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Circolare

Circolare numero 116 del 30-4-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la procedura INPS per richiedere alle aziende il pagamento, in unica soluzione e entro 30 giorni dalla richiesta, delle somme aggiuntive ridotte previste dall'art. 3 della L. 166/91 sui versamenti effettuati entro il 1° aprile 1991 relativi a periodi fino ad agosto 1990. Vengono descritte le operazioni automatizzate, i controlli di congruità, le esclusioni e i casi di forzatura, nonché la produzione della diffida, del prospetto di calcolo e dei bollettini DM20REG. La circolare disciplina anche gli stati di lavorazione da attribuire alle inadempienze e segnala l'attivazione di specifici programmi per l'individuazione delle matricole interessate e l'aggiornamento della procedura di recupero crediti.

Pagamento delle somme aggiuntive ridotte ex art. 3 L. 166/91: norme tecnico-operative

Richiesta di pagamento delle somme aggiuntive ridotte ex art. 3 L. 166/91

La circolare disciplina la procedura tecnico-operativa per l'applicazione e il recupero delle somme aggiuntive ridotte previste dall'art. 3 della legge n. 166/1991, con riferimento ai versamenti effettuati entro il 1° aprile 1991 per saldi contributivi relativi a periodi fino ad agosto 1990. L'obiettivo è consentire alle sedi INPS di richiedere alle aziende il pagamento in unica soluzione entro 30 giorni dalla richiesta, tramite una procedura automatizzata di calcolo, diffida e gestione delle inadempienze.

Ambito di applicazione e presupposti normativi

La disciplina riguarda le aziende che abbiano effettuato versamenti entro il 1° aprile 1991 sui saldi contributivi riferiti a periodi a tutto il mese di agosto 1990. Per usufruire dell'agevolazione, il pagamento delle somme dovute deve avvenire in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla richiesta della sede INPS.

La procedura automatizzata è predisposta per:

  • individuare i moduli con periodo contributivo fino ad agosto 1990 e con versamenti entro il 1° aprile 1991;
  • determinare le somme aggiuntive ridotte nella misura dell'8% annuo;
  • verificare la congruità del tetto del 40% sull'intera posizione aziendale;
  • emettere la lettera di diffida con allegati due bollettini DM20REG;
  • produrre il prospetto di calcolo per uso interno della sede;
  • memorizzare il termine finale di pagamento;
  • aprire una specifica inadempienza per sole sanzioni.

Gestione dei versamenti anteriori e posteriori al 1° aprile 1991

Se per la medesima azienda risultano in archivio versamenti sia antecedenti sia successivi al 1° aprile 1991, restando fermo il periodo contributivo finale di agosto 1990, il sistema calcola le somme aggiuntive nella misura intera per i versamenti successivi alla data indicata. In tale ipotesi la diffida inviata all'azienda comprende anche tali ulteriori importi.

Strumenti operativi e supporto alle sedi

Poiché la procedura prevede la richiesta mirata delle somme aggiuntive ridotte per matricola aziendale, sono stati resi disponibili alle SAP appositi programmi, trasmessi con messaggio n. 12817 del 21 aprile 1992, per individuare ed elencare in lista le matricole interessate.

La circolare segnala inoltre che è in corso l'aggiornamento della procedura di recupero crediti per la gestione dei versamenti effettuati dalle aziende diffidate e per l'invio al legale delle partite relative alle aziende inadempienti.

Modalità di utilizzo del programma 6967

L'operatore del recupero crediti, sulla base della lista delle aziende interessate consegnata dagli operatori di controllo, deve richiamare direttamente il programma "6967" e digitare le matricole aziendali nel pannello predisposto, fino a un massimo di 20 matricole per elaborazione.

Nel campo "da inviare entro il" l'operatore può indicare una data diversa da quella proposta dal sistema, purché non superiore di 10 giorni, così da consentire il completamento delle fasi di lavorazione e spedizione della lettera di richiesta. Se il campo non viene compilato, il programma memorizza automaticamente come data di invio quella di 10 giorni successiva alla data di sistema; da tale data viene poi calcolato il termine di 30 giorni previsto dalla legge per il pagamento delle somme aggiuntive ridotte.

Esclusioni dal calcolo e casi di forzatura

Il programma esclude dal calcolo le aziende che si trovano in una delle seguenti condizioni:

  • azienda non presente su D.S.09;
  • errore di lettura del D.S.09;
  • azienda trasferita;
  • azienda priva di inadempienze;
  • azienda priva di record anagrafico;
  • azienda in amministrazione controllata;
  • azienda della pesca industriale;
  • azienda dei trasporti marittimi;
  • amministrazione statale;
  • amministrazione regionale, provinciale o comunale;
  • azienda con C.S.C. compreso fra 2.XX.XX e 4.XX.XX;
  • azienda per la quale sia già stato effettuato il calcolo delle sanzioni ex L. 166/91;
  • azienda con versamenti riciclati su inad. 500 da sistemare.

La procedura calcola invece le somme aggiuntive in forzatura nei seguenti casi:

  • azienda con differimento del termine di pagamento;
  • azienda con indirizzo invalido;
  • azienda fallita;
  • azienda in concordato preventivo.

Inadempienze interessate e calcolo delle somme

Per ogni azienda interessata il sistema prende in considerazione solo le inadempienze contraddistinte da specifici codici di stato lavorazione, espressamente elencati nella circolare. I codici comprendono, tra gli altri, 0103-0108, 0124-0127, 0304, 0324-0333, 0369, 0374-0375, 0399, 0470, 0474-0475, 0506, 0575, 0670, 0675, 0999, 8103-8107, 8117, 8123-8132, 8224, 8226, 8314, 8325, 8369, 8469, 9112, 9312 e 9313.

Il calcolo delle somme aggiuntive ridotte avviene dalla scadenza di ciascun singolo periodo fino alla data del relativo versamento, con applicazione della misura prevista dalla L. 166/91 e controllo della congruità dell'importo nei limiti del tetto del 40%.

Nuova inadempienza per sole sanzioni e aggiornamento degli stati di lavorazione

L'importo da richiedere viene memorizzato su una nuova inadempienza aperta automaticamente per sole sanzioni, contraddistinta dal codice tipo segnalazione "50", con il significato di "inadempienza per sole sanzioni L.166/91", e dal codice stato lavorazione "0209", indicante "emessa diffida per sanzioni L.166/91". La procedura memorizza anche il termine ultimo fissato per il pagamento.

Contestualmente, le inadempienze interessate vengono aggiornate in uno dei seguenti stati:

  • "7112" se sussiste un residuo credito per contributi per il quale è necessario emettere il mod. U.L.13/14, con significato di "inadempienza sospesa per addebito somme agg.ve L.166/91";
  • "7113" se, per l'inadempienza in esame, l'azienda esaurisce tutti i debiti per assenza di residuo debito contributivo, con significato di posizione definibile con il pagamento delle sole sanzioni.

Stampe e documentazione prodotta

La procedura emette:

  • nel gruppo di stampa 61, il prospetto di calcolo delle somme aggiuntive ridotte ad uso della sede;
  • nel gruppo di stampa 62, la lettera di diffida alle aziende con il prospetto dei contributi pagati e delle rispettive somme aggiuntive ridotte, nei limiti del 40%;
  • nel gruppo di stampa 64, due bollettini DM20REG, uno con importo precompilato sulla base dei dati di archivio e uno senza importo, per consentire all'azienda la rideterminazione autonoma delle somme aggiuntive ridotte qualora risultino discordanti rispetto a quelle calcolate automaticamente.

Gestione manuale dei casi residui

Per le inadempienze contraddistinte da codici di stato lavorazione non compresi tra quelli previsti dalla procedura, pur sussistendo le condizioni di base, la quantificazione delle somme dovute e la compilazione della diffida devono essere effettuate manualmente.

Punti principali

Ambito e finalità della procedura

La procedura riguarda le aziende che hanno effettuato versamenti entro il 1° aprile 1991 per saldi contributivi riferiti a periodi fino al mese di agosto 1990. Per tali posizioni l'art. 3 della L. 166/91 consente l'applicazione di somme aggiuntive ridotte, da versare in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla richiesta della sede INPS.

Elaborazioni automatiche previste

Il sistema individua i moduli con periodo contributivo fino ad agosto 1990 e versamenti entro il 1° aprile 1991, calcola le somme aggiuntive ridotte nella misura dell'8% annuo, verifica il rispetto del tetto massimo del 40% sull'intera posizione aziendale, emette la lettera di diffida con due bollettini DM20REG, produce il prospetto di calcolo per la sede, memorizza il termine finale di pagamento e apre una apposita inadempienza per sole sanzioni.

Gestione di versamenti sia anteriori sia successivi al 1° aprile 1991

Se per la stessa azienda risultano versamenti sia prima sia dopo il 1° aprile 1991, mantenendo fermo il periodo contributivo finale di agosto 1990, la procedura calcola le somme aggiuntive in misura intera per i versamenti successivi alla data indicata. In questo caso la diffida comprende anche tali importi ulteriori.

Indicazioni operative per le SAP e aggiornamento delle procedure

Per consentire l'individuazione delle matricole aziendali interessate, sono stati messi a disposizione delle SAP specifici programmi inviati con il messaggio n. 12817 del 21 aprile 1992. È inoltre in corso di aggiornamento la procedura di recupero crediti per gestire i versamenti effettuati dalle aziende diffidate e l'invio al legale delle partite relative alle aziende inadempienti.

Modalità di utilizzo del programma 6967

L'operatore del recupero crediti deve richiamare il programma 6967 e digitare fino a 20 matricole per elaborazione, sulla base della lista delle aziende interessate consegnata dagli operatori di controllo. Nel campo "da inviare entro il" può inserire una data diversa da quella proposta dal sistema, purché non superiore di 10 giorni, per consentire la conclusione delle lavorazioni e della spedizione; se non inserisce alcun dato, il sistema memorizza automaticamente una data pari a 10 giorni dalla data di sistema e da essa calcola il termine di 30 giorni per il pagamento.

Esclusioni dal calcolo

Il programma esclude le aziende che si trovano in una delle seguenti condizioni: non presenti su D.S.09, con errore di lettura del D.S.09, trasferite, prive di inadempienze, prive di record anagrafico, in amministrazione controllata, appartenenti alla pesca industriale, ai trasporti marittimi, alle amministrazioni statali o regionali/provinciali/comunali, con C.S.C. compreso fra 2.XX.XX e 4.XX.XX, già interessate dal calcolo delle sanzioni ex L. 166/91, oppure con versamenti riciclati su inad. 500 da sistemare.

Casi di forzatura del calcolo

La procedura procede comunque al calcolo, in forzatura, per le aziende con differimento del termine di pagamento, con indirizzo invalido, fallite o in concordato preventivo.

Inadempienze considerate e codici di stato lavorazione

Per ciascuna azienda il calcolo riguarda le inadempienze contraddistinte da una serie di codici di stato lavorazione espressamente elencati nella circolare, tra cui 0103-0108, 0124-0127, 0304, 0324-0333, 0369, 0374-0375, 0399, 0470, 0474-0475, 0506, 0575, 0670, 0675, 0999, 8103-8107, 8117, 8123-8132, 8224, 8226, 8314, 8325, 8369, 8469, 9112, 9312 e 9313.

Calcolo, controllo del tetto e nuove inadempienze

Le somme aggiuntive ridotte sono calcolate dalla scadenza di ciascun periodo fino alla data del relativo versamento, con verifica del limite massimo del 40% previsto dalla legge. L'importo da richiedere viene memorizzato su una nuova inadempienza aperta automaticamente per sole sanzioni, con codice tipo segnalazione "50" e stato lavorazione "0209" ("emessa diffida per sanzioni L. 166/91"), insieme al termine ultimo di pagamento.

Aggiornamento degli stati di lavorazione

Le inadempienze interessate vengono automaticamente riclassificate in stato lavorazione "7112" quando sussiste un residuo credito per contributi per il quale occorre emettere il mod. U.L.13/14, oppure in stato "7113" quando l'azienda, per l'inadempienza in esame, esaurisce tutti i debiti per assenza di residuo debito contributivo e può definire la posizione con il pagamento delle sole sanzioni.

Stampe prodotte

Nel gruppo di stampa 61 viene emesso il prospetto di calcolo delle somme aggiuntive ridotte ad uso della sede; nel gruppo 62 la lettera di diffida alle aziende con il prospetto dei contributi pagati e delle somme aggiuntive ridotte nei limiti del 40%; nel gruppo 64 vengono emessi due bollettini DM20REG, uno con l'importo preimpostato calcolato sui dati di archivio e uno senza importo per consentire all'azienda di rideterminare autonomamente le somme se discordanti rispetto a quelle calcolate automaticamente.

Gestione manuale dei casi non automatizzati

Per tutte le inadempienze con codice di stato lavorazione diverso da quelli elencati, pur in presenza delle condizioni previste, è necessario procedere manualmente alla quantificazione delle somme dovute e alla compilazione della relativa diffida.

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