Cassazione Penale, Ordinanza n. 24373/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale sorveglianza)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Palermo che aveva respinto il reclamo contro il provvedimento del magistrato di sorveglianza, il quale aveva negato l'applicazione della detenzione domiciliare prevista dalla legge n. 199 del 2010. Il diniego era stato motivato dalla commissione di reati durante il periodo di arresti domiciliari, protrattasi fino al 2023, e dall'assenza di elementi positivi nel percorso detentivo. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizi motivazionali, ma la Corte ha ritenuto che il ricorso mirasse in realtà a ottenere una rivalutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità, e che comunque le censure fossero manifestamente infondate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta e non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale di sorveglianza, che aveva escluso la detenzione domiciliare in ragione della reiterata commissione di reati durante gli arresti domiciliari e della mancanza di elementi positivi nel percorso trattamentale. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 1 legge 26 novembre 2010, n. 199
"la pena detentiva non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza (...)"
Disciplina l'esecuzione della pena presso il domicilio e individua i presupposti e le cause ostative alla misura, tra cui la concreta possibilità di fuga, il pericolo di commissione di altri delitti e l'inidoneità del domicilio.
art. 4-bis Ord. pen.
È richiamato come causa di esclusione dalla detenzione domiciliare per i condannati per taluni delitti ostativi.
art. 102 c.p.
È richiamato, insieme agli artt. 105 e 108 c.p., per individuare i delinquenti abituali, professionali o per tendenza esclusi dal beneficio.
art. 105 c.p.
È richiamato, insieme agli artt. 102 e 108 c.p., per individuare i delinquenti abituali, professionali o per tendenza esclusi dal beneficio.
art. 108 c.p.
È richiamato, insieme agli artt. 102 e 105 c.p., per individuare i delinquenti abituali, professionali o per tendenza esclusi dal beneficio.
art. 14-bis Ord. pen.
È richiamato quale ulteriore causa ostativa per i detenuti sottoposti a sorveglianza particolare.
art. 14-ter Ord. pen.
È richiamato come ipotesi in cui, in caso di accoglimento del reclamo, può venir meno l'ostativa derivante dalla sorveglianza particolare.
art. 47-ter Ord. pen.
È menzionato per distinguere la detenzione domiciliare ex legge n. 199 del 2010 dalle misure alternative alla detenzione e dalla loro logica di meritevolezza.
art. 616 c.p.p.
È la base della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il ricorso è inammissibile quando le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge o vizio di motivazione, mirano in sostanza a sollecitare una nuova valutazione del merito già compiuta dal giudice di sorveglianza.
- L'esecuzione della pena presso il domicilio ex legge n. 199 del 2010 ha una logica esecutiva autonoma rispetto alle misure alternative alla detenzione e può essere negata sulla base di specifiche cause ostative, tra cui il rischio di recidiva, la concreta possibilità di fuga e l'inidoneità del domicilio.
- La reiterata commissione di reati durante l'esecuzione di arresti domiciliari può costituire un ragionevole fondamento del diniego della detenzione domiciliare, poiché incide sulla valutazione circa il pericolo di nuovi delitti e sull'affidabilità del condannato.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile e non emergono elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, va applicata la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 2 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24332/2025 del 02/07/2025
- ordinanza_penale · 2 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24333/2025 del 02/07/2025
- ordinanza_penale · 2 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24353/2025 del 02/07/2025
- ordinanza_penale · 2 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24357/2025 del 02/07/2025
- ordinanza_penale · 2 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24358/2025 del 02/07/2025
- ordinanza_penale · 2 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24363/2025 del 02/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →