producibili.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stata riconosciuta la possibilità di produrre liberamente documenti anche nel giudizio tributario di appello, senza applicare la preclusione prevista dall’art. 345, comma 3, c.p.c. La produzione è quindi ammissibile anche se i documenti erano preesistenti al giudizio di primo grado. La parte che chiedeva di utilizzare i documenti ha ottenuto una pronuncia favorevole sul punto.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l’ammissibilità della produzione di documenti per la prima volta nel giudizio tributario di appello, anche quando tali documenti erano già esistenti e avrebbero potuto essere prodotti in primo grado. Si è posto il problema del possibile limite previsto dall’art. 345, comma 3, c.p.c., che in via generale disciplina la produzione di nuovi documenti in appello. La decisione ha applicato il principio di specialità previsto dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. 546/1992, ritenendo prevalente la disciplina speciale del processo tributario contenuta nell’art. 58, comma 2, dello stesso decreto.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992

    Stabilisce il principio di specialità del processo tributario: quando esiste una disciplina processuale tributaria specifica, essa prevale sulle norme generali del processo civile ordinario.

  • Art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992

    Le parti possono produrre nuovi documenti in appello.

    La norma consente la produzione documentale in grado di appello nel processo tributario anche quando i documenti erano già disponibili o preesistenti al giudizio di primo grado, senza la preclusione generale prevista dal codice di procedura civile.

  • Art. 345, comma 3, c.p.c.

    La limitazione generale alla produzione di nuovi documenti in appello non si applica, secondo l’orientamento richiamato, quando opera la disciplina speciale dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. 546/1992.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la produzione di documenti per la prima volta in appello è in linea generale ammessa anche se i documenti esistevano già in primo grado.
  • La disciplina speciale dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. 546/1992 prevale sulla disciplina generale dell’art. 345, comma 3, c.p.c.
  • La possibilità di depositare documenti in appello non elimina l’opportunità di produrli tempestivamente in primo grado, poiché il giudice può comunque valutarne rilevanza, pertinenza e attendibilità.
  • La produzione documentale deve essere effettuata nel rispetto dei termini e delle modalità processuali applicabili al giudizio di appello e deve consentire alla controparte di esercitare il proprio diritto di difesa.
  • Il principio riguarda l’ammissibilità della produzione documentale, ma non garantisce automaticamente che il documento venga ritenuto decisivo o sufficiente a dimostrare la pretesa della parte.

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