Circolare numero 119 del 5-5-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le modalità di rivalutazione delle pensioni a carico dei Fondi speciali gestiti dall’INPS in applicazione del D.L. n. 236/1992 e dell’art. 2-bis della legge n. 59/1991. La rivalutazione riguarda le pensioni di varie categorie (EL, ET, TT, VL, DZ, ES e GA) con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1988, mentre per alcune gestioni sono previste regole particolari. Vengono descritti il criterio generale di calcolo, il criterio alternativo più favorevole, i limiti minimo e massimo dell’aumento, le regole per le pensioni ai superstiti e per quelle integrate al minimo, nonché le specificità dei singoli Fondi. È infine indicata la decorrenza del pagamento degli aumenti e degli arretrati, con allegato il prospetto dei coefficienti ISTAT da usare per gli importi originari delle pensioni.
Rivalutazione delle pensioni dei Fondi speciali INPS dal 1 gennaio 1991
Rivalutazione delle pensioni dei Fondi speciali INPS dal 1 gennaio 1991
La circolare disciplina la rivalutazione delle pensioni a carico dei Fondi speciali INPS in attuazione del D.L. 17 marzo 1992, n. 236 e dell’art. 2-bis della legge 27 febbraio 1991, n. 59. L’intervento riguarda diverse categorie di pensione dei Fondi speciali e introduce criteri di calcolo generali e regole specifiche per alcuni Fondi, oltre alle modalità di pagamento degli aumenti e degli arretrati.
Ambito di applicazione
La rivalutazione interessa le pensioni delle categorie EL, ET, TT, VL, DZ, ES e GA, facenti carico rispettivamente ai Fondi elettrici, pubblici servizi di trasporto, telefonici, volo, dazieri, esattoriali e gasisti. La decorrenza della misura è fissata al 1 gennaio 1991 e la disciplina si applica alle pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1988.
Criterio generale di calcolo
Il meccanismo ordinario di rivalutazione si fonda su una sequenza di operazioni:
- individuazione dell’anno di decorrenza originaria della pensione e del relativo importo iniziale;
- individuazione dell’indice annuo del costo della vita ISTAT, calcolato ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, per il periodo intercorrente tra l’anno di decorrenza della pensione e il 1990, secondo i coefficienti riportati nell’allegato A;
- individuazione dell’importo della pensione in pagamento al 1 gennaio 1991, aumentato degli importi dovuti ai sensi dell’art. 2-bis della legge n. 59/1991 per gli anni 1992, 1993 e 1994, e diminuito degli eventuali benefici combattentistici concessi ai sensi dell’art. 6 della legge n. 140/1985 e dell’art. 6 del DPR n. 544/1988;
- calcolo della differenza tra l’importo originario rivalutato e l’importo in pagamento al 1 gennaio 1991;
- attribuzione della differenza in quote percentuali decrescenti: 100% fino a L. 100.000, 60% da L. 100.001 a L. 200.000, 30% da L. 200.001 a L. 300.000, 15% oltre L. 300.000.
La somma dei risultati costituisce l’aumento mensile spettante per effetto della rivalutazione.
Criterio alternativo più favorevole
In alternativa al calcolo ordinario, la circolare prevede un secondo criterio da utilizzare solo se più favorevole. Esso attribuisce, per ogni anno di contribuzione effettiva e figurativa utilizzata per il calcolo della pensione, una somma mensile di L. 1.000, aumentata di L. 140 per ogni anno di più remota decorrenza della pensione rispetto al 1987. Sono esclusi i periodi di contribuzione convenzionale.
La circolare segnala, tuttavia, limiti specifici per alcuni Fondi:
- per il Fondo elettrici, il riferimento massimo è l’anno 1975;
- per il Fondo pubblici servizi di trasporto, il limite massimo è l’anno 1963;
- per altri Fondi si applicano le regole speciali indicate nella parte dedicata a ciascuna gestione.
Limiti dell’aumento e articolazione nel tempo
L’aumento complessivo spettante non può superare L. 800.000 né essere inferiore a L. 30.000 mensili. Inoltre non viene riconosciuto in un’unica soluzione, ma si aggiunge alla pensione in essere all’inizio di ciascun anno in misura progressiva:
- 20% dal 1 gennaio 1991;
- 40% dal 1 gennaio 1992;
- 70% dal 1 gennaio 1993;
- 100% dal 1 gennaio 1994.
L’aumento è aggiuntivo rispetto a quello spettante negli stessi anni ai sensi dell’art. 2-bis della legge n. 59/1991. La circolare precisa che al 1 gennaio 1991 deve comunque essere garantito l’aumento minimo di L. 30.000 mensili. Se tale minimo esaurisce l’intero aumento spettante, non maturano ulteriori incrementi negli anni successivi. Se invece il minimo riconosciuto dal 1 gennaio 1991 risulta percentualmente superiore al 20% dell’aumento complessivo, le quote da riconoscere negli anni 1992, 1993 e 1994 sono determinate sul residuo secondo i rapporti 20/80, 50/80 e 80/80.
Pensioni ai superstiti e pensioni integrate al minimo
Per le pensioni ai superstiti valgono gli stessi criteri previsti per le pensioni dirette, con riferimento però alla decorrenza della pensione diretta di provenienza, ove esistente. L’aumento è inoltre determinato secondo l’aliquota di reversibilità corrispondente alla composizione familiare dei contitolari in essere al 1 gennaio 1991. Anche ai superstiti spetta l’aumento minimo di L. 30.000.
Per le pensioni integrate al trattamento minimo alla data del 1 gennaio 1991, l’aumento spetta ugualmente, ma deve essere calcolato sulla pensione a calcolo e portato a scomputo della quota di integrazione al minimo. La pensione in pagamento si modifica solo quando la quota di integrazione è completamente riassorbita, assumendo in tal caso la natura di pensione superiore al minimo. Per le pensioni già liquidate a importo di calcolo, il raffronto va eseguito tra importo iniziale a calcolo e importo a calcolo al 1991.
Disciplina particolare per i singoli Fondi
Fondo elettrici (EL)
Per il criterio alternativo l’anno limite è il 1975. Per le pensioni con decorrenza anteriore a tale anno l’aumento massimo alternativo è pari a L. 2.680 per gli anni di contribuzione utile, esclusi gli aumenti convenzionali di anzianità di 7 o 10 anni previsti dall’art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336. Gli anni di contribuzione utile non possono superare 35; per le pensioni con decorrenza anteriore al 1 luglio 1978 il limite massimo è elevato a 45, tenendo conto della maggiorazione di cui al 7 comma dell’art. 7 della legge n. 1079/1971 nella misura effettivamente attribuita e depurata, se del caso, dell’anzianità combattentistica.
Fondo pubblici servizi di trasporto (ET)
Per il criterio alternativo l’anno massimo di riferimento è il 1963. Ne consegue un aumento massimo pari a L. 4.360 per gli anni di contribuzione utile, che possono essere al massimo 36, dedotti in ogni caso i 7 o 10 anni di cui alla legge n. 336/1970. Per le pensioni con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1952, l’aumento del primo comma va determinato con riferimento a tale data e con importo iniziale pari all’importo in pagamento a quella stessa data, in forza dell’art. 3 della legge n. 4435/1955.
Fondo volo (VL)
Per le pensioni con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1973, l’aumento va determinato con riferimento a tale data e con importo iniziale pari a quello in pagamento alla stessa data, in applicazione dell’art. 14 della legge 30 luglio 1973, n. 484. L’anzianità contributiva massima è pari a 33 anni.
Fondo dazieri (DZ)
Per questa categoria il criterio alternativo non è previsto. Si applica quindi soltanto il criterio generale. Per le pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1 maggio 1958, il riferimento è tale data, con importo iniziale pari all’importo in pagamento alla stessa data, in quanto gli artt. 4 e 6 della legge 25 marzo 1958, n. 329 hanno rideterminato le pensioni precedenti. Inoltre, l’aumento minimo spettante dal 1 gennaio 1991 per pensioni dirette e superstiti con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1958 è fissato in L. 50.000 mensili.
Fondo telefonici (TT)
L’art. 2 del decreto prevede per i telefonici criteri specifici. Per le pensioni con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1953 si assume tale data come riferimento, ai sensi dell’art. 30 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450. Non si considerano gli aumenti dell’art. 2-bis della legge n. 59/1991, poiché tale legge non ha riguardato il Fondo telefonici. La differenza complessiva è applicata per scaglioni diversi rispetto alle altre gestioni: 100% fino a L. 400.000, 65% da L. 400.000 a L. 1.000.000, 25% oltre L. 1.000.000. L’aumento non può essere inferiore a L. 30.000 mensili e non è previsto un limite massimo. L’anzianità contributiva utile massima è pari a 36 anni, salvo le pensioni di anzianità, per le quali il limite è 40 anni.
Il complessivo aumento spettante va ripartito negli anni 1991-1994 nelle percentuali del 40, 60, 80 e 100. Se l’aumento complessivo non supera L. 250.000, l’importo al 1 gennaio 1991 è pari a L. 100.000 e il residuo è redistribuito in parti uguali; se non supera L. 100.000, è attribuito per intero dal 1 gennaio 1991.
Fondo gas (GA)
Trattandosi di Fondo integrativo, l’importo iniziale della pensione da considerare è quello determinato secondo le norme del Fondo speciale, al netto della quota esclusiva attribuita per contributi accreditati nell’assicurazione generale obbligatoria per periodi di lavoro diversi da quelli che comportano l’iscrizione al Fondo. Il nuovo importo della pensione del Fondo, aumentato della quota esclusiva in essere, produce un effettivo incremento solo se risulta superiore all’importo dovuto a titolo di pensione A.G.O., che deve comunque essere garantito. Nel calcolo alternativo l’anzianità utile è considerata in mesi, con massimo di 420 mesi, pari a 35 anni.
Fondo esattoriali
Il Fondo esattoriali è qualificato come fondo integrativo atipico. La contribuzione A.G.O. relativa a periodi diversi da quelli di iscrizione al Fondo non viene utilizzata per attribuire una quota esclusiva costantemente rapportata alla pensione A.G.O., ma genera tre distinte forme di supplemento che, inizialmente calcolate secondo le norme A.G.O., integrano la pensione del Fondo e ne seguono la normativa. Ai fini del criterio principale, si tiene conto del complessivo importo iniziale, dato dalla somma della pensione del Fondo e dei supplementi. In presenza di decorrenze diverse, i singoli importi vanno rivalutati separatamente secondo le rispettive decorrenze e poi sommati e confrontati con la pensione complessiva in pagamento al 1 gennaio 1991. Anche per il criterio alternativo l’anzianità utile è considerata in mesi, con massimo di 420 mesi.
Pagamento degli aumenti e adempimenti informativi
La rivalutazione trova applicazione con la rata di maggio-giugno 1992, in pagamento dal 2 maggio 1992. Tale rata comprende i nuovi importi spettanti dal 1 maggio 1992 e gli arretrati dal 1 gennaio 1991 al 30 aprile 1992.
La circolare segnala che, in occasione di una precedente rivalutazione, erano sorte difficoltà di comprensione degli aumenti da parte dei pensionati per la mancata stampa e trasmissione dei modelli FS 13 e per una non adeguata informazione alle sedi periferiche. Per evitare il ripetersi del problema, viene disposto che:
- le sedi periferiche diffondano i contenuti della circolare con i mezzi ritenuti opportuni;
- ai pensionati siano trasmessi i relativi modelli FS 13;
- alle sedi siano resi disponibili, tramite code di stampa, tabulati con gli elementi e lo sviluppo dei calcoli per ciascuna pensione.
Allegato A: coefficienti ISTAT
La circolare è corredata da un allegato con i coefficienti di rivalutazione validi per l’anno 1991 da applicare agli importi originari delle pensioni. Tali coefficienti sono articolati per anno di decorrenza, dal 1920 al 1987, e costituiscono la base per il calcolo dell’importo rivalutato secondo il criterio generale.
Punti principali
Ambito di applicazione e decorrenza
La rivalutazione è disposta dal D.L. 17 marzo 1992, n. 236, in attuazione dell’art. 2-bis, comma 4, della legge 27 febbraio 1991, n. 59. Riguarda le pensioni dei Fondi speciali INPS delle categorie EL, ET, TT, VL, DZ, ES e GA. L’effetto decorre dal 1 gennaio 1991 e la disciplina si applica alle pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1988.
Criterio generale di rivalutazione
Il calcolo si basa sull’anno di decorrenza originaria della pensione, sull’importo iniziale e sull’indice annuo ISTAT del costo della vita per la scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, dal 1990 fino all’anno di decorrenza. Si confronta l’importo originario rivalutato con l’importo in pagamento al 1 gennaio 1991, aumentato dei benefici previsti dall’art. 2-bis della legge n. 59/1991 per gli anni 1992-1994 e diminuito di eventuali benefici combattentistici. La differenza è poi riconosciuta solo in quota percentuale: 100% fino a L. 100.000, 60% da L. 100.001 a L. 200.000, 30% da L. 200.001 a L. 300.000, 15% oltre L. 300.000.
Criterio alternativo più favorevole
In alternativa al criterio generale, la circolare prevede un secondo metodo da applicare solo se più vantaggioso. Esso attribuisce, per ogni anno di contribuzione effettiva e figurativa utilizzata per il calcolo, una somma mensile di L. 1.000 aumentata di L. 140 per ogni anno di decorrenza anteriore al 1987. Sono esclusi i periodi di contribuzione convenzionale. La circolare riporta anche un esempio applicativo. Per il Fondo elettrici e per il Fondo pubblici servizi di trasporto sono indicati limiti specifici all’anno di decorrenza utile del calcolo alternativo.
Limiti dell’aumento e progressione negli anni
L’aumento complessivo spettante non può superare L. 800.000 né essere inferiore a L. 30.000 mensili. L’aumento si aggiunge alla pensione in essere all’inizio di ciascun anno nella misura del 20% dal 1 gennaio 1991, 40% dal 1 gennaio 1992, 70% dal 1 gennaio 1993 e 100% dal 1 gennaio 1994. L’aumento è ulteriore rispetto a quello derivante dall’art. 2-bis della legge n. 59/1991. Se il minimo di L. 30.000 assorbe interamente l’aumento, non spettano ulteriori quote negli anni successivi; in casi particolari la quota residua viene ripartita secondo i rapporti indicati dalla circolare.
Pensioni ai superstiti e pensioni al minimo
Per le pensioni ai superstiti si applicano gli stessi criteri delle pensioni dirette, tenendo conto della decorrenza della pensione diretta di provenienza e dell’aliquota di reversibilità in essere al 1 gennaio 1991. Anche ai superstiti è garantito l’aumento minimo di L. 30.000. Per le pensioni integrate al trattamento minimo, l’aumento si determina sulla pensione a calcolo e si scompone sulla quota di integrazione; la pensione cambia natura solo se l’integrazione è completamente riassorbita. Per le pensioni già liquidate a importo di calcolo, il confronto va fatto tra importi iniziali e importi a calcolo al 1991.
Regole particolari per i singoli Fondi
Il Fondo elettrici (EL) applica limiti specifici alla decorrenza utile del criterio alternativo, con massimo 1975 e particolarità per le pensioni anteriori al 1 luglio 1978; gli anni di contribuzione utile sono al massimo 35, salvo il caso di pensioni con decorrenza anteriore al 1 luglio 1978, per le quali il limite è 45 secondo la maggiorazione prevista dalla legge n. 1079/1971. Il Fondo trasporti (ET) ha limite massimo dell’anno 1963 per il calcolo alternativo, massimo 36 anni di contribuzione utile e regole speciali per pensioni anteriori al 1 gennaio 1952. Il Fondo volo (VL) considera come riferimento il 1 gennaio 1973 per le pensioni anteriori e limita l’anzianità contributiva a 33 anni. Il Fondo dazieri (DZ) non prevede il criterio alternativo; per le pensioni anteriori al 1 maggio 1958 si assume tale decorrenza come riferimento e l’aumento minimo è di L. 50.000 dal 1 gennaio 1991 per dirette e superstiti anteriori al 1 gennaio 1958. Il Fondo telefonici (TT) segue criteri propri: per le pensioni anteriori al 1 gennaio 1953 si assume tale data, non si considerano gli aumenti dell’art. 2-bis della legge n. 59/1991, la differenza è applicata per scaglioni diversi e l’aumento non può essere inferiore a L. 30.000 senza limite massimo; l’anzianità utile massima è 36 anni, salvo 40 per le pensioni di anzianità. Il Fondo gas (GA), in quanto integrativo, considera la pensione iniziale al netto della quota esclusiva collegata all’A.G.O. e applica un limite massimo di 420 mesi di anzianità utile nel criterio alternativo. Il Fondo esattoriali è qualificato come Fondo integrativo atipico e richiede l’aggregazione della pensione del Fondo e dei supplementi A.G.O., con rivalutazione separata dei diversi importi in caso di decorrenze differenti.
Pagamento degli aumenti e informazioni ai pensionati
La rivalutazione trova applicazione con la rata di maggio-giugno 1992, in pagamento dal 2 maggio 1992, comprendendo i nuovi importi spettanti dal 1 maggio 1992 e gli arretrati dal 1 gennaio 1991 al 30 aprile 1992. La circolare è emanata anche per fornire chiarimenti operativi alle sedi periferiche e ai pensionati, a seguito di precedenti difficoltà di comprensione delle rivalutazioni. Le sedi devono diffondere i contenuti della circolare; ai pensionati vengono trasmessi i modelli FS 13 e alle sedi sono messi a disposizione tabulati di calcolo tramite code di stampa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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